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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05633/2025 del 03/03/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento disciplinare intimato a un dirigente di secondo grado di una compagnia assicurativa per la gestione di un sinistro di rilevante importo. Al dirigente veniva addebitato di aver concorso, insieme ad altri responsabili, a una liquidazione anomala e negligente di una pratica risarcitoria, in violazione di regole interne aziendali che disciplinavano il funzionamento del Comitato Sinistri Notevoli. Secondo la società, il sinistro era stato definito senza rispettare le procedure previste, con danno economico e reputazionale per l’impresa. La Corte d’appello aveva riformato la decisione di primo grado, ritenendo sussistente la giusta causa di licenziamento e ponendo a carico del dirigente anche un risarcimento in favore della società. Nel ricorso per cassazione il dirigente deduceva: 1) violazione delle norme sulla responsabilità solidale e causale, sostenendo che un’altra sentenza aveva già attribuito l’intera responsabilità della liquidazione al direttore generale; 2) violazione della disciplina del lavoro dirigenziale e del CCNL, assumendo di aver operato sotto un vincolo gerarchico e in esecuzione di direttive superiori; 3) violazione dei doveri di correttezza e dell’organizzazione del rapporto dirigenziale, contestando che gli si potesse rimproverare di non aver disatteso ordini del superiore; 4) violazione delle regole sull’adempimento, sostenendo che non potesse essergli imputata una responsabilità personale per decisioni assunte in organo collegiale. La Cassazione ha ritenuto tutte le censure infondate, osservando in sintesi che la precedente sentenza resa contro un diverso dirigente non aveva efficacia nei confronti del ricorrente e non escludeva il concorso causale di quest’ultimo; che tra dirigenti non vi è una subordinazione gerarchica piena tale da imporre l’esecuzione acritica di ordini illegittimi; e che il giudice di merito aveva correttamente valorizzato non la responsabilità dell’organo collegiale in sé, ma il comportamento omissivo e consapevolmente partecipe del singolo dirigente all’interno del comitato. È stata inoltre rilevata, per più motivi, una formulazione non specifica delle censure, proposte promiscuamente ai sensi dell’art. 360, n. 3 e n. 5, c.p.c., con richiesta sostanziale di una nuova valutazione del merito non consentita in sede di legittimità.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha confermato la sentenza della Corte d’appello che aveva ritenuto legittimo il licenziamento disciplinare del dirigente e ha mantenuto ferma la condanna del ricorrente al risarcimento di euro 440.000 oltre accessori e spese. La Corte ha anche condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Le censure formulate in modo promiscuo insieme al n. 5 sono state ritenute poco specifiche e difficili da sussumere correttamente nel vizio denunciato.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il ricorso non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del merito; il vizio motivazionale non consente di sostituire la propria lettura dei fatti a quella del giudice di merito.

  • art. 41 c.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente, ma la Corte ha ritenuto infondata la tesi della esclusiva imputazione causale a un altro soggetto.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente nel tentativo di escludere la propria responsabilità; la Corte ha ritenuto che il ricorrente avesse concorso causalmente nella vicenda.

  • art. 1292 c.c.

    Richiamato per sostenere la solidarietà passiva, ma la Corte ha affermato il principio del concorso efficiente di più condotte nella produzione di un unico evento dannoso.

  • art. 2055 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma la Corte ha precisato che, a prescindere dalla norma sulla responsabilità extracontrattuale, quando un evento dannoso è imputabile a più persone è sufficiente che le condotte di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente alla sua realizzazione.

  • art. 2095 c.c.

    La Corte ha escluso che la distinzione tra gradi dirigenziali valga a configurare una subordinazione gerarchica piena e vincolante come quella invocata dal ricorrente.

  • art. 2 del CCNL per i dirigenti delle imprese assicurative

    Richiamato per sostenere la subordinazione del dirigente di secondo livello; la Corte ne ha escluso un effetto tale da imporre l’esecuzione di ordini illegittimi senza responsabilità personale.

  • art. 1175 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di correttezza e rapporto fiduciario; la Corte ha ritenuto che le doglianze mirassero in realtà a una diversa ricostruzione del merito.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di buona fede nell’esecuzione del rapporto; la Corte non ha accolto la lettura difensiva delle condotte.

  • art. 2104 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare l’imputazione di responsabilità personale e collegiale; la Corte ha valorizzato il comportamento individuale del dirigente all’interno dell’organo collegiale.

  • art. 2015 c.c.

    Richiamato dal ricorrente; la Corte non ha ravvisato la violazione prospettata, ritenendo inammissibile la sostanziale richiesta di rivalutazione del fatto.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente come vizio di omessa pronuncia/ultra-petizione, ma la Corte ha escluso profili decisivi di erroneità della motivazione di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione del materiale istruttorio; la Corte ha ritenuto che la censura mirasse a una nuova lettura dei fatti.

  • art. 2909 c.c.

    La Corte ha richiamato il principio di efficacia soggettiva del giudicato, escludendo che una sentenza resa in un giudizio tra altri soggetti potesse vincolare il ricorrente estraneo a quel processo.

  • art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per l’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Una sentenza resa in un giudizio tra altri soggetti non è opponibile a chi sia rimasto estraneo al processo, né può escludere di per sé il concorso causale di costui nella produzione del danno.
  • Quando un unico evento dannoso sia imputabile a più condotte, la responsabilità di ciascun autore può essere affermata se le rispettive azioni od omissioni abbiano concorso in modo efficiente alla realizzazione dell’evento, senza che sia necessario che ciascuno ne sia l’unico autore.
  • Nel rapporto dirigenziale, la distinzione tra livelli di inquadramento non equivale a una subordinazione gerarchica piena e tale da imporre l’esecuzione di ordini contrari agli interessi dell’impresa o a regole interne di correttezza gestionale.
  • Il componente di un organo collegiale non risponde per il solo fatto di appartenervi, ma per il concreto comportamento tenuto nel procedimento decisionale, specie se consapevole di anomalie e partecipe dell’omissione di rilievi doverosi.
  • In cassazione non è consentito trasformare le censure di violazione di legge e vizio motivazionale in una richiesta di nuova valutazione delle risultanze di fatto; i motivi devono essere specifici e chiaramente sussumibili nel vizio dedotto.

Come è indicizzato

MaterieDirigentiLicenziamentoNesso di causalitàProveImpugnazioni
RamiLavoroResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieGiusta causa
IstitutiOnere della provaGiudicatoNesso di causalitàBuona fede e correttezza

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