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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44563/2022 del 23/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma di condanna per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per la detenzione in concorso di 17 involucri contenenti complessivi 1,660 g di cocaina base/crack (1,557 g principio attivo), ritenuta idonea alla destinazione allo spaccio. Antonio censura la motivazione per insufficiente valutazione delle difese (richiesta di qualificazione della sua condotta come mera connivenza e mancato collegamento tra mannite e droga). Angelo deduce la natura di uso personale, l'assenza di elementi tipici dello spaccio (soldi, sostanze da taglio, cessione in flagranza), chiede il riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art.131-bis c.p. e benefici/forme sostitutive della pena (artt. 62-bis, 163 c.p., art.73 comma 5-bis T.U. Stup.), nonché la conversione della pena.

La decisione

Per Antonio Di Blasi: ricorso dichiarato inammissibile per motivi di insufficiente confronto con la decisione impugnata; condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende. Per Angelo Di Blasi: rigetto dei motivi relativi al fatto (la Corte ha ritenuto credibili gli indici di destinazione allo spaccio: luogo, numero di dosi, bilancino), ma accoglimento parziale dei motivi relativi all'omesso esame da parte della Corte di appello delle istanze difensive concernenti l'applicazione dell'art.131-bis c.p., la determinazione della pena (inclusa la valutazione delle circostanze attenuanti generiche), la sospensione condizionale e l'eventuale applicazione della misura sostitutiva prevista dall'art.73, comma 5-bis T.U. Stup. La sentenza è annullata limitatamente a tali punti e rinviata ad altra sezione della Corte d'Appello di Messina per nuovo esame; per il resto il ricorso di Angelo è rigettato.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Disciplina il concorso di persone nel reato: è necessaria una partecipazione consapevole che può manifestarsi anche con contributi che agevolano il proposito criminoso (il giudice territoriale ha ritenuto sussistente un contributo attivo dei fratelli).

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stupefacenti), comma 5

    Sanziona la detenzione non autorizzata di sostanze stupefacenti; la Corte ha ritenuto che quantità, confezionamento e strumenti (bilancino) fossero indici di destinazione allo spaccio.

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stupefacenti), comma 5-bis

    Prevede forme sanzionatorie alternative/possibilità di misure sostitutive per fatti di minor rilievo; la Corte di cassazione ha rilevato che la Corte territoriale non ha motivato adeguatamente sull'applicabilità di tale beneficio.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Istituisce la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte di cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello non abbia esaminato compiutamente gli elementi prodotti dalla difesa per valutare la sua applicabilità.

  • artt. 62-bis, 133, 163 cod. pen.

    Norme attinenti alla determinazione della pena, alle circostanze attenuanti e alle misure alternative: erano invocate per ottenere benefici/attenuazioni ma la Corte di cassazione ha rilevato l'omessa motivazione su tali richieste.

  • art. 192 e art. 530 cod. proc. pen.

    Richiamati nella doglianza come norme procedurali/di impugnazione relative alla motivazione e all'esame delle deduzioni difensive; la Corte di cassazione ha però ritenuto infondati alcuni rilievi (soprattutto riguardo al vizio motivazionale prospettato da Antonio).

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile non per colpa grave; applicato nei confronti di Antonio per euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della giurisprudenza costituzionale richiamata.

  • Corte Costituzionale, sentenza n.186 del 13 giugno 2000

    Richiamata come criterio interpretativo in materia di contributo alle spese/cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; utilizzata per modulare l'onere applicato.

Massime di principio

  • La mera presenza accanto a un altro soggetto non esclude il concorso: il giudice valuta il contesto (luogo noto per spaccio), il confezionamento a dosi multiple e strumenti come il bilancino come indici di destinazione alla vendita.
  • La distinzione tra connivenza non punibile e concorso si fonda sulla passività dell'agente; se emergono elementi che denotano un contributo consapevole (anche di tipo agevolatore), scatta la responsabilità in concorso.
  • Per ottenere il riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art.131-bis c.p. è necessario che il giudice di merito esamini e motivi espressamente gli elementi prodotti dalla difesa; l'omessa valutazione di tali richieste determina annullamento limitato e rinvio.
  • Anche in presenza di condanna, l'omessa motivazione su circostanze attenuanti, misura della pena o benefici sostitutivi può portare a censura da parte della Cassazione e a rinnovazione dell'esame da parte del giudice di merito.
  • Le deduzioni difensive devono essere affrontate esplicitamente: in cassazione non è sufficiente proporre una diversa valutazione dei fatti senza confrontarsi con le ragioni della decisione impugnata, pena l'inammissibilità del ricorso.
  • Prove tipiche a favore dello spaccio: quantitativi confezionati in più dosi, presenza di bilancino, luogo riconosciuto per gli incontri di vendita; assenza di denaro o sostanze da taglio non è automaticamente decisiva ma costituisce elemento che la difesa deve valorizzare e far esaminare dal giudice.
  • Comportamenti all'atto dell'arresto (es. tentativo di sviare gli agenti) possono essere valutati come indici di consapevolezza e partecipazione; la loro interpretazione dipende però dalla valutazione complessiva del contesto probatorio.

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