Cassazione Civile, Ordinanza n. 34867/2021 del 17/11/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di rettifica catastale con cui l'Ufficio aveva modificato la classe di alcune unità immobiliari accatastate in categoria A/2, passando da classe 2 a classe 3. Il contribuente aveva impugnato l'atto e la Commissione tributaria regionale della Campania, in parziale accoglimento dell'appello, aveva ritenuto inefficace la rettifica sul presupposto che il contribuente ne fosse venuto a conoscenza solo tramite estratto catastale richiesto nel 2012, senza previa notificazione dell'atto di rettifica della proposta DOCFA presentata nel 2006. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per extrapetizione, sostenendo che il contribuente non avesse dedotto in appello un motivo relativo all'assenza di riferimento alla procedura DOCFA; 2) omesso esame di un fatto decisivo, perché nella visura catastale era presente il riferimento al D.M. n. 701/1994 e dunque alla procedura DOCFA; 3) violazione della disciplina sulla motivazione degli atti di classamento, assumendo che nell'ambito DOCFA la motivazione può essere essenziale quando l'Ufficio si limita a una diversa valutazione tecnica; 4) violazione dell'art. 74, comma 1, L. n. 342/2000, deducendo che la variazione catastale doveva comunque produrre effetti almeno dalla data in cui il contribuente ne aveva avuto conoscenza (luglio 2012), anche per le annualità pregresse.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto infondato il primo motivo, perché la CTR non era uscita dai limiti del devolutum: l'appello del contribuente comprendeva anche la censura relativa alla mancata notifica e alla violazione delle norme che impongono la conoscenza effettiva degli atti. Ha invece ritenuto fondati il secondo, il terzo e il quarto motivo. In particolare, ha osservato che l'atto impugnato menzionava la procedura DOCFA attivata dal contribuente e le componenti della rendita proposta che l'Ufficio aveva disatteso, sicché non era vero che mancasse un provvedimento di rettifica della DOCFA; ciò integra un omesso esame di un fatto decisivo. Quanto alla motivazione, la Corte ha ribadito che, in caso di rettifica della DOCFA, una motivazione sintetica è sufficiente se l'Ufficio non contesta gli elementi di fatto allegati dal contribuente ma ne dà diversa valutazione tecnica; una motivazione più analitica serve solo se vengono contestati gli elementi fattuali. Infine, ha precisato che la natura dichiarativa dell'attribuzione di rendita comporta efficacia della variazione anche per le annualità pregresse ancora contestate, una volta che il contribuente abbia avuto piena conoscenza dell'atto almeno dal luglio 2012. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito ex art. 384 c.p.c., rigettando il ricorso originario del contribuente. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate per il consolidarsi in corso di causa degli orientamenti interpretativi richiamati.
Norme richiamate
il vizio di extrapetizione è escluso quando la decisione di appello si fonda su questioni che risultano devolute dalla parte appellante, anche se il giudice richiami profili fattuali o normativi connessi alla censura principale
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
l'omesso esame è ravvisabile quando il giudice non consideri un fatto storico decisivo risultante dagli atti, quale il contenuto dell'avviso di rettifica che richiama la procedura DOCFA
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
la censura di violazione di legge è fondata se il giudice di merito applica erroneamente i criteri di motivazione dell'avviso di classamento in presenza di procedura DOCFA
art. 74, comma 1, L. 21 novembre 2000, n. 342
la variazione di rendita catastale ha efficacia dalla data in cui l'atto è conosciuto dal contribuente e, per la sua natura dichiarativa, può incidere anche sulle annualità pregresse ancora sub judice
quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può decidere la causa nel merito
richiamato come base normativa della procedura DOCFA e del classamento conseguente
art. 6 L. 27 luglio 2000, n. 212
richiamato dalla parte contribuente per sostenere il diritto alla effettiva conoscenza degli atti, senza che la Corte neghi in astratto tale principio
Massime di principio
- Nel classamento catastale conseguente a procedura DOCFA, l'obbligo motivazionale dell'Ufficio è attenuato quando la rettifica si limita a una diversa valutazione tecnica degli stessi elementi fattuali forniti dal contribuente; se invece l'Ufficio contesta o disattende elementi di fatto, la motivazione deve essere specifica e analitica.
- Il vizio di extrapetizione non sussiste se la decisione di appello si fonda su questioni che risultano già devolute dalla censura della parte, anche quando il giudice valorizzi ulteriormente profili normativi o fattuali connessi.
- Un fatto decisivo non esaminato può consistere anche nel contenuto dell'atto impositivo o catastale, quando tale contenuto smentisca l'assunto su cui si fonda la decisione di merito.
- L'attribuzione della rendita catastale ha natura dichiarativa e non costitutiva; pertanto la variazione produce effetti anche per i periodi d'imposta precedenti ancora controversi, una volta che l'atto sia divenuto conoscibile dal contribuente.
- Se non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può definire il giudizio nel merito, rigettando l'originaria domanda o impugnazione della parte soccombente in appello.
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