Cassazione Civile, Ordinanza n. 42085/2021 del 30/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (custode strada)
La controversia
Un motociclista ha convenuto in giudizio il soggetto preposto alla custodia della strada chiedendo il risarcimento dei danni subiti in un sinistro occorso lungo un tratto stradale interessato da lavori. Secondo la prospettazione attorea, un involucro di cellophane, fuoriuscito dal veicolo che precedeva la moto, si sarebbe agganciato alla ruota anteriore provocando la perdita di aderenza e la caduta; in primo grado la domanda era stata accolta solo parzialmente, con condanna al pagamento di una somma inferiore a quella domandata. In appello la convenuta ha ottenuto il rigetto della domanda per ravvisato caso fortuito. Il ricorrente ha proposto cinque motivi: 1) violazione dell'art. 342 c.p.c., sostenendo che l'appello non avrebbe specificamente confutato le argomentazioni del primo giudice; 2) violazione dell'art. 115 c.p.c., deducendo un errore di percezione sulla natura dell'oggetto investito dalla ruota, che sarebbe stato un involucro di cellophane e non una busta di plastica; 3) violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c., per asserita motivazione apparente sulla mancata riconducibilità dell'oggetto a una negligenza del custode; 4) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la presenza di lavori di manutenzione straordinaria sul tratto di strada, che avrebbe reso plausibile la provenienza dell'involucro dal cantiere; 5) violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. e dell'art. 2051 c.c., sostenendo che la responsabilità del custode è oggettiva e che il fortuito avrebbe dovuto essere provato dalla controparte, mentre l'ente si sarebbe limitato a prospettare una ricostruzione alternativa del fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'appello conteneva comunque una chiara contestazione delle ragioni della sentenza di primo grado, senza necessità di formule sacramentali o di un progetto alternativo di decisione. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, osservando che la decisione di merito già faceva riferimento a un involucro di cellophane di medie dimensioni, sicché l'espressione "busta di plastica" era solo brachilogica e non integrava travisamento del fatto. Ha respinto il terzo motivo, reputando non apparente la motivazione: il riferimento alla natura "vagante" dell'oggetto spiegava perché esso non fosse attribuibile a negligenza del custode. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo, perché la dedotta presenza del cantiere non costituiva un fatto storico decisivo suscettibile di autosufficiente inferenza presuntiva: mancava qualsiasi elemento certo che collegasse l'involucro ai lavori, sicché si trattava di mera congettura e non di presunzione ex art. 2729 c.c. Ha infine dichiarato inammissibile il quinto motivo, affermando che l'onere della prova rileva solo quando il fatto rimane ignoto; nella specie il giudice di merito aveva positivamente accertato il caso fortuito nel carattere "vagante" del corpo di plastica, rendendo irrilevante la regola sull'onere probatorio. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La responsabilità del custode viene esclusa quando il danno sia causato da un caso fortuito, ravvisato nel carattere vagante dell'oggetto che ha provocato il sinistro; la presenza di negligenza del custode non è elemento necessario della fattispecie, ma il fortuito interrompe il nesso causale.
L'atto di appello è ammissibile se contiene una chiara individuazione dei punti contestati della sentenza e delle ragioni di censura; non sono richieste formule sacramentali né la formulazione di un progetto alternativo di decisione.
La stessa regola di specificità dell'appello si applica al giudizio di secondo grado, che resta una revisio prioris instantiae e non un'impugnazione a critica vincolata.
La censura è inammissibile quando non coglie la ratio decidendi e pretende di valorizzare una diversa qualificazione lessicale del fatto già considerato dal giudice di merito.
La motivazione non è apparente se consente di comprendere la ratio decidendi; il riferimento al carattere "vagante" dell'oggetto è sufficiente a spiegare l'esclusione della negligenza del custode.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il parametro invocato per le censure di nullità della sentenza e del procedimento, ma le doglianze sono state ritenute infondate o inammissibili.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
L'omesso esame di un fatto è rilevante solo se il fatto storico è decisivo e davvero discusso; non basta una mera ipotesi priva di base fattuale certa.
Una presunzione semplice è ammissibile solo se fondata su fatti noti certi e dotata dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; non può reggersi su semplici congetture.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Poiché il ricorso è stato proposto dopo il 30 gennaio 2013 ed è stato rigettato, sussiste l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, applicato per l'ulteriore contributo unificato.
È la norma procedurale in base alla quale il ricorso è stato trattato in camera di consiglio.
È richiamato indirettamente nel ragionamento sull'onere della prova, che opera solo quando il fatto decisivo resti ignoto.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello è sufficiente una critica chiara e puntuale dei capi della sentenza impugnata e delle relative ragioni: l'atto non è inammissibile per il solo fatto di non contenere formule particolari o un contro-progetto decisionale.
- La censura di travisamento del fatto o di violazione dell'art. 115 c.p.c. non è ammissibile quando il giudice di merito abbia comunque considerato il dato fattuale decisivo, anche se con espressione sintetica o brachilogica.
- La motivazione è solo apparente quando non consente di comprendere la ratio decidendi; se la ragione del decidere è ricavabile da un'espressione significativa della sentenza, la censura non può essere accolta.
- L'omesso esame di un fatto decisivo presuppone un fatto storico certo, discusso tra le parti e idoneo, da solo o in combinazione con altri, a determinare un esito diverso; non è sufficiente una mera congettura o un'ipotesi priva di collegamenti fattuali.
- La presunzione semplice è utilizzabile solo se il fatto noto consente un'inferenza univoca, secondo criteri di gravità, precisione e concordanza; non può fondarsi su dati meramente ipotetici.
- Nella responsabilità ex art. 2051 c.c., se il giudice accerta positivamente il caso fortuito, la questione dell'onere della prova perde rilievo, perché la controversia non resta sul terreno dell'ignoranza del fatto ma su un accertamento già compiuto in fatto.
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