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Sentenza

Sentenza del 23/03/2023 n. 221 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria

IRES - società "non operative" - diniego di interpello - impugnazione -inammissibilità - giudicato - avviso bonario - impugnazione - stesse ragionisostanziali - preclusione - insussistenza

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di una comunicazione di irregolarità (avviso bonario) con la quale l'Agenzia richiedeva IRES, imposta sostitutiva, sanzioni e interessi a seguito della qualificazione della società come "società non operativa" (cd. società di comodo). La società sosteneva di essere invece operativa e di essere stata costretta dal software di controllo dell'Agenzia a dichiarare un "reddito automatico" molto superiore al reddito reale. In precedenza l'interpello presentato dalla società era stato dichiarato inammissibile con sentenza passata in giudicato; l'Agenzia eccepiva che tale giudicato precludesse la possibilità di impugnare l'avviso bonario per le stesse ragioni (ne bis in idem, principio di affidamento). La società ha prodotto bilanci, prova di dipendenti, ricavi e attività continuativa per dimostrare l'effettiva operatività.

La decisione

Il giudice ha accolto il ricorso della società ritenendo che la dichiarazione di inammissibilità dell'interpello fosse stata pronunciata per ragioni procedurali (atto non autonomamente impugnabile) senza entrare nel merito dell'applicazione del regime delle società di comodo, e quindi non precludesse l'impugnazione dell'avviso bonario, che è atto diverso e attiene al merito. Il Tribunale ha ritenuto provata l'operatività della società (bilanci 2011-2012, uso di lavoratori dipendenti, ricavi, prosecuzione dell'attività) e ha annullato la comunicazione di irregolarità. L'appello dell'Agenzia è stato respinto e l'Agenzia condannata al pagamento delle spese di giudizio (liquidate in Euro 5.000,00 oltre 15% per spese generali e oneri accessori).

Norme richiamate

  • art. 30, comma 4-bis, legge n. 724/1994

    Norma citata nel contesto dell'interpello (disciplina del riesame); l'interpretazione desumibile è che la formalità dell'interpello e la sua inammissibilità non sostituiscono la verifica di merito sull'applicabilità del regime delle società di comodo.

  • art. 19, D.Lgs. n. 546/1992

    Richiamato per osservare che il diniego di interpello non rientrava tra gli atti tipici impugnabili previsti dall'art. 19, con la conseguenza che il provvedimento di diniego non aveva natura di atto impositivo e pertanto il ricorso contro di esso era stato ritenuto inammissibile per carenza di autonoma impugnabilità.

  • Cass. Sez. Un. Sent. n. 16183/2014 (giurisprudenza)

    Richiamata la regola del principio di effettività: il contribuente può disapplicare il regime antielusivo se prova l'effettività dell'attività. La giurisprudenza sostiene che la prova di operatività può legittimare la disapplicazione del regime delle società di comodo.

Massime di principio

  • La dichiarazione di inammissibilità dell'interpello per ragioni procedurali (atto non impugnabile autonomamente) non costituisce giudicato sul merito e non impedisce di impugnare successivi atti impositivi o comunicazioni (es. avviso bonario) che invece possono essere valutati nel merito.
  • Il principio del ne bis in idem e la tutela dell'affidamento non operano quando l'atto successivo è diverso e la pronuncia precedente non aveva deciso il merito delle stesse ragioni sostanziali.
  • Il contribuente che contesta la qualificazione come "società non operativa" deve documentare l'effettiva operatività (bilanci, dipendenti, ricavi, prosecuzione dell'attività) perché il giudice possa disapplicare il regime antielusivo.
  • L'avviso bonario è atto impugnabile e va valutato autonomamente: l'Amministrazione non può limitarsi all'automatismo del software di controllo senza presidiare il contraddittorio e le prove fornite dal contribuente.
  • Quando l'interpello è stato rigettato per carenze formali o perché il provvedimento non è considerato autonomamente impugnabile, ciò non è equivalente a una pronuncia sul merito che impedisca al contribuente di ottenere tutela giudiziale contro atti successivi.
  • In situazioni analoghe è opportuno impugnare tempestivamente l'avviso bonario e produrre documentazione probatoria sull'effettività dell'attività; l'iter amministrativo (interpello) e quello giurisdizionale sono distinti e non sempre sovrapponibili in termini di preclusione.

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