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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06905/2026 del 20/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per avere esercitato senza autorizzazione l'attività di parcheggiatore abusivo, fatto accertato l'11 settembre 2019. Con motivi aggiunti il difensore ha dedotto violazione dell'art. 7, comma 15, d.lgs. n. 285 del 1992, in relazione all'art. 129 c.p.p., sostenendo che il giudice non avesse considerato la natura contravvenzionale del reato e, conseguentemente, non avesse dichiarato l'estinzione per prescrizione. Si chiedeva anche la rivalutazione dell'assegnazione del ricorso alla Settima Sezione e la fissazione di un'udienza partecipata.

La decisione

La Corte ha ritenuto manifestamente infondato l'unico motivo di ricorso, osservando che il reato rientrava tra quelli commessi nel periodo per il quale trovava applicazione la disciplina introdotta dalla legge n. 103 del 2017 in materia di sospensione del corso della prescrizione. In base a tale disciplina, la prescrizione non era maturata alla data della sentenza di appello. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    viene richiamato come disposizione incriminatrice relativa all'esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore; la difesa ne invoca l'applicazione per sostenere la natura contravvenzionale del fatto.

  • art. 129 c.p.p.

    richiamato dalla difesa in funzione della richiesta declaratoria di estinzione del reato, ma la Corte ritiene insussistente la prescrizione.

  • art. 159, comma 2, c.p.

    la Corte applica la disciplina della sospensione del termine di prescrizione introdotta dalla legge n. 103 del 2017 per i reati commessi dopo la sua entrata in vigore.

  • art. 1, comma 15, legge n. 103 del 2017

    indica l'ambito temporale di applicazione della nuova disciplina della prescrizione ai reati commessi dal 3 agosto 2017 in poi.

  • legge n. 103 del 2017

    è applicata integralmente ai fatti commessi nel periodo indicato; la Corte ne ricava la sospensione della prescrizione dopo le sentenze di primo e secondo grado.

Massime di principio

  • Per i reati commessi nel periodo di applicazione della disciplina introdotta dalla legge n. 103 del 2017, il termine di prescrizione è soggetto alla sospensione prevista dall'art. 159, comma 2, c.p., decorrente dalla scadenza del termine di deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo o secondo grado fino alla pronuncia della decisione del grado successivo o definitiva, entro il limite massimo di un anno e sei mesi per ciascun grado.
  • Ai fini della declaratoria di estinzione del reato per prescrizione occorre verificare il regime temporale applicabile al fatto: se il reato rientra nel perimetro temporale della disciplina più sfavorevole al decorso del termine, la prescrizione non può essere dichiarata quando non sia ancora maturata tenendo conto delle sospensioni previste.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando deduce una prescrizione insussistente perché calcolata senza considerare la sospensione del termine prevista dalla disciplina vigente ratione temporis.

Come è indicizzato

MaterieFuga e omissione di soccorsoImpugnazioniCause di non punibilità
RamiReati stradaliProcesso penaleParte generale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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