Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 133/2026 - Salerno, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, di provvedimenti di decadenza, emessi dalla Prefettura di Salerno in data -OMISSIS-, aventi ad oggetto nulla osta all’ingresso per lavoro stagionale, in precedenza rilasciati relativamente a: ISTANZA -OMISSIS- – -OMISSIS-; ISTANZA -OMISSIS-– -OMISSIS-; ISTANZA -OMISSIS- – -OMISSIS-; ISTANZA -OMISSIS-—-OMISSIS-; ISTANZA -OMISSIS-—-OMISSIS-;

Giustizia amministrativa202501952

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimenti prefettizi di decadenza relativi a nulla osta all’ingresso per lavoro stagionale, riferiti a istanze precedentemente presentate

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione, i provvedimenti di decadenza adottati dalla Prefettura di Salerno in relazione a nulla osta all’ingresso per lavoro stagionale già rilasciati. Nel procedimento riattivato per l’eventuale rilascio dei permessi di soggiorno, la Prefettura ha svolto verifiche con il coinvolgimento della Questura e dell’Ispettorato territoriale del lavoro, dalle quali è emersa l’insussistenza dei requisiti economico-aziendali dell’impresa richiedente. A seguito di tali verifiche è stato notificato il preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990 e, successivamente, il provvedimento di rigetto delle istanze riesaminate. Il testo non indica ulteriori specifici motivi di censura articolati dalla ricorrente.

La decisione

Il TAR ha rigettato la domanda cautelare, ritenendo insussistente il fumus boni iuris. A un sommario esame, il giudice ha valorizzato l’esito delle verifiche effettuate dalla Prefettura, con il coinvolgimento della Questura e dell’Ispettorato territoriale del lavoro, dalle quali risultava che l’impresa non possedeva i requisiti economico-aziendali richiesti. Ha inoltre considerato che il procedimento era stato seguito dal preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990 e dal successivo provvedimento di rigetto, entrambi notificati agli interessati. Non è stata ravvisata la necessità di accordare la sospensione cautelare; il periculum in mora non è stato specificamente esaminato, essendo sufficiente l’assenza del fumus. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 1, d.l. 11 ottobre 2024, n. 145

    La disposizione è richiamata quale base delle verifiche svolte dalla Prefettura nel procedimento riattivato per l’eventuale rilascio del permesso di soggiorno in favore dei cittadini stranieri.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di rigetto è stato notificato agli interessati prima dell’adozione del provvedimento definitivo di rigetto delle istanze riesaminate.

  • art. 55 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della domanda e della decisione cautelare.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • In sede cautelare, l’insussistenza del fumus boni iuris, risultante prima facie da verifiche istruttorie amministrative che evidenzino la mancanza dei requisiti economico-aziendali richiesti, è sufficiente a giustificare il rigetto della domanda di sospensione, senza necessità di una specifica valutazione del periculum in mora.
  • Nel procedimento amministrativo riattivato per il rilascio del permesso di soggiorno connesso a un nulla osta al lavoro, l’amministrazione può procedere a verifiche sui requisiti economico-aziendali del datore di lavoro, anche mediante il coinvolgimento degli organi competenti in materia di immigrazione e vigilanza sul lavoro.
  • Quando l’amministrazione abbia notificato il preavviso di rigetto e successivamente il provvedimento definitivo di rigetto, la tutela cautelare non può essere accordata in assenza di una plausibile illegittimità degli esiti istruttori e decisori.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.