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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33641/2026 del 16/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata, pronunciata dalla Corte d'appello in sede di rinvio, aveva confermato la responsabilità di alcuni imputati per bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose ai sensi dell'art. 223, comma 2, n. 2, legge fall., in relazione a garanzie ipotecarie concesse dalla società poi fallita per debiti di terzi, alla vendita di beni mobili senza incasso del corrispettivo e, per uno degli imputati, alla cessione di beni, all'affitto di un ramo d'azienda e alla vendita di un immobile in favore di altra società. La precedente sentenza di legittimità aveva annullato con rinvio per carenza di motivazione sul rapporto causale tra le operazioni e il fallimento. I ricorrenti hanno dedotto, in sintesi, violazione del giudicato rescindente, vizio di motivazione e travisamento della prova sul nesso causale, sostenendo che le garanzie non erano state escusse, che parte dei beni apparteneva ai soci personalmente, che le operazioni si inserivano in un tentativo di salvaguardia dell'attività e che il fallimento dipendeva da cause preesistenti, tra cui l'esposizione bancaria e tributaria. È stata inoltre dedotta l'insussistenza dell'elemento soggettivo, l'assenza di responsabilità degli imputati privi di cariche al momento di alcune operazioni, la possibilità di riqualificazione dei fatti come bancarotta semplice, nonché l'erroneità o l'insufficienza della motivazione sul trattamento sanzionatorio, sulle pene accessorie e sulle attenuanti generiche. Uno dei ricorrenti ha sostenuto anche che le operazioni successive avessero reintegrato il patrimonio della fallita, configurando una cosiddetta bancarotta riparata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti i ricorsi e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto adeguatamente motivata la sentenza di rinvio quanto al nesso causale, osservando che le operazioni erano state compiute in una situazione di grave dissesto, avevano comportato un depauperamento degli asset sociali senza contropartita e avevano contribuito a rendere impossibile la prosecuzione dell'attività e il soddisfacimento dei creditori. La mancata escussione delle garanzie è stata reputata non decisiva, poiché le operazioni dovevano essere valutate nel loro complesso e il pregiudizio poteva consistere anche nell'aggravamento del dissesto. Le censure fondate sulla diversa lettura delle prove sono state dichiarate inammissibili o infondate, non potendo il giudizio di legittimità trasformarsi in una rivalutazione del merito. È stata confermata la riferibilità delle operazioni agli imputati sulla base della loro partecipazione alla vita societaria, delle cariche ricoperte all'epoca dei fatti, della partecipazione diretta alle operazioni e della conoscenza della situazione di dissesto. È stata esclusa la riqualificazione in bancarotta semplice. La dedotta bancarotta riparata è stata esclusa perché i recuperi prospettati erano successivi, parziali e comunque non avevano eliminato gli effetti delle cessioni e dell'affitto del ramo d'azienda rispetto a un passivo superiore a sette milioni di euro. Le doglianze sul trattamento sanzionatorio, sulle pene accessorie e sulle attenuanti generiche sono state ritenute inammissibili o infondate, essendo la motivazione di merito sufficiente e non manifestamente illogica.

Norme richiamate

  • art. 223, comma 2, n. 2, R.D. 16 maggio 1942, n. 267

    le operazioni dolose che hanno cagionato il fallimento

    La fattispecie richiede operazioni dolose, anche non immediatamente riduttive dell'attivo, idonee a produrre un depauperamento non giustificabile nell'interesse dell'impresa e causalmente collegato al fallimento.

  • art. 216 R.D. 16 maggio 1942, n. 267

    Richiamato quale norma relativa alla bancarotta fraudolenta patrimoniale.

  • art. 217 R.D. 16 maggio 1942, n. 267

    Richiamato in relazione alla prospettata riqualificazione dei fatti in bancarotta semplice.

  • art. 224 R.D. 16 maggio 1942, n. 267

    Richiamato in relazione alla prospettata bancarotta semplice degli amministratori.

  • art. 41 c.p.

    le disposizioni sul concorso di cause si applicano anche quando la causa preesistente o concorrente sia sufficiente a determinare l'evento

    La preesistenza di una causa efficiente del dissesto non interrompe il nesso causale se l'operazione dolosa contribuisce al dissesto o ne determina l'aggravamento.

