Cassazione Civile, Ordinanza n. 33303/2021 del 11/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2005, relativo a IRES, IRAP e IVA, emesso nei confronti di una società per presunte vendite non contabilizzate effettuate in favore di un terzo e per l'asserita indebita applicazione del regime di non imponibilità ex art. 41 del d.l. n. 331/1993 su cessioni intracomunitarie prive di prova documentale del trasferimento in altri Paesi dell'Unione europea. La CTR Toscana aveva accolto sia l'appello principale della società sia quello incidentale dell'Ufficio, ritenendo, da un lato, insufficiente la produzione di un estratto del PVC eseguito nei confronti del terzo per provare le vendite non contabilizzate, e, dall'altro, solo in parte giustificata dalla documentazione la non imponibilità invocata dalla contribuente. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, mentre la società ha proposto ricorso incidentale con due motivi. Nel corso del giudizio di legittimità la società ha chiesto la sospensione ai sensi dell'art. 6, comma 10, d.l. n. 119/2018 e ha depositato la prova del pagamento dovuto per la definizione agevolata; l'Avvocatura dello Stato ha quindi chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte ha preso atto della definizione agevolata della controversia e della documentazione attestante il pagamento effettuato dalla contribuente. In applicazione dell'art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018 e dell'art. 46, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992, ha dichiarato estinto il giudizio. È stato anche richiamato il principio secondo cui le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Non vi è stata quindi decisione sui motivi del ricorso principale e incidentale.
Norme richiamate
art. 41 del Decreto-Legge n. 331/1993
Norma richiamata quale base del regime di non imponibilità per cessioni intracomunitarie, la cui applicazione era contestata in relazione alla prova del trasferimento dei beni in altri Stati dell'Unione europea.
art. 6, comma 10, Decreto-Legge 23 ottobre 2018, n. 119
Consente al contribuente di chiedere la sospensione del giudizio in vista della definizione agevolata della controversia.
art. 6, comma 13, Decreto-Legge 23 ottobre 2018, n. 119
Prevede che le spese del processo estinto restino a carico della parte che le ha anticipate; la Corte lo richiama come regola applicabile alla definizione agevolata.
art. 46, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992
Richiamato in relazione all'estinzione del giudizio e alla disciplina delle spese del processo tributario estinto.
Massime di principio
- Quando il contribuente documenta la definizione agevolata della lite prevista dalla legge speciale, il giudizio di legittimità va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, senza esame dei motivi di ricorso.
- Nel processo tributario, il pagamento effettuato per aderire alla definizione agevolata produce effetti estintivi del giudizio anche in cassazione, se la documentazione depositata attesta il perfezionamento della procedura nei termini di legge.
- In caso di estinzione del processo per definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, secondo la disciplina speciale richiamata dalla Corte.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 11 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 33285/2021 del 11/11/2021
- ordinanza_civile · 11 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 33287/2021 del 11/11/2021
- ordinanza_civile · 11 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 33288/2021 del 11/11/2021
- ordinanza_civile · 11 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 33289/2021 del 11/11/2021
- ordinanza_civile · 11 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 33290/2021 del 11/11/2021
- ordinanza_civile · 11 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 33291/2021 del 11/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →