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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24252/2022 del 04/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia origina da un giudizio promosso da un correntista contro la banca per ottenere il ricalcolo del saldo di chiusura di un rapporto di conto corrente e la condanna dell'istituto alla restituzione di somme asseritamente indebitamente addebitate. In appello era stata rigettata la domanda, anche in ragione della ritenuta tardività e genericità delle contestazioni agli estratti conto e della non plausibilità dell'asserita inesistenza di prelievi bancomat lungo un rapporto durato anni. Il correntista aveva quindi proposto revocazione della sentenza di appello deducendo che, in atti, mancasse la documentazione richiamata dalla Corte territoriale a sostegno dell'esistenza dei prelievi bancomat. La Corte d'appello, decidendo sulla revocazione, aveva rigettato l'impugnazione ritenendo che la questione fosse comunque controversa e, soprattutto, che l'errore prospettato non fosse decisivo. Con il ricorso per cassazione il correntista ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 395, n. 4, c.p.c., nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 1832 e 1857 c.c., nonché vizio di motivazione, sostenendo che il capo relativo all'addebito di operazioni asseritamente non eseguite non poteva essere travolto dalla decadenza sulla contestazione degli estratti conto e che nel processo non si era mai discusso della mancanza della documentazione comprovante i prelievi bancomat, la cui assenza in atti sarebbe stata pacifica.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha prima respinto l'eccezione preliminare della banca fondata sull'art. 398, comma 4, c.p.c., chiarendo che tale disposizione riguarda la sentenza revocanda e non la sentenza che decide sulla revocazione. Nel merito, la Corte ha ritenuto che non vi fosse l'errore revocatorio denunciato: la sentenza impugnata non aveva affatto affermato, in modo erroneo, che in atti vi fosse prova documentale dei prelievi bancomat, ma aveva soltanto richiamato, in via generale, la normale modalità di registrazione di tali operazioni e aveva valorizzato la non plausibilità della tesi dell'appellante. Inoltre, anche a voler ipotizzare l'errore, esso sarebbe stato privo di decisività, poiché la mancanza di documentazione sui prelievi non avrebbe potuto che giovare al correntista-attore, sul quale gravava l'onere di provare sia gli avvenuti pagamenti sia la mancanza di una valida causa debendi. La Corte ha quindi condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    L'errore di fatto revocatorio deve consistere in una falsa percezione della realtà processuale; non sussiste se la censura mira in realtà a contestare la valutazione o l'interpretazione compiuta dal giudice.

  • art. 398, comma 4, c.p.c.

    La disciplina sulla sospensione del termine per impugnare riguarda la sentenza soggetta a revocazione, non la decisione resa sulla revocazione stessa.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente come parametro violato, ma la Corte non ravvisa violazione decisiva nella decisione impugnata.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente come parametro violato, ma la Corte non ravvisa un errore di valutazione delle prove sussumibile nei vizi dedotti.

  • art. 1832 c.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente in tema di rapporto di conto corrente e contestazione degli estratti conto.

  • art. 1857 c.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente in tema di disciplina del conto corrente bancario.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Presuppone, in caso di rigetto dell'impugnazione, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • l. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    Ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti.

  • Cass. 28 novembre 2018, n. 30822

    Richiamata per il principio secondo cui, nel giudizio di ripetizione dell'indebito in materia di conto corrente, grava sul correntista attore la prova dei pagamenti e della mancanza di una valida causa debendi.

  • Cass. 23 ottobre 2017, n. 24948

    Richiamata per il medesimo principio sull'onere probatorio del correntista che agisce in ripetizione dell'indebito.

Massime di principio

  • L'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. non può essere utilizzato per censurare la valutazione delle prove o la ricostruzione logico-argomentativa del giudice, ma solo una falsa percezione di un fatto processuale non controverso e decisivo.
  • Non è decisivo l'asserito errore che, anche se esistente, non avrebbe potuto condurre a una decisione diversa perché la questione resta comunque coperta da una distinta ratio decidendi non colpita dall'impugnazione.
  • Nel giudizio di ripetizione dell'indebito relativo al conto corrente, il correntista che agisce in giudizio deve provare gli addebiti/pagamenti di cui chiede la restituzione e l'assenza di una valida causa debendi.
  • La contestazione degli estratti conto, per essere utile in giudizio, deve essere tempestiva e specifica; contestazioni generiche o tardive possono essere ritenute inefficaci.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteRicorso per cassazione
RamiObbligazioniBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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