Cassazione Penale, Sentenza n. 44563/2022 del 23/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma di condanna per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per la detenzione in concorso di 17 involucri contenenti complessivi 1,660 g di cocaina base/crack (1,557 g principio attivo), ritenuta idonea alla destinazione allo spaccio. Antonio censura la motivazione per insufficiente valutazione delle difese (richiesta di qualificazione della sua condotta come mera connivenza e mancato collegamento tra mannite e droga). Angelo deduce la natura di uso personale, l'assenza di elementi tipici dello spaccio (soldi, sostanze da taglio, cessione in flagranza), chiede il riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art.131-bis c.p. e benefici/forme sostitutive della pena (artt. 62-bis, 163 c.p., art.73 comma 5-bis T.U. Stup.), nonché la conversione della pena.
La decisione
Per Antonio Di Blasi: ricorso dichiarato inammissibile per motivi di insufficiente confronto con la decisione impugnata; condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende. Per Angelo Di Blasi: rigetto dei motivi relativi al fatto (la Corte ha ritenuto credibili gli indici di destinazione allo spaccio: luogo, numero di dosi, bilancino), ma accoglimento parziale dei motivi relativi all'omesso esame da parte della Corte di appello delle istanze difensive concernenti l'applicazione dell'art.131-bis c.p., la determinazione della pena (inclusa la valutazione delle circostanze attenuanti generiche), la sospensione condizionale e l'eventuale applicazione della misura sostitutiva prevista dall'art.73, comma 5-bis T.U. Stup. La sentenza è annullata limitatamente a tali punti e rinviata ad altra sezione della Corte d'Appello di Messina per nuovo esame; per il resto il ricorso di Angelo è rigettato.
Norme richiamate
Disciplina il concorso di persone nel reato: è necessaria una partecipazione consapevole che può manifestarsi anche con contributi che agevolano il proposito criminoso (il giudice territoriale ha ritenuto sussistente un contributo attivo dei fratelli).
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stupefacenti), comma 5
Sanziona la detenzione non autorizzata di sostanze stupefacenti; la Corte ha ritenuto che quantità, confezionamento e strumenti (bilancino) fossero indici di destinazione allo spaccio.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stupefacenti), comma 5-bis
Prevede forme sanzionatorie alternative/possibilità di misure sostitutive per fatti di minor rilievo; la Corte di cassazione ha rilevato che la Corte territoriale non ha motivato adeguatamente sull'applicabilità di tale beneficio.
Istituisce la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte di cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello non abbia esaminato compiutamente gli elementi prodotti dalla difesa per valutare la sua applicabilità.
artt. 62-bis, 133, 163 cod. pen.
Norme attinenti alla determinazione della pena, alle circostanze attenuanti e alle misure alternative: erano invocate per ottenere benefici/attenuazioni ma la Corte di cassazione ha rilevato l'omessa motivazione su tali richieste.
art. 192 e art. 530 cod. proc. pen.
Richiamati nella doglianza come norme procedurali/di impugnazione relative alla motivazione e all'esame delle deduzioni difensive; la Corte di cassazione ha però ritenuto infondati alcuni rilievi (soprattutto riguardo al vizio motivazionale prospettato da Antonio).
Consente l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile non per colpa grave; applicato nei confronti di Antonio per euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della giurisprudenza costituzionale richiamata.
Corte Costituzionale, sentenza n.186 del 13 giugno 2000
Richiamata come criterio interpretativo in materia di contributo alle spese/cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; utilizzata per modulare l'onere applicato.
Massime di principio
- La mera presenza accanto a un altro soggetto non esclude il concorso: il giudice valuta il contesto (luogo noto per spaccio), il confezionamento a dosi multiple e strumenti come il bilancino come indici di destinazione alla vendita.
- La distinzione tra connivenza non punibile e concorso si fonda sulla passività dell'agente; se emergono elementi che denotano un contributo consapevole (anche di tipo agevolatore), scatta la responsabilità in concorso.
- Per ottenere il riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art.131-bis c.p. è necessario che il giudice di merito esamini e motivi espressamente gli elementi prodotti dalla difesa; l'omessa valutazione di tali richieste determina annullamento limitato e rinvio.
- Anche in presenza di condanna, l'omessa motivazione su circostanze attenuanti, misura della pena o benefici sostitutivi può portare a censura da parte della Cassazione e a rinnovazione dell'esame da parte del giudice di merito.
- Le deduzioni difensive devono essere affrontate esplicitamente: in cassazione non è sufficiente proporre una diversa valutazione dei fatti senza confrontarsi con le ragioni della decisione impugnata, pena l'inammissibilità del ricorso.
- Prove tipiche a favore dello spaccio: quantitativi confezionati in più dosi, presenza di bilancino, luogo riconosciuto per gli incontri di vendita; assenza di denaro o sostanze da taglio non è automaticamente decisiva ma costituisce elemento che la difesa deve valorizzare e far esaminare dal giudice.
- Comportamenti all'atto dell'arresto (es. tentativo di sviare gli agenti) possono essere valutati come indici di consapevolezza e partecipazione; la loro interpretazione dipende però dalla valutazione complessiva del contesto probatorio.
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