Cassazione Civile, Ordinanza n. 42135/2021 del 31/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
Una società proponeva opposizione a un decreto ingiuntivo con cui le era stato intimato di pagare una somma a titolo di corrispettivo per attività di consulenza che il creditore assumeva di avere svolto in suo favore. La società sosteneva che il rapporto non fosse di consulenza, ma che l'interessato avesse operato come legale rappresentante della società; contestava inoltre la prova del conferimento dell'incarico e dell'effettivo svolgimento delle prestazioni, richiamando anche l'assenza di adeguata dimostrazione documentale e fatturale, e aveva formulato domanda riconvenzionale di risarcimento danni per asserita cattiva gestione. Rigettata l'opposizione in primo grado e poi l'appello, la società ricorreva per cassazione con due motivi: con il primo denunciava violazione degli artt. 101, 115, 116 c.p.c., 2697 e 2724 c.c., sostenendo che la corte di merito avesse erroneamente ritenuto non contestato lo svolgimento delle prestazioni e avesse mal governato l'onere della prova; con il secondo denunciava violazione di norme costituzionali, nullità della sentenza e del procedimento e omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che non fosse stata considerata l'effettiva qualificazione dell'attività svolta e l'assenza di prova delle prestazioni di consulenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero, in realtà, dirette a ottenere una rivalutazione del merito e delle risultanze istruttorie, attività preclusa in sede di legittimità. Ha osservato che la corte territoriale aveva invece compiuto una motivazione articolata, valorizzando le fatture vistate dalla società debitrice, i riscontri nei libri contabili, le deposizioni testimoniali e il fatto che la contestazione della società riguardasse non la mancata esecuzione delle prestazioni, ma la loro qualificazione come consulenza anziché come attività di amministratore. Quanto ai vizi denunciati ex art. 360, n. 5, c.p.c., la Corte ha rilevato che il fatto storico dedotto era stato comunque esaminato dal giudice di merito, sicché non ricorreva omesso esame, ma al più una critica alla sufficienza della motivazione, non più sindacabile nei limiti del controllo di legittimità. La ricorrente è stata condannata alle spese e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente nel denunciare errori di procedimento e di valutazione, ma non ritenuto violato dalla Corte.
La violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dai poteri officiosi; non quando si contesta la valutazione comparativa delle prove offerte.
La censura è ammissibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore legale diverso da quello previsto o dichiara di valutarla secondo prudente apprezzamento quando invece è soggetta a diversa regola; non basta lamentare un cattivo esercizio del prudente apprezzamento.
La violazione dell'onere della prova sussiste solo se il giudice distribuisce erroneamente l'onere tra le parti, non quando si contesta l'apprezzamento dell'esito probatorio.
Richiamato dalla ricorrente, ma la Corte ha ritenuto che le doglianze si risolvessero in una critica di merito sulla prova e non in una vera violazione della norma.
art. 3 Cost.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme costituzionali asseritamente violate; la Corte esclude la nullità denunciata.
art. 24 Cost.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme costituzionali asseritamente violate; la Corte esclude la nullità denunciata.
art. 111 Cost.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme costituzionali asseritamente violate; la Corte richiama il solo limite del "minimo costituzionale" della motivazione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il motivo ex violazione di legge non può essere usato per censurare la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma, è deducibile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, non la sufficienza o logicità della motivazione né una diversa lettura delle prove.
art. 12 preleggi
Usato per affermare che l'art. 360, n. 5, c.p.c. va interpretato come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato in relazione alla misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto, se applicabile.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una critica alla ricostruzione dei fatti e alla valutazione delle prove in una censura di violazione di legge: l'erronea applicazione dell'art. 2697 c.c. riguarda solo l'attribuzione dell'onere probatorio, non l'apprezzamento del materiale istruttorio.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è deducibile in cassazione solo in casi rigorosi: quando il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti o attribuisce a una prova un valore legale diverso da quello previsto; non basta sostenere che il giudice abbia creduto a un mezzo di prova piuttosto che a un altro.
- Dopo la riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c., è denunciabile soltanto l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, non la mera insufficienza, contraddittorietà o non condivisibilità della motivazione.
- Il fatto storico è "omesso" solo se non risulta esaminato affatto dal giudice di merito; se il giudice lo affronta e lo valuta, anche con esito sfavorevole alla parte, la doglianza si risolve in una contestazione del merito.
- Il giudice di merito, quando fonda la decisione su un complesso di elementi istruttori, non è tenuto a confutare analiticamente ogni deduzione difensiva, purché indichi le ragioni del proprio convincimento e non ometta di considerare in modo decisivo i fatti controversi.
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