  • art. 43 c.p.

    Richiamato per la deduzione relativa all'elemento soggettivo della bancarotta da operazioni dolose.

  • art. 40, comma 2, c.p.

    Richiamato in relazione alla responsabilità omissiva e alla posizione del componente dell'organo di controllo.

  • art. 627 c.p.p.

    Il giudice del rinvio deve riesaminare la regiudicanda con pieni poteri di cognizione, rispettando i principi fissati dalla sentenza rescindente e colmando il vizio motivazionale rilevato.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Il controllo di legittimità riguarda la coerenza tra motivazione e decisione e non consente la sostituzione della valutazione della Corte di cassazione a quella del giudice di merito sulle prove.

  • art. 192 c.p.p.

    Richiamato in relazione alle censure sulla valutazione della prova.

  • art. 133 c.p.

    I parametri di gravità del reato e personalità dell'imputato possono essere valutati globalmente; la motivazione è sufficiente quando espone le ragioni della pena e del diniego delle attenuanti.

  • art. 62-bis c.p.

    Il richiamo alla gravità dei fatti può giustificare il diniego delle attenuanti generiche.

  • art. 132 c.p.

    La determinazione della pena entro i limiti edittali rientra nella discrezionalità del giudice di merito, adeguatamente esercitata nel caso concreto.

  • art. 2497 c.c.

    Richiamato per precisare che il mero collegamento soggettivo tra società non dimostra di per sé l'esistenza di un gruppo con direzione unitaria.

Massime di principio

  • Nella bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose, l'operazione può consistere in una pluralità coordinata di atti societari e non deve necessariamente determinare un'immediata diminuzione dell'attivo; è però necessario provare un depauperamento non giustificabile nell'interesse dell'impresa e il rapporto causale con il fallimento.
  • Il nesso causale tra operazione dolosa e fallimento non è escluso dalla preesistenza di una situazione di dissesto o di altre cause efficienti, quando la condotta contribuisca al dissesto o ne determini l'aggravamento.
  • La mancata escussione di una garanzia reale non rende automaticamente neutra la concessione della garanzia: il giudice può valorizzare, con motivazione logica, l'incidenza patrimoniale dell'indisponibilità dei beni e la lettura coordinata dell'operazione con ulteriori condotte societarie.
  • La bancarotta da operazioni dolose richiede un elemento soggettivo riferibile alla consapevolezza della natura abusiva, infedele o pericolosa delle operazioni e della loro idoneità a incidere negativamente sulla situazione economico-finanziaria dell'impresa; tale consapevolezza può essere desunta dalla posizione ricoperta, dalla partecipazione concreta alle operazioni e dalla conoscenza del dissesto.
  • Il mero collegamento tra società, l'identità dei soggetti che ne detengono le quote o la presenza dei medesimi amministratori non dimostrano automaticamente l'esistenza di un gruppo societario rilevante; occorre la prova di un accordo diretto a creare un'impresa unica con direzione unitaria e patrimoni destinati a una finalità comune.
  • La cosiddetta bancarotta riparata esclude l'elemento materiale del reato solo quando, prima della dichiarazione di fallimento, un'attività contraria reintegri integralmente il patrimonio o elimini il pregiudizio, anche potenziale, per i creditori; recuperi parziali o successivi non bastano, soprattutto se non neutralizzano gli effetti di tutte le operazioni contestate.
  • Nel giudizio di cassazione non è consentito sollecitare una diversa lettura delle prove o la rivalutazione del fatto; il travisamento della prova è deducibile solo quando la decisione si fondi su un elemento inesistente o su un risultato conoscitivo incontestabilmente diverso da quello reale.
  • Il giudice del rinvio deve riesaminare la regiudicanda con pieni poteri, ma è vincolato dai principi di diritto della sentenza rescindente e deve fornire una motivazione specifica e adeguata proprio sul punto precedentemente censurato.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta patrimoniale
IstitutiNesso di causalitàOnere della prova

Testo integrale

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