Sentenza del 23/03/2023 n. 8355 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorso denunciava in primo luogo nullità/insufficienza motivazionale della sentenza d'appello (violazione art. 360 c.p.c., art. 111 Cost., e D.Lgs. 546/1992), e, in via sostanziale, contestava la mancata verifica della qualificazione dell'attività svolta dalla società (se in regime di concessione e con tariffa remunerativa) ai fini dell'esclusione dall'agevolazione sul cuneo fiscale prevista dall'art. 11 D.Lgs. 446/1997 e della possibile rilevanza della normativa UE (art. 107 TFUE) richiedendo anche rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti delle Regioni per difetto di legittimazione passiva; ha ritenuto fondato il primo motivo (mancanza/materiale carenza di motivazione della sentenza di merito) e ha assorbito il secondo; ha accolto il ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Commissione tributaria regionale di secondo grado del Lazio in diversa composizione per nuovo esame (anche sulle spese).
Norme richiamate
Usato per censurare la sentenza di merito per vizio di motivazione (n. 3): la Corte accerta l'esistenza di una carenza motivazionale rilevante ai fini di legittimità.
art. 111 Cost.
Richiamato in relazione al diritto ad una decisione motivata: la mancata motivazione può integrare violazione costituzionalmente rilevante.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, n. 4
Richiamato in tema di motivazione e motivi di impugnazione nel processo tributario, ai fini della censura per carenza motivazionale.
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 11, comma 1, lett. a)
Norma che disciplina l'agevolazione sul costo del lavoro (cuneo fiscale); la sua applicabilità dipende dal regime in cui opera l'impresa (concessione e tariffa remunerativa escludono dall'agevolazione).
art. 107 TFUE (ex art. 87 TCE)
Richiamato rispetto alla possibile qualificazione di agevolazioni come aiuti di Stato vietati; la Corte di merito non ha risolto la questione e la richiesta di rinvio è stata assorbita.
art. 267 TFUE (ex art. 234 TCE)
Norma procedurale per il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea; la ricorrente ne aveva chiesto l'attivazione, ma la questione è stata assorbita dalla decisione sulla motivazione.
art. 12 preleggi
Richiamato come canone ermeneutico per valutare la rilevanza costituzionale del vizio motivazionale (esistenza materiale della motivazione).
Cass. n. 7205/2016
Precetto citato per affermare che le Regioni possono essere privi di legittimazione passiva quando sono meri beneficiari del gettito fiscale accertato e riscosso dallo Stato.
Cass. n. 16889/2020, Cass. n. 32633/2019, Cass. n. 6332/2022, Cass. n. 41282/2021 e altre
Giurisprudenza consolidata che disciplina l'esclusione dall'agevolazione sul cuneo fiscale per le imprese che operano in regime di concessione e a tariffa remunerativa e la necessità che i giudici di merito verifichino tale regime (elementi distintivi: rischio a carico del concessionario, corrispettivo costituito dal diritto a gestire il servizio, ecc.).
Massime di principio
- Le Regioni possono essere dichiarate non legittimate passivamente quando si limitano a essere beneficiarie del gettito di un'imposta accertata e riscossa dallo Stato; in tali casi il ricorso contro di esse è spesso inammissibile.
- Una sentenza di merito priva di motivazione materiale (mancanza assoluta di ragioni, motivazione apparente o contraddittoria) è motivo di cassazione: il vizio motivazionale è denunciabile in sede di legittimità quando attesta l'assenza concreta della motivazione.
- Nelle contestazioni relative all'Irap e alle agevolazioni sul cuneo fiscale (art. 11 D.Lgs. 446/1997) il punto cruciale è la qualificazione del rapporto: occorre verificare se l'impresa opera in regime di concessione e con tariffa remunerativa (conseguenze fiscali diverse rispetto all'appalto).
- Per distinguere concessione da appalto si deve valutare il contenuto economico del corrispettivo e la ripartizione del rischio: nella concessione il corrispettivo è il diritto a gestire il servizio con assunzione del rischio da parte del concessionario; nell'appalto il corrispettivo è un corrispettivo/compenso pagato dalla stazione appaltante.
- La mera indicazione di questioni di diritto comunitario (possibile aiuto di Stato) non evita la cassazione se i giudici nazionali non hanno adeguatamente motivato o verificato i profili nazionali decisivi; la richiesta di rinvio alla Corte di Giustizia può essere assorbita se la corte di legittimità decide per cassazione per vizi formali o motivazionali.
- In contenziosi analoghi, il giudice d'appello deve affrontare esplicitamente e motivatamente la qualificazione giuridica del rapporto economico (concessione vs appalto) perché da ciò dipende l'accesso alle agevolazioni; la mancanza di tale verifica determina l'annullamento e il rinvio per nuovo esame.
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