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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05121/2023 del 17/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (acquirente)

La controversia

La curatela aveva agito in revocatoria ordinaria per far dichiarare inefficace, nei propri confronti, la vendita del 50% di un immobile compiuta dal soggetto poi risultato debitore verso la massa, sostenendo che l'atto fosse stato posto in essere per sottrarre il bene all'esecuzione relativa al credito risarcitorio vantato dalla procedura. In primo grado la domanda era stata accolta: il tribunale aveva ritenuto non opponibile alla curatela il preliminare di vendita asseritamente stipulato nel 1998, per difetto di prova della sua data certa, e aveva quindi valorizzato solo il definitivo del 2005, successivo al sorgere del credito, con conseguente consapevolezza dell'acquirente. La corte d'appello aveva invece riformato la decisione, ritenendo che il definitivo fosse mera esecuzione di un preliminare anteriore al credito, la cui data certa poteva desumersi da una diffida ad adempiere notificata nel 2002 e da assegni di pagamento del prezzo risalenti al 1998, oltre che dalla liberazione del bene da un pignoramento. Nel ricorso per cassazione la curatela deduceva violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2901 c.c., contestando la valutazione degli indizi compiuta dai giudici di merito: in particolare, sosteneva che la diffida non fosse riferibile a quel preliminare e che non fossero state adeguatamente considerate le anomalie temporali tra preliminare e definitivo, da cui inferire una preordinazione fraudolenta della vendita; inoltre, contestava l'esclusione della consapevolezza dell'acquirente sull'intento elusivo del venditore.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato innanzitutto inammissibile l'eccezione della controparte relativa alla nullità della notificazione del ricorso al soggetto già iscritto all'albo degli avvocati, perché proposta da parte priva di interesse rispetto a una notifica diretta a un terzo e, comunque, infondata, essendo valida la notifica effettuata all'indirizzo PEC risultante dal REGINDE finché non sia comunicata la sua cessazione. Nel merito ha ritenuto inammissibile il motivo della curatela, perché diretto a sollecitare un nuovo apprezzamento del materiale probatorio e dei fatti, precluso in sede di legittimità. La Corte ha confermato che la data certa del preliminare può essere provata anche tramite presunzioni, indizi o prove atipiche e che la diffida con timbro postale è atto idoneo a fornire certezza della data. Ha poi ribadito che, ai fini dell'azione revocatoria, la consapevolezza del terzo deve essere valutata al momento della stipula del preliminare: se in quel momento l'acquirente ignorava l'intento fraudolento del venditore, non rilevano le vicende successive. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna della ricorrente alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato come norma sulla valutazione della prova; la censura è stata ritenuta inammissibile perché mirava a una rivisitazione del fatto e del peso probatorio attribuito dagli altri giudici.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato come norma sulla valutazione della prova; la Corte ha ritenuto che la doglianza investisse l'apprezzamento di merito e non un errore di diritto.

  • art. 2901 c.c.

    Richiamato in tema di revocatoria ordinaria; la Corte ha confermato che, nel caso di contratto preliminare seguito da definitivo, rileva la consapevolezza del terzo al momento del preliminare.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato quale parametro per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ne ha disposto l'applicazione per il versamento dell'ulteriore importo dovuto a seguito del rigetto.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio sotto la veste della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., quando la censura miri in sostanza a sovvertire l'apprezzamento di merito dei fatti e degli indizi.
  • Nell'azione revocatoria ordinaria, la conoscenza da parte del terzo della pregiudizievolezza dell'atto deve essere verificata con riferimento al momento in cui il terzo aderisce all'operazione negoziale rilevante; se il terzo era incolpevolmente ignaro dell'intento elusivo al momento del preliminare, le vicende successive non consentono di fondare la sua partecipazione dolosa.
  • La data certa di un contratto preliminare può essere dimostrata anche mediante presunzioni, indizi e prove atipiche, purché il giudice di merito ne dia una valutazione complessiva logicamente coerente; il timbro postale di una diffida può costituire elemento idoneo a conferire certezza cronologica.
  • L'eccezione relativa alla nullità della notificazione eseguita all'indirizzo PEC risultante da un pubblico registro è opponibile, in via generale, solo dal soggetto destinatario della notifica; per i terzi, il registro fa fede fino a comunicazione contraria dell'interessato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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