Cassazione Penale, Ordinanza n. 17158/2026 del 13/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello che ha confermato la condanna pronunciata in primo grado per la violazione del divieto di accesso alle infrastrutture di trasporto e alle reti di trasporto metropolitane disposto dal questore. I fatti contestati consistono nell'aver transitato sul piano banchina di una stazione della metropolitana, nonostante il provvedimento che le vietava l'accesso alle aree interdette. Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità, sostenendo che il provvedimento questorile sarebbe stato adottato senza i presupposti normativi, sulla base di una generica valutazione di pericolosità sociale, e che anche il giudice di merito avrebbe motivato in modo apodittico richiamando i precedenti penali. Con il secondo motivo lamenta il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Quanto al primo motivo, rileva che la legittimità del provvedimento del questore non è sindacabile in sede penale, essendo esperibile l'impugnazione in via amministrativa; inoltre osserva che il giudice di merito ha adeguatamente valutato i presupposti di fatto e la pericolosità dell'imputata, valorizzandone i precedenti penali per reati contro il patrimonio e altri fatti commessi nelle infrastrutture di trasporto pubblico. Quanto al secondo motivo, ribadisce che il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato con l'assenza di elementi positivi e che, dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p., non è sufficiente il solo stato di incensuratezza; nel caso concreto il giudice di merito ha evidenziato plurime condanne e l'assenza di circostanze favorevoli. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 10, comma 2, D.L. 14/2017
Norma incriminatrice posta a base della condanna per la violazione del divieto di accesso alle aree interdette dal provvedimento del questore.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le circostanze attenuanti generiche non sono automatica conseguenza dello stato di incensuratezza; il giudice può negarle in assenza di elementi positivi di segno favorevole.
Richiamato quale fonte della riforma dell'art. 62-bis c.p. che ha escluso la sufficienza del solo stato di incensuratezza ai fini della concessione delle attenuanti generiche.
Norma di conversione del d.l. n. 92/2008, richiamata per la riforma dell'art. 62-bis c.p.
Corte cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per il principio secondo cui, in caso di inammissibilità, la sanzione pecuniaria consegue salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- La legittimità del provvedimento amministrativo che costituisce presupposto del reato non è sindacabile incidentalmente in sede penale quando la sua contestazione sia devoluta a rimedi propri del giudizio amministrativo.
- Nel giudizio sulla responsabilità per violazione di un divieto di accesso in aree urbane o di trasporto, il giudice può valorizzare i precedenti penali e le condotte pregresse dell'imputato al fine di ricostruirne la pericolosità e la consapevolezza della violazione.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice individui l'assenza di elementi positivi meritevoli di apprezzamento; non è sufficiente, di per sé, il mero stato di incensuratezza.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta, di regola, la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che non sia ravvisabile assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
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