Sentenza del 23/03/2023 n. 221 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo
Notifica - E' utilizzabile come mittente un indirizzo con una estensione riconducibile alla pubblica amministrazione anche se non indicato nell'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata della Pubblica Amministrazione - IPA - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di vari estratti di ruolo per presunta nullità delle notifiche di cartelle di pagamento eseguite via PEC da un indirizzo non presente nell'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (IPA). Contestata anche la decadenza della pretesa fiscale (art. 25 DPR 602/73) e l'insussistenza del diritto di procedere in riscossione per violazione dell'obbligo di contraddittorio (art. 12, comma 8, L. 212/2000). La ricorrente sosteneva inoltre che la notifica telematica non fosse stata eseguita secondo le modalità previste dal quadro normativo (DPR 68/2005, D.lgs. 82/2005) e che l'uso di un mittente PEC non incluso nell'IPA integrasse un vizio insanabile.
La decisione
La Corte ha confermato la sentenza di primo grado rigettando l'appello della società. È stato ritenuto preliminarmente ammissibile l'impugnazione degli estratti di ruolo solo nella misura in cui l'estratto sia stato l'unico mezzo di conoscenza della cartella. Nel merito la notifica delle cartelle è stata ritenuta regolare: la finalità dell'IPA è pubblicitaria per individuare il destinatario, ma nulla nel vigente art. 6-ter richiede che un indirizzo PEC non presente nell'IPA non possa essere efficacemente utilizzato come mittente; il dominio dell'indirizzo PEC utilizzato dimostrava la riconducibilità all'Agente della Riscossione. Inoltre la conoscenza della pretesa da parte della contribuente è stata desunta da atti successivi (richieste di rateizzazione, adesione a definizione agevolata, intimazioni) e dal comportamento concludente della stessa. Di conseguenza le censure sulla nullità delle notifiche e sulla decadenza della pretesa sono state respinte e la ricorrente condannata alle spese processuali.
Norme richiamate
D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) - art. 6
Le comunicazioni tramite i domicili digitali sono effettuate agli indirizzi inseriti negli elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater, o a quello eletto come domicilio speciale per determinati atti o affari ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4-quinquies. Le comunicazioni elettroniche trasmesse ad uno dei domicili digitali di cui all'articolo 3-bis producono, quanto al momento della spedizione e del ricevimento, gli stessi effetti giuridici delle comunicazioni a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ed equivalgono alla notificazione per mezzo della posta salvo che la legge disponga diversamente.
L'art. 6 riconosce efficacia alla comunicazione via domicilio digitale inserito negli elenchi ma non disciplina in maniera assoluta il divieto di usare altri indirizzi come mittenti; equipara gli effetti giuridici della comunicazione elettronica a quelli della raccomandata in presenza delle condizioni di legge.
D.Lgs. 82/2005 - art. 6-ter
Stabilisce l'istituzione dell'indice pubblico degli indirizzi telematici (finalità di pubblicità e identificazione dei riferimenti telematici delle PA e dei gestori di servizi pubblici). La Corte interpreta tale disposizione come finalizzata a garantire pubblicità e individuazione del destinatario, non come divieto assoluto di utilizzo di altri indirizzi PEC come mittenti.
D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 - art. 14 (richiamato)
Norme tecniche sul funzionamento della PEC e sugli elenchi pubblici; il fatto che un indirizzo non sia presente nel pubblico elenco non implica automaticamente nullità della notifica se il dominio dimostra la riconducibilità all'amministrazione mittente.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - art. 26
Prevede la possibilità di notificare le cartelle di pagamento via PEC all'indirizzo risultante dall'indice nazionale, ma non pone un divieto espresso di utilizzare come mittente indirizzi PEC non iscritti nell'indice: la finalità della norma è l'individuazione del destinatario.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 - art. 25
Norma sul termine di decadenza per l'azione di riscossione; la Corte ritiene che atti successivi e comportamenti della contribuente (es. richieste di rateazione) interrompano o dimostrino la conoscenza della pretesa e quindi ostano alla decadenza invocata.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - artt. 18, 21, 24, 57
Richiamate regole processuali sulla impugnabilità degli atti (estratto di ruolo), termini di proposizione del ricorso, motivi aggiunti e ammissibilità: l'estratto di ruolo è impugnabile solo se è l'unico mezzo di conoscenza della cartella; termini e regole procedurali devono essere rispettati, e nuovi motivi in appello sono in parte inammissibili.
L. 7 agosto 1990, n. 241 - art. 22
Diritto di accesso agli atti: l'istanza di accesso agli atti presentata dalla contribuente e il rilascio di documenti sono stati valutati come prova della conoscenza degli atti impugnati.
L. 27 luglio 2000, n. 212 - art. 12, comma 8
Richiama l'autonomia processuale e il contraddittorio nel contesto tributario; la Corte non ha ritenuto la violazione tale da impedire la regolarità della procedura di riscossione nel caso concreto.
Cassazione civile, sent. n. 3093/2020
Giurisprudenza citata dalla ricorrente che in ambito civile ha evidenziato l'esigenza di utilizzare indirizzi presenti in elenchi pubblici; tuttavia la Corte d'appello territoriale distingue il caso di specie e ritiene prevalente l'interpretazione che la riconducibilità del dominio possa sufficienza a garantire la regolarità della notifica in ambito esattoriale.
Massime di principio
- L'inclusione di un indirizzo PEC nell'Indice Nazionale (IPA) ha funzione pubblicitaria e aiuta l'individuazione del destinatario, ma la sua assenza non determina automaticamente la nullità della notifica quando il mittente è chiaramente riconducibile all'amministrazione dal dominio del messaggio PEC.
- Per valutare la validità di una notifica PEC occorre considerare non solo l'iscrizione nell'IPA ma anche il contenuto tecnico del messaggio (dominio mittente, referti di avvenuta ricezione) e gli elementi di fatto che dimostrano la conoscenza della pretesa da parte del destinatario (comportamenti successivi come istanze di rateizzazione o definizione agevolata).
- L'estratto di ruolo è impugnabile solo se esso è stato l'unico mezzo attraverso il quale il contribuente ha avuto conoscenza della cartella; altrimenti l'impugnazione degli estratti può essere inammissibