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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20330/2023 del 14/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (conduttore)

La controversia

La controversia nasce da un'opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento dell'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale, relativa a un locale sublocato per l'esercizio di attività di parrucchiere all'interno di un immobile dove era svolta anche attività di estetica. La locatrice sosteneva che il subconduttore non avesse diritto all'indennità perché avrebbe svolto l'attività in difformità dal nulla osta sanitario: secondo la sua prospettazione, l'autorizzazione consentiva l'accesso della clientela solo attraverso l'ingresso comune al centro estetico, mentre i clienti avrebbero usato anche una porta laterale che dava direttamente sulla strada. In primo grado il decreto fu revocato ma la locatrice fu comunque condannata al pagamento dell'indennità, con lieve detrazione per spese; in appello la decisione fu confermata. Con il ricorso per cassazione la locatrice dedusse: 1) violazione degli artt. 34 e 35 l. n. 392/1978, sostenendo che l'attività svolta in difformità delle prescrizioni autorizzatorie equivalesse a un'attività priva di autorizzazione, con conseguente esclusione dell'indennità; 2) violazione della normativa statale, regionale e regolamentare che disciplinava l'esercizio congiunto delle attività di estetista e acconciatore; 3) violazione delle norme sul riparto di giurisdizione, assumendo che il giudice ordinario potesse accertare incidentalmente la liceità dell'attività del conduttore; 4) omesso esame di fatti decisivi, in particolare l'uso della porta secondaria e il contenuto del nulla osta igienico-sanitario.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha distinto il caso dell'attività commerciale svolta in assenza di autorizzazione, per la quale la tutela dell'avviamento non spetta, dal caso in cui l'attività sia invece autorizzata ma svolta in violazione di prescrizioni contenute nel provvedimento amministrativo. In quest'ultima ipotesi, ha affermato che la verifica della violazione e le eventuali conseguenze sulla validità o efficacia dell'autorizzazione spettano all'autorità amministrativa competente, non al giudice civile, salvo che la prescrizione amministrativa sia stata recepita direttamente dalla legge civile. Poiché nel caso concreto non risultava un provvedimento amministrativo di revoca, sospensione o decadenza del nulla osta, il conduttore doveva considerarsi autorizzato alla prosecuzione dell'attività e quindi titolare del diritto all'indennità per la perdita dell'avviamento. Le spese di legittimità sono state compensate per la novità della questione; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 34 l. 27 luglio 1978, n. 392

    L'indennità per perdita dell'avviamento spetta per immobili adibiti ad attività commerciali con contatti diretti con il pubblico, ma presuppone la liceità dell'esercizio dell'attività.

  • art. 35 l. 27 luglio 1978, n. 392

    Richiamato dalla ricorrente insieme all'art. 34 come norma di disciplina dell'indennità di avviamento nelle locazioni ad uso diverso.

  • art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.

    Norma processuale richiamata per denunciare violazioni di legge sostanziale e regolamentare.

  • art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.

    Richiamato per censurare l'omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 380 bis.1 cod. proc. civ.

    Norma sul procedimento camerale in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Consente di dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    Ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

  • artt. 2 l. n. 1 del 1990; 2 e 6 l. Veneto n. 29 del 1991; 2 e 4 l. Veneto n. 28 del 2009; artt. 8, 10, 15 e 16 regolamento Comune di Jesolo

    Richiamati dalla ricorrente per sostenere che la difformità dalle prescrizioni amministrative rendeva illecito l'esercizio dell'attività.

  • artt. 2, 3 e 4 l. n. 2248 del 1865, all. E; artt. 24, 103 e 113 Cost.

    Richiamati dalla ricorrente sul riparto di giurisdizione e sul potere del giudice ordinario di accertare incidentalmente la liceità dell'attività.

Massime di principio

  • Nel giudizio sull'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale, la mancanza originaria di autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività commerciale costituisce una condizione ostativa che il giudice civile può e deve verificare anche d'ufficio.
  • La violazione, da parte dell'esercente, di prescrizioni contenute in un'autorizzazione amministrativa non è equiparabile, di per sé, all'assenza di autorizzazione: la perdita degli effetti abilitativi del provvedimento richiede l'intervento dell'autorità amministrativa competente, mediante un atto di revoca, sospensione o decadenza.
  • Quando la regola violata è posta dal provvedimento amministrativo e non direttamente dalla legge civile, la relativa verifica di conformità è riservata all'autorità amministrativa; il giudice ordinario non può sostituirsi ad essa nel valutare incidenter tantum la legittimità tecnica o sanitaria della condotta del privato.
  • La tutela dell'avviamento non può essere negata al conduttore autorizzato solo perché il locatore allega una difformità dalle prescrizioni del nulla osta, se non vi è un atto amministrativo che abbia formalmente inciso sull'autorizzazione.
  • La ricorrenza di una questione nuova e non ancora stabilizzata può giustificare la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieLocazione commercialeSpese di liteImpugnazioni
RamiLocazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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