Cassazione Civile, Ordinanza n. 35012/2023 del 14/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di leasing finanziario immobiliare stipulato il 23 luglio 2008 tra una società utilizzatrice e una società di leasing, con garanzie fideiussorie prestate da due persone fisiche. La società di leasing otteneva decreto ingiuntivo per canoni insoluti; l'opposizione proposta dagli ingiunti veniva rigettata in primo grado e l'appello veniva respinto dalla Corte d'Appello di Milano. In Cassazione i ricorrenti articolavano cinque motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente qualificato l'operazione come sale and lease back e ne avesse trascurato la nullità per violazione di norme imperative; 2) omessa/insufficiente valutazione delle prove e mancata CTU estimativa sul valore del compendio immobiliare, che avrebbe dovuto dimostrare un divario sproporzionato tra valore del bene e corrispettivi pattuiti; 3) violazione dell'art. 2744 c.c., assumendo che il collegamento tra compravendita e leasing integrasse un patto commissorio vietato, a prescindere dalla vantaggiosità o meno dell'operazione per il debitore; 4) violazione degli artt. 1421 e 345 c.p.c. per mancato rilievo d'ufficio della nullità delle fideiussioni e per asserita inammissibilità della relativa questione; 5) violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi in tema di usura, sostenendo che il tasso moratorio pattuito fosse usurario.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo, il secondo, il terzo e il quinto motivo, e assorbito il quarto motivo perché la dedotta nullità delle fideiussioni era solo derivata dalla nullità del contratto principale, esclusa nei gradi di merito. In particolare, ha escluso il vizio di motivazione apparente, rilevando che la sentenza d'appello conteneva una motivazione comprensibile e costituzionalmente sufficiente; ha dichiarato non ammissibile la richiesta di rivalutazione del merito e la contestazione della valutazione delle prove; ha confermato la correttezza del ragionamento della Corte territoriale sull'insussistenza del patto commissorio, valorizzando la mancanza degli indici sintomatici rilevanti e la corretta ricostruzione della causa concreta dell'operazione; ha respinto anche la censura sull'usura, rilevando l'assenza di prova del superamento del tasso soglia e l'inammissibilità della doglianza relativa all'omesso esame di fatti in presenza di doppia conforme. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti, con ulteriore attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La violazione di legge è deducibile in cassazione, ma non consente di sovvertire l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito sulla causa concreta dell'operazione.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Il vizio di motivazione apparente sussiste solo se la mancanza emerge dalla sentenza stessa; non può essere desunto dal raffronto con elementi estrinseci al provvedimento.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
In presenza di doppia conforme e nei limiti processuali vigenti, l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico è stato comunque considerato.
Il divieto di patto commissorio si estende a ogni negozio, tipico o atipico, che in concreto realizzi una garanzia illecita con trasferimento preventivo del bene come conseguenza della mancata estinzione del debito; occorre verificare la causa concreta dell'operazione e la presenza degli indici sintomatici del divieto.
Il rilievo officioso della nullità presuppone che la nullità stessa sia effettivamente configurabile; se la nullità del contratto principale è esclusa, resta assorbita la nullità derivata delle garanzie.
Non possono essere introdotte per la prima volta in appello nuove domande, salva la distinzione tra domande nuove ed eccezioni o diverse qualificazioni giuridiche di fatti già dedotti.
Il giudice non può pronunciarsi oltre i limiti della domanda, ma nel caso esaminato la doglianza è stata respinta perché la questione usura era stata comunque affrontata entro il perimetro devoluto.
Va rispettato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la censura è infondata se la decisione di merito si mantiene entro il thema decidendum.
Chi deduce l'usurarietà degli interessi moratori deve allegare e provare i dati necessari alla verifica del superamento del tasso soglia.
La scelta del giudice di attribuire maggiore forza persuasiva ad alcune prove rispetto ad altre rientra nel suo apprezzamento discrezionale e non è sindacabile in cassazione come regola, salvo vizi specifici.
In presenza di doppia conforme è precluso il motivo di omesso esame di fatti decisivi, salvo che la base fattuale della decisione d'appello sia diversa da quella di primo grado.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Ha inserito il meccanismo del raddoppio del contributo unificato richiamato dalla Corte.
Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il vizio di motivazione apparente è configurabile solo se la lacuna emerge dalla sentenza stessa, senza bisogno di confrontarla con elementi esterni o con una diversa lettura delle prove.
- La deduzione della nullità di un'operazione di sale and lease back per violazione del divieto di patto commissorio richiede di accertare la causa concreta del complesso negoziale e la presenza, in concreto, degli indici sintomatici dell'elusione del divieto; non basta prospettare astrattamente il collegamento tra vendita e leasing.
- Il divieto di patto commissorio può colpire anche negozi atipici o complessi, ma solo quando il trasferimento del bene sia funzionalmente preordinato a garantire il creditore mediante una coercizione indebita del debitore; se l'operazione conserva una reale funzione di scambio o di finanziamento non elusivo, la nullità non ricorre.
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione delle prove o una diversa lettura del materiale istruttorio, poiché tale attività appartiene al giudice di merito.
- L'omesso esame di singoli elementi istruttori non integra automaticamente il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, soprattutto in presenza di doppia conforme, se il fatto storico rilevante è stato comunque considerato dal giudice.
- Chi invoca l'usurarietà degli interessi moratori deve allegare e provare gli elementi necessari al raffronto con il tasso soglia; la mera affermazione di un superamento del limite non basta.
- La nullità delle fideiussioni collegate a un contratto principale non può essere accolta quando la nullità del contratto presupposto sia stata esclusa; la sorte delle garanzie segue quella del rapporto garantito solo se quest'ultimo è effettivamente nullo.
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