Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 01111/2026 del 19/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società contribuente impugnava un avviso di accertamento con cui l’Ufficio, per l’anno d’imposta 2015, aveva contestato la deducibilità ai fini IRES e IRAP di costi ritenuti relativi a operazioni oggettivamente inesistenti e la conseguente detrazione IVA indebitamente operata, in relazione a fatture emesse da una società ritenuta mera cartiera all’esito di accertamenti della Guardia di Finanza. In primo e in secondo grado la pretesa erariale era stata confermata. In cassazione la ricorrente deduceva un unico motivo, formalmente prospettato come violazione dell’art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., lamentando motivazione apparente della sentenza d’appello: secondo la società, la decisione avrebbe contenuto affermazioni ultronee, illogiche e inconferenti rispetto al thema decidendum, e avrebbe omesso di valorizzare la documentazione prodotta, ritenuta idonea a smentire la tesi dell’Amministrazione sulla fittizietà delle operazioni e sull’inesistenza degli acquisti di beni da parte della fornitura fatturata.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e ha escluso la denunciata motivazione apparente. Ha osservato che la sentenza impugnata, pur sintetica, esponeva in modo comprensibile le ragioni della decisione, superando il minimo costituzionale di motivazione; inoltre, ha ritenuto corretta l’applicazione dei principi in tema di operazioni oggettivamente inesistenti, secondo cui grava sull’Amministrazione l’onere di provare, anche per presunzioni, la fittizietà dell’operazione, mentre spetta al contribuente una prova rigorosa contraria, non surrogabile dalla mera produzione di fatture, bonifici o regolarità formale contabile. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente alle spese, nonché al pagamento delle somme ulteriori previste ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e con presa d’atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In tema di impugnazione per cassazione, la motivazione è apparente solo quando, pur esistendo materialmente, non consente di percepire le ragioni della decisione o di controllarne l’iter logico; non è sufficiente la mera sinteticità della motivazione, se essa supera il minimo costituzionale.
  • Nelle controversie concernenti fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria assolve il proprio onere probatorio anche mediante elementi indiziari gravi, precisi e concordanti sulla fittizietà dell’operazione e sulla natura di cartiera dell’emittente.
  • Una volta fornita dall’Ufficio la prova, anche presuntiva, della inesistenza oggettiva dell’operazione, il contribuente deve offrire prova contraria rigorosa dell’effettività delle prestazioni o cessioni; non bastano la sola fattura, i bonifici o la regolarità formale delle scritture contabili.
  • La semplice regolarità documentale o dei mezzi di pagamento non è idonea, da sola, a dimostrare la realtà dell’operazione economica quando la fattura sia contestata come riferita a operazione fittizia.
  • La proposizione o il mantenimento di ricorsi manifestamente infondati può esporre la parte soccombente a conseguenze economiche ulteriori ai sensi dell’art. 96 c.p.c., oltre alla condanna alle spese.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàAbuso del diritto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.