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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27679/2021 del 12/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (agente della riscossione)

La controversia

La controversia nasce da un pignoramento di crediti presso terzi eseguito dall'agente della riscossione per il recupero di cartelle esattoriali e atti di intimazione. Il giudice tributario di merito aveva accolto l'impugnazione del contribuente ritenendo illegittimo il pignoramento perché l'agente aveva prodotto solo gli avvisi di ricevimento delle cartelle notificate, e non anche le relate e le copie delle cartelle, reputando così non provata la preventiva notificazione degli atti presupposti. L'agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che, essendo la notifica avvenuta a mezzo posta, l'unica prova necessaria era l'avviso di ricevimento, senza necessità di relata o produzione delle cartelle; ha inoltre richiamato la prova della ricezione presso il domicilio fiscale e la circostanza di una richiesta di rateizzazione. Con il secondo motivo ha denunciato la contraddittorietà della sentenza in punto spese, poiché la motivazione parlava di compensazione mentre il dispositivo poneva le spese a carico dell'agente della riscossione.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il primo motivo affermando che, quando la cartella di pagamento è notificata direttamente dall'agente della riscossione mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la prova del perfezionamento della notifica si dà con la produzione degli avvisi di ricevimento, senza necessità di relata di notifica né della copia della cartella. Poiché tale prova risultava in atti e non era stato effettuato alcun disconoscimento della documentazione da parte del contribuente, la decisione di merito è stata cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte ha deciso nel merito respingendo l'originario ricorso del contribuente contro il pignoramento. Il secondo motivo è stato ritenuto assorbito. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre quelle del giudizio di legittimità sono state poste a carico del contribuente.

Norme richiamate

  • art. 26 d.P.R. n. 602/1973

    comma 1; penultimo comma; comma 4

    La notifica della cartella può avvenire anche tramite invio diretto dell'agente della riscossione con raccomandata A/R; in tale ipotesi la prova del perfezionamento della notifica si fornisce con l'avviso di ricevimento, senza necessità di relata di notifica o di produzione della copia della cartella.

  • art. 360, co. 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    È richiamato come base formale dei motivi di ricorso per violazione di legge e vizi motivazionali.

  • art. 2700 c.c.

    L'attestazione dell'agente postale sull'avvenuta notificazione e sulla relazione tra consegnatario e destinatario è assistita da efficacia probatoria privilegiata.

  • art. 384 c.p.c.

    In assenza di ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • In tema di riscossione delle imposte, se la cartella esattoriale è notificata direttamente dall'agente della riscossione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, la prova della regolare notificazione si desume dall'avviso di ricevimento stesso, senza necessità di relata di notifica.
  • La produzione dell'avviso di ricevimento è sufficiente a dimostrare il perfezionamento della notifica quando la modalità prescelta è quella postale diretta; la relata è richiesta solo per differenti modalità notificatorie.
  • Non è necessario produrre in giudizio la copia integrale della cartella quando la notifica sia stata effettuata con raccomandata A/R, perché l'atto originale è consegnato al destinatario ed è nella sua disponibilità.
  • Se la documentazione probatoria della notifica non è specificamente disconosciuta dalla controparte, essa può essere valorizzata dal giudice ai fini della prova del perfezionamento della notifica.
  • Quando la decisione di merito è cassata e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può definire direttamente il merito della controversia ai sensi dell'art. 384 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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