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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09095/2026 del 10/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (beneficiario)

La controversia

La controversia nasce da una polizza fideiussoria rilasciata a favore di un Comune per garantire il pagamento degli oneri concessori relativi a un permesso di costruire. La polizza era stata emessa nell'interesse di una società promissaria acquirente, mentre i titolari del permesso risultavano essere due coniugi che, in un preliminare di compravendita, avevano pattuito con la società che quest'ultima avrebbe sostenuto le spese e curato gli adempimenti edilizi. Il Comune, a fronte dell'inadempimento, aveva ingiunto il pagamento e la società assicuratrice aveva proposto opposizione, sostenendo che la garanzia non potesse essere escussa nei confronti dei coniugi e che, una volta pagato il Comune, potesse agire in regresso anche verso di loro. In cassazione la ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 1936, 1949, 1950 e 1951 c.c., dell'art. 115 c.p.c., dell'art. 1374 c.c. e delle clausole di polizza, lamentando che i giudici di merito non avessero riconosciuto che i coniugi erano debitori principali e che la garanzia dovesse operare anche nei loro confronti, oltre a contestare la qualificazione del loro atteggiamento difensivo come adesione alla polizza.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la polizza garantisse esclusivamente la società contraente verso il Comune, mentre i coniugi titolari del permesso erano rimasti estranei al contratto di garanzia. Ha quindi escluso che l'assicuratrice, una volta escussa, potesse esercitare regresso ex art. 1951 c.c. verso i coniugi, poiché tale norma consente l'azione contro ciascun debitore soltanto quando la fideiussione sia stata prestata per tutti i debitori solidali; ha inoltre osservato che il regresso ex art. 1950 c.c. spettava, semmai, nei confronti del debitore principale garantito, cioè la società accollante. La censura relativa all'art. 1949 c.c. è stata inoltre ritenuta nuova e quindi inammissibile. In definitiva, il ricorso è stato respinto con condanna alle spese e con ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1936 c.c.

    Richiamato nel quadro della disciplina della fideiussione, quale fonte dell'obbligazione del garante verso il creditore.

  • art. 1949 c.c.

    La censura fondata su questa norma è stata reputata nuova; la Corte ha distinto la surrogazione automatica del fideiussore dal regresso e ha escluso che la questione fosse stata dedotta nei gradi di merito.

  • art. 1950 c.c.

    Il fideiussore che paga ha regresso verso il debitore principale garantito; nel caso concreto il regresso spettava nei confronti della società accollante, non dei coniugi estranei alla polizza.

  • art. 1951 c.c.

    Se vi sono più debitori principali in solido, il fideiussore può agire contro ciascuno per l'intero solo quando la garanzia sia stata prestata per tutti; altrimenti non può estendere il regresso ai non garantiti.

  • art. 115 c.p.c.

    Non è stata ravvisata violazione del principio di non contestazione, perché il giudice di merito aveva comunque accertato l'accollo cumulativo e l'obbligazione originaria dei titolari del permesso.

  • art. 1374 c.c.

    La Corte ha escluso che il contratto di polizza potesse produrre effetti e obblighi nei confronti di soggetti rimasti estranei al contratto, non essendo possibile desumerli in via integrativa in assenza di base negoziale.

  • art. 16 d.P.R. n. 380/2001

    La quota del contributo relativa agli oneri di urbanizzazione grava sul titolare del permesso di costruire; nel caso concreto tale obbligazione è stata poi affiancata dall'accollo cumulativo della società promissaria acquirente.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La fideiussione può essere escussa solo nei limiti soggettivi e oggettivi in cui è stata prestata: se la garanzia è riferita a un solo contraente e a un solo beneficiario, non può essere automaticamente estesa ad altri soggetti rimasti estranei al contratto.
  • Il regresso del fideiussore ex art. 1950 c.c. spetta contro il debitore principale effettivamente garantito; se il pagamento è avvenuto per una garanzia prestata da un terzo accollante, l'azione di rivalsa va indirizzata verso quest'ultimo e non verso soggetti non inclusi nella garanzia.
  • L'art. 1951 c.c. consente l'azione per l'intero contro ciascun coobbligato solo quando la fideiussione sia stata prestata per tutti i debitori solidali; in presenza di garanzia limitata a uno solo dei debitori, il fideiussore non può pretendere il rimborso integrale dagli altri coobbligati non garantiti.
  • La mera allegazione di pattuizioni interne tra debitore e terzo, o la mera adesione difensiva di un soggetto alla tesi della garanzia, non è sufficiente a trasformarlo in parte del contratto fideiussorio o a fargli assumere obblighi verso il fideiussore.
  • Non è configurabile violazione dell'art. 115 c.p.c. quando il giudice di merito abbia comunque considerato il fatto allegato e ne abbia tratto conseguenze giuridiche coerenti con l'accertamento effettuato.
  • Le obbligazioni accessorie non possono essere create per via interpretativa a carico di soggetti che non abbiano sottoscritto il contratto e non risultino destinatari espressi della garanzia.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneAccollo ed espromissioneInadempimentoProveRicorso per cassazione
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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