Cassazione Penale, Sentenza n. 32160/2024 del 07/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova che aveva, in parziale riforma della sentenza di primo grado, assolto la ricorrente per una specifica distrazione di emolumenti ma confermato e riqualificato altre condotte come bancarotta (distrattiva, documentale, preferenziale e impropria da reato societario), riducendo la pena complessiva e revocando la sospensione condizionale. La difesa deduceva: mancanza di prova delle appropriazioni (importi di euro 130.809,13 e 50.000), assenza del dolo (sia per le distrazioni sia per le condotte che avrebbero cagionato il dissesto), inesistenza del dolo specifico per il falso contabile, responsabilità esclusiva del commercialista per la contabilità (e non dell'amministratrice), prescrizione di talune fattispecie, violazione del divieto di ne bis in idem, errata qualificazione della recidiva, mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e vizio nella determinazione della pena e nella revoca della sospensione condizionale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la motivazione e le conclusioni della Corte d'Appello. Ha ritenuto che la motivazione di merito fosse logica e congrua: la mancata indicazione dei beneficiari nei prelievi e la contabilità generica legittimano la presunzione di distrazione (con inversione dell'onere della prova ex art. 87 legge fallimentare), il dolo nelle fattispecie di bancarotta distrattiva è dato dalla destinazione diversa delle risorse rispetto alla garanzia dei creditori (dolo generico), il falso in bilancio e le operazioni fittizie integrano la bancarotta impropria da reato societario quando producono o aggravano il dissesto, la delega della tenuta contabile non esclude la responsabilità dell'imprenditore, la prescrizione delle fattispecie fallimentari decorre dalla dichiarazione di fallimento, e la recidiva aggravata è stata correttamente applicata. In conclusione il ricorso è inammissibile e restano confermate le condanne e le valutazioni di merito rese dai giudici precedenti.
Norme richiamate
art. 216 legge fallimentare (L.Fall.)
Disciplina le fattispecie di bancarotta; la sentenza riconduce le condotte distrattive e le alterazioni contabili alle ipotesi di bancarotta (patrimoniale e documentale) ove risultino prelievi ingiustificati o tenuta irregolare delle scritture.
Rilevante nelle imputazioni relative al cagionamento o al concorso nel cagionare il dissesto, in particolare per la qualificazione di bancarotta impropria in caso di false comunicazioni o artifici contabili.
Richiamato nella contestazione di specifiche ipotesi aggravate di bancarotta; la giurisprudenza applica i criteri di dolo e di nesso causale con il dissesto.
Richiamato in relazione a false comunicazioni sociali e condotte idonee a cagionare dissesto; la Corte distingue il reato di bancarotta impropria da quello di false comunicazioni, ma ritiene che il falso in bilancio possa integrare bancarotta impropria quando aggrava il dissesto.
Norma sul falso in scritture contabili: la Corte osserva che, nella versione anteriore ad alcune modifiche, va comunque valutato il dolo in relazione all'aggravamento del dissesto e alla volontà di occultare la reale situazione patrimoniale.
Attribuisce al fallito l'obbligo di verità circa la destinazione dei beni: la Corte ne ricava la possibilità di una apparente inversione dell'onere della prova a carico dell'amministratore quando manchi la dimostrazione della destinazione dei beni.
art. 2214 e art. 2241 cod. civ.
Impongono l'obbligo all'imprenditore di tenere regolarmente le scritture contabili; la Corte ribadisce che la delega al commercialista non esime l'imprenditore dalla responsabilità penale per la tenuta e la veridicità delle scritture.
Definisce il concetto di reati della stessa indole ai fini della recidiva: la Corte applica sia il criterio formale che quello sostanziale per ritenere i reati pregresse pertinenti alla recidiva aggravata.
art. 606, lett. e) cod. proc. pen.
Censura eventuali vizi di motivazione; la Cassazione sottolinea che per tale vizio deve emergere dal testo del provvedimento una manifesta carenza o illogicità, non è consentito un nuovo esame del merito.
Regola la sospensione condizionale della pena: la Corte ha ritenuto legittima la revoca del beneficio in presenza di nuove condotte che integrano reati consumati con la dichiarazione di fallimento.
Massime di principio
- In reati fallimentari la prova della destinazione di somme prelevate grava sull'amministratore: la mancanza di documentazione puntuale può legittimare una presunzione di distrazione.
- Il dolo nella bancarotta distrattiva è di tipo generico: non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza, ma la volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa dalla garanzia dei creditori.
- Le false risultanze di bilancio che occultano perdite e consentono la prosecuzione dell'attività con accumulo di perdite possono integrare bancarotta impropria da reato societario (dolo come consapevolezza di probabile diminuzione della garanzia creditoria).
- La responsabilità penale dell'imprenditore per la tenuta delle scritture contabili permane anche se la contabilità è affidata a un professionista; la prova contraria richiesta per esonerarlo è stringente.
- La prescrizione nei reati fallimentari decorre dalla data della dichiarazione di fallimento o dallo stato di insolvenza, non dalla singola condotta anteriore.
- Il divieto di ne bis in idem non impedisce la concomitante contestazione di reati fallimentari patrimoniali e documentali quando le fattispecie tutelino interessi diversi o incidano su aspetti distinti del dissesto.
- In sede di cassazione il sindacato è limitato alla verifica di legittimità e coerenza strutturale della motivazione di merito; non è consentito un riesame libero delle prove o della valutazione fattuale.
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