Cassazione Civile, Ordinanza n. 01111/2026 del 19/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente impugnava un avviso di accertamento con cui l’Ufficio, per l’anno d’imposta 2015, aveva contestato la deducibilità ai fini IRES e IRAP di costi ritenuti relativi a operazioni oggettivamente inesistenti e la conseguente detrazione IVA indebitamente operata, in relazione a fatture emesse da una società ritenuta mera cartiera all’esito di accertamenti della Guardia di Finanza. In primo e in secondo grado la pretesa erariale era stata confermata. In cassazione la ricorrente deduceva un unico motivo, formalmente prospettato come violazione dell’art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., lamentando motivazione apparente della sentenza d’appello: secondo la società, la decisione avrebbe contenuto affermazioni ultronee, illogiche e inconferenti rispetto al thema decidendum, e avrebbe omesso di valorizzare la documentazione prodotta, ritenuta idonea a smentire la tesi dell’Amministrazione sulla fittizietà delle operazioni e sull’inesistenza degli acquisti di beni da parte della fornitura fatturata.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e ha escluso la denunciata motivazione apparente. Ha osservato che la sentenza impugnata, pur sintetica, esponeva in modo comprensibile le ragioni della decisione, superando il minimo costituzionale di motivazione; inoltre, ha ritenuto corretta l’applicazione dei principi in tema di operazioni oggettivamente inesistenti, secondo cui grava sull’Amministrazione l’onere di provare, anche per presunzioni, la fittizietà dell’operazione, mentre spetta al contribuente una prova rigorosa contraria, non surrogabile dalla mera produzione di fatture, bonifici o regolarità formale contabile. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente alle spese, nonché al pagamento delle somme ulteriori previste ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e con presa d’atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, d.P.R. n. 600/1973
norma richiamata quale base dell’avviso di accertamento emesso nei confronti del contribuente.
art. 41-bis, d.P.R. n. 600/1973
norma richiamata quale fondamento del controllo e dell’accertamento notificato.
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
invocato come parametro della dedotta nullità per motivazione apparente della sentenza di merito.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato come norma processuale per veicolare la censura di violazione di legge collegata alla motivazione apparente.
richiamato per il procedimento di decisione accelerata dei ricorsi manifestamente infondati e per le conseguenze in tema di responsabilità aggravata.
applicato per la condanna della parte soccombente a somme ulteriori per responsabilità aggravata e a versamento alla cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di impugnazione per cassazione, la motivazione è apparente solo quando, pur esistendo materialmente, non consente di percepire le ragioni della decisione o di controllarne l’iter logico; non è sufficiente la mera sinteticità della motivazione, se essa supera il minimo costituzionale.
- Nelle controversie concernenti fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria assolve il proprio onere probatorio anche mediante elementi indiziari gravi, precisi e concordanti sulla fittizietà dell’operazione e sulla natura di cartiera dell’emittente.
- Una volta fornita dall’Ufficio la prova, anche presuntiva, della inesistenza oggettiva dell’operazione, il contribuente deve offrire prova contraria rigorosa dell’effettività delle prestazioni o cessioni; non bastano la sola fattura, i bonifici o la regolarità formale delle scritture contabili.
- La semplice regolarità documentale o dei mezzi di pagamento non è idonea, da sola, a dimostrare la realtà dell’operazione economica quando la fattura sia contestata come riferita a operazione fittizia.
- La proposizione o il mantenimento di ricorsi manifestamente infondati può esporre la parte soccombente a conseguenze economiche ulteriori ai sensi dell’art. 96 c.p.c., oltre alla condanna alle spese.
- rami
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