Cassazione Civile, Ordinanza n. 18674/2023 del 03/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una nuda proprietaria che lamentava l'esecuzione, da parte del confinante, di opere edilizie consistenti nell'ampliamento di un manufatto in violazione delle distanze legali e nella demolizione di un muro divisorio di confine, ridotto da circa due metri a un metro, con conseguente possibilità di affaccio sulla propria proprietà. Chiedeva il ripristino dello stato dei luoghi e la demolizione delle opere illegittime. Il convenuto si costituiva resistendo e proponeva domanda riconvenzionale per ottenere la demolizione di una veranda in profilati metallici edificata dall'attrice in asserita violazione del proprio diritto di veduta. I giudici di merito accoglievano la domanda principale e rigettavano la riconvenzionale. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione degli artt. 112, 163 e 183 c.p.c. per asserita mutatio libelli, sostenendo che la domanda originaria verteva su un muro divisorio demolito, mentre la CTU avrebbe accertato la presenza di due ripostigli; 2) violazione degli artt. 163 e 183 c.p.c. per l'inammissibilità delle foto aeree depositate tardivamente; 3) violazione degli artt. 2697, 115 e 116 c.p.c. per mancata prova dei fatti costitutivi della domanda e per preteso indebito affidamento alla CTU; 4) violazione della L. n. 47 del 1985 e omesso esame di fatto decisivo, assumendo che la domanda di condono dell'8 ottobre 1986 fosse inattendibile per mancanza della documentazione fotografica prescritta. La Corte di cassazione ha rigettato anche la richiesta di interruzione del giudizio per il decesso del difensore della controricorrente, ritenendo non applicabile l'istituto dell'interruzione nel giudizio di legittimità e comunque invalida la nuova procura rilasciata dopo il decesso del precedente difensore in un giudizio soggetto alla disciplina anteriore alla L. n. 69 del 2009.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la richiesta di interruzione del giudizio di cassazione per la morte del difensore della controricorrente, ha dichiarato inammissibili i primi due motivi, infondato il terzo e inammissibile il quarto. In particolare, ha escluso la mutatio libelli perché sin dall'inizio la causa petendi riguardava la creazione di una veduta illegittima mediante abbattimento del muro divisorio; ha osservato che le fotografie erano comunque tardive e non decisive; ha precisato che l'onere della prova era stato assolto dalla parte attrice tramite prova testimoniale e che la CTU era stata usata solo per verifiche tecniche; ha infine applicato il principio della doppia conforme, precludendo la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c., e ha ritenuto che la doglianza sulla domanda di condono mirasse in realtà a una rivalutazione del merito. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Non trova applicazione l'istituto dell'interruzione nel giudizio di cassazione, dominato dall'impulso d'ufficio.
Le norme sul ricorso si applicano anche al controricorso; il principio sulla morte del difensore è stato esteso alla parte controricorrente.
Nel giudizio iniziato prima della modifica introdotta dalla L. n. 69 del 2009, la procura per la sostituzione del difensore doveva essere rilasciata con atto pubblico o scrittura privata autenticata.
L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 58, comma 1
Le modifiche al codice di procedura civile si applicano solo ai giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La dedotta violazione di legge è stata esclusa perché le censure miravano, in parte, a contestare accertamenti di fatto e, in parte, a prospettare una mutatio libelli insussistente.
Non vi è stata violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, poiché la domanda originaria comprendeva già l'illegittima veduta derivante dall'abbattimento del muro.
Richiamato per la dedotta modifica della domanda e per la tempestività della produzione documentale; la censura è stata dichiarata inammissibile.
Le produzioni documentali e le allegazioni tardive sono state ritenute inammissibili; tuttavia nel caso concreto non vi è stato mutamento della causa petendi.
La violazione dell'onere della prova ricorre solo se il giudice lo attribuisce alla parte sbagliata; qui l'attrice lo aveva assolto con prova testimoniale.
La violazione sussiste solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti; non basta contestare la valutazione delle prove acquisite.
La valutazione comparativa delle prove e l'attribuzione di maggior forza persuasiva ad alcune rispetto ad altre rientra nel potere del giudice di merito.
La censura sulla domanda di condono è stata ritenuta, in sostanza, una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio.
art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c.
In presenza di doppia conforme è inammissibile il motivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. sull'omesso esame di un fatto decisivo.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La censura per omesso esame di fatto decisivo è preclusa dalla doppia conforme; inoltre non può essere usata per sollecitare una rivalutazione del merito.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002
Richiamato per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non opera, in via generale, l'istituto dell'interruzione del processo per eventi che colpiscano il difensore, poiché il procedimento è dominato dall'impulso d'ufficio.
- La morte dell'unico difensore non impone il rinvio della causa quando la parte sia già a conoscenza dell'evento e abbia comunque provveduto alla nomina di un nuovo difensore; la validità della nuova procura va verificata secondo la disciplina temporale applicabile al giudizio.
- Non vi è mutatio libelli quando, sin dall'atto introduttivo, la domanda sia fondata sul medesimo fatto costitutivo sostanziale, anche se nel corso dell'istruttoria emergano elementi tecnici diversi o più precisazioni fattuali.
- La deduzione della violazione dell'art. 2697 c.c. è ammissibile solo se il giudice abbia addossato l'onere della prova alla parte sbagliata; non è invece consentito contestare in cassazione la valutazione delle prove o la loro maggiore o minore attendibilità.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. ricorre solo se il giudice fonda la decisione su prove non dedotte dalle parti o acquisite fuori dai poteri officiosi, non quando si censuri la mera apprezzabilità del materiale probatorio.
- La consulenza tecnica d'ufficio non esonera la parte dall'onere di provare i fatti costitutivi della domanda, ma può essere legittimamente utilizzata per supportare e verificare tecnicamente le risultanze probatorie già acquisite.
- In presenza di doppia conforme, la censura di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile; resta inoltre preclusa in cassazione la richiesta di una nuova valutazione del merito.
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