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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33303/2021 del 11/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2005, relativo a IRES, IRAP e IVA, emesso nei confronti di una società per presunte vendite non contabilizzate effettuate in favore di un terzo e per l'asserita indebita applicazione del regime di non imponibilità ex art. 41 del d.l. n. 331/1993 su cessioni intracomunitarie prive di prova documentale del trasferimento in altri Paesi dell'Unione europea. La CTR Toscana aveva accolto sia l'appello principale della società sia quello incidentale dell'Ufficio, ritenendo, da un lato, insufficiente la produzione di un estratto del PVC eseguito nei confronti del terzo per provare le vendite non contabilizzate, e, dall'altro, solo in parte giustificata dalla documentazione la non imponibilità invocata dalla contribuente. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, mentre la società ha proposto ricorso incidentale con due motivi. Nel corso del giudizio di legittimità la società ha chiesto la sospensione ai sensi dell'art. 6, comma 10, d.l. n. 119/2018 e ha depositato la prova del pagamento dovuto per la definizione agevolata; l'Avvocatura dello Stato ha quindi chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

La decisione

La Corte ha preso atto della definizione agevolata della controversia e della documentazione attestante il pagamento effettuato dalla contribuente. In applicazione dell'art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018 e dell'art. 46, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992, ha dichiarato estinto il giudizio. È stato anche richiamato il principio secondo cui le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Non vi è stata quindi decisione sui motivi del ricorso principale e incidentale.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando il contribuente documenta la definizione agevolata della lite prevista dalla legge speciale, il giudizio di legittimità va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, senza esame dei motivi di ricorso.
  • Nel processo tributario, il pagamento effettuato per aderire alla definizione agevolata produce effetti estintivi del giudizio anche in cassazione, se la documentazione depositata attesta il perfezionamento della procedura nei termini di legge.
  • In caso di estinzione del processo per definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, secondo la disciplina speciale richiamata dalla Corte.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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