Sentenza del 31/05/2016 n. 11332 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l’atto con cui l’Agenzia aveva irrogato alla società sanzioni per complessivi 13.618,50 euro, in relazione all’omessa effettuazione e al mancato versamento di ritenute IRPEF per il 2001, pari a 8.976,56 euro, su compensi non dichiarati per complessivi 43.991,80 euro corrisposti a due dipendenti e a un collaboratore occasionale. La C.T.R. Lombardia, con sentenza depositata il 1° ottobre 2008, aveva confermato il rigetto del ricorso di primo grado. In cassazione la società ha dedotto: 1) la nullità dell’atto per mancata indicazione di aliquote, scaglioni e detrazioni; 2) la duplicazione d’imposta, poiché due percettori avevano definito i propri accertamenti con adesione e versato le imposte; 3) l’omessa pronuncia sulla richiesta di rideterminare le sanzioni applicando il cumulo previsto dall’art. 12, comma 5, del D.Lgs. 472/1997.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e condannato la società alle spese processuali, liquidate in 2.700 euro, oltre eventuali spese prenotate a debito. In via preliminare, ha ritenuto inammissibili tutti i motivi perché i quesiti di diritto non rispettavano l’art. 366-bis c.p.c.: erano generali e astratti, non collegavano adeguatamente la regola richiesta alle peculiarità della controversia. I primi due motivi erano inoltre inammissibili per difetto di specificità: non censuravano la ratio della C.T.R. secondo cui l’atto impugnato irrogava sanzioni e non accertava maggiori imposte. Di conseguenza, non era necessario indicare nell’atto sanzionatorio le aliquote applicate all’imposta asseritamente evasa, mentre nessuna censura era stata proposta sui requisiti formali dell’art. 16 del D.Lgs. 472/1997; inoltre, il pagamento della ritenuta da parte dei percettori non elimina la violazione del sostituto d’imposta. Il terzo motivo è stato rigettato perché la C.T.R. aveva esaminato la questione del cumulo e rilevato che l’atto indicava analiticamente le sanzioni per le singole violazioni, applicando anche il criterio più favorevole alla contribuente e tenendo conto dell’art. 12 del D.Lgs. 472/1997.
Norme richiamate
I quesiti di diritto proposti in relazione a tutti i motivi si rivelano invero inadeguati ad assolvere la precipua funzione di integrare il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l'enunciazione del principio giuridico generale.
Nel regime applicabile ratione temporis, il quesito di diritto doveva collegare la regola generale richiesta alla specifica decisione impugnata, esponendo gli elementi di fatto rilevanti e la diversa soluzione giuridica proposta. Quesiti astratti, tautologici o non utili a risolvere il caso determinavano l’inammissibilità.
La Corte non ha accolto né deciso nel merito una censura relativa ai requisiti dell’avviso di accertamento: ha rilevato che l’atto in causa era qualificato come atto di irrogazione di sanzioni, non come accertamento di maggiori imposte, e che la censura non si confrontava con tale ratio. Per un atto sanzionatorio, secondo la decisione, non è richiesta l’indicazione delle aliquote applicate all’imposta asseritamente evasa.
L'atto irrogativo di sanzioni non richiede l'indicazione delle aliquote applicate all'imposta che si assume evasa (questa semmai costituendo un presupposto dell'irrogazione della sanzione medesima, la cui sussistenza o meno costituisce questione di merito censurabile se del caso sul piano della motivazione, ma di fatto non censurata nella specie), rispondendo piuttosto ai diversi requisiti formali previsti dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 16, con riferimento ai quali nessuna contestazione è stata mossa.
L’atto di irrogazione delle sanzioni deve rispettare i requisiti formali propri dell’art. 16; non deve invece riportare le aliquote dell’imposta che si assume evasa. L’eventuale contestazione della sussistenza dell’imposta presupposta è questione distinta e va specificamente dedotta.
La disposizione era invocata dalla ricorrente per sostenere la dedotta duplicazione d’imposta, ma la Corte non ne ha sviluppato un’autonoma interpretazione: ha ritenuto la censura inconferente perché l’atto impugnato irrogava sanzioni e il pagamento effettuato dai percettori non escludeva la violazione contestata al sostituto.
La disposizione era richiamata dalla società a sostegno dell’eccezione di duplicazione d’imposta. La Corte non ne ha fornito un’autonoma interpretazione, poiché ha qualificato l’atto come sanzionatorio e ha ritenuto che il pagamento delle ritenute da parte dei sostituiti non cancellasse la violazione imputata alla società.
Art. 12, comma 5, del D.Lgs. 472/1997
La C.T.R. invero prende espressamente in esame il motivo di gravame riguardante la determinazione delle sanzioni irrogate e la dedotta mancata applicazione del cumulo D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, ex art. 12 disattendendolo sulla base del rilievo secondo cui è presente nell'atto accertativo una "analitica indicazione... delle varie misure sanzionatoria applicate:... alla stregua delle singole violazioni occorse (dichiarazione infedele, omessa indicazione del numero dei percettori di compenso, omessa effettuazione alla fonte delle ritenute e il loro mancato versamento), con il criterio di relativa determinazione, e finale adozione, in concreto, della misura più favorevole al contribuente, tenendo altresì conto del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12".
La decisione conferma che non sussiste omessa pronuncia quando il giudice di merito esamina la richiesta di cumulo e la respinge motivatamente, rilevando che l’atto ha quantificato le sanzioni per le singole violazioni e ha già tenuto conto della disciplina dell’art. 12 e del criterio più favorevole al contribuente.
La Corte ha escluso la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato: la C.T.R. aveva espressamente deciso la doglianza relativa alla determinazione delle sanzioni e al cumulo, sicché non vi era omessa pronuncia.
Massime di principio
- Nel regime in cui è applicabile l’art. 366-bis c.p.c., il quesito di diritto deve riassumere i fatti rilevanti, indicare la regola applicata dal giudice e formulare quella alternativa richiesta, in modo da permettere una risposta utile a decidere il caso; quesiti astratti o circolari espongono il motivo all’inammissibilità.
- I motivi di ricorso per cassazione devono confrontarsi con tutte le autonome ragioni che sorreggono la decisione impugnata. Se una ratio decidendi non viene specificamente censurata, le contestazioni fondate su una diversa ricostruzione dell’atto possono risultare inammissibili o inconferenti.
- Va distinta l’impugnazione di un accertamento d’imposta da quella di un atto di irrogazione di sanzioni: per quest’ultimo la decisione individua come parametro formale l’art. 16 del D.Lgs. 472/1997, non l’indicazione delle aliquote dell’imposta presupposta.
- Il pagamento delle imposte o delle ritenute da parte del percettore non esclude automaticamente la violazione imputata al sostituto d’imposta per non avere effettuato o versato le ritenute; occorre distinguere l’obbligazione tributaria del percettore dalla condotta sanzionata del sostituto.
- Non ricorre omessa pronuncia se il giudice affronta la domanda di rideterminazione o cumulo delle sanzioni e la respinge con motivazione, anche quando la parte dissenta dalla valutazione svolta.
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