Cassazione Penale, Ordinanza n. 36668/2026 del 19/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza del 12 febbraio 2026 della Corte d’appello di Torino, che aveva confermato la pronuncia del Tribunale e la sua responsabilità per guida in stato di ebbrezza, ai sensi dell’art. 186, commi 1 e 2, lett. b), e comma 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, con concessione delle attenuanti generiche e applicazione della pena ritenuta di giustizia. Con il primo motivo ha dedotto, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., violazione o erronea applicazione della legge per il diniego della sospensione condizionale della pena. Con il secondo ha denunciato, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., vizio di motivazione sul diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili perché riproponevano censure già adeguatamente esaminate dai giudici di merito senza confrontarsi criticamente con le ragioni della decisione e senza indicare puntualmente le ragioni giuridiche del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul diniego della sospensione condizionale ha rilevato che la Corte d’appello aveva motivato congruamente valorizzando i precedenti penali dell’imputato, anche per fatti di notevole gravità: furto, evasione, atti persecutori, resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento anche seguito da incendio e lesioni personali. Ha inoltre precisato che, ai fini del beneficio, il giudice di merito non è tenuto a esaminare tutti gli elementi dell’art. 133 c.p., potendo indicare quelli ritenuti prevalenti in senso ostativo. Sul diniego dell’art. 131-bis c.p. ha ritenuto adeguata la motivazione fondata sulla non modesta offensività del fatto, desunta dal tasso alcolemico e dal fatto che l’imputato guidasse di notte con un passeggero a bordo. Alla declaratoria d’inammissibilità conseguono la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non essendovi elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità.
Norme richiamate
art. 186, commi 1 e 2, lett. b), e comma 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
la Corte di Appello di Torino in data 12 febbraio 2026 ha confermato la pronuncia del locale Tribunale che lo aveva ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 186, commi 1 e 2 lett. b), e comma 2 sexies d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285
La disposizione è indicata quale norma incriminatrice della guida in stato di ebbrezza per la quale l’imputato era stato ritenuto colpevole; la Corte di cassazione non affronta ulteriori questioni interpretative sul reato.
in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti in senso ostativo alla sospensione.
Nel valutare la sospensione condizionale, il giudice può fondare il diniego sugli elementi ritenuti prevalenti in senso ostativo, senza dover passare in rassegna tutti i criteri indicati dall’art. 133 c.p.
Con riguardo al secondo motivo, la Corte di merito ha motivato il diniego delll'art. 131 bis cod.pen. in ragione della ritenuta non modesta offensività del fatto, desunta dal tasso alcolemico riscontrato nonché dalla circostanza che il ricorrente guidasse di notte portando con sé anche un passeggero.
La particolare tenuità può essere esclusa con una motivazione che valorizzi la non modesta offensività concreta del fatto, anche in base al tasso alcolemico e alle circostanze della guida.
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
I motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato
Il ricorso per cassazione deve esporre una critica puntuale e specifica della motivazione impugnata e indicare le ragioni giuridiche della censura; la mera riproposizione di questioni già esaminate, senza confronto con le argomentazioni della decisione, non integra un motivo ammissibile.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
I motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato
La denuncia di vizio motivazionale deve confrontarsi specificamente con le ragioni della decisione impugnata; la ripetizione delle censure già respinte senza critica analitica non consente il controllo di legittimità.
Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle . spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
La declaratoria d’inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, quando non risulta assente la colpa nella determinazione dell’inammissibilità, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, qui determinata in 3.000 euro.
Massime di principio
- Nel giudizio sulla sospensione condizionale della pena, il giudice di merito non deve esaminare singolarmente tutti gli elementi richiamati dall’art. 133 c.p.; è sufficiente che individui gli elementi ritenuti prevalenti in senso ostativo e motivi adeguatamente il diniego.
- Il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere fondato sulla valutazione della concreta offensività della condotta, considerando anche il tasso alcolemico e le circostanze in cui è avvenuta la guida.
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già vagliate dal giudice di merito, senza una critica analitica delle ragioni della decisione e senza indicare puntualmente i correlati profili di diritto.
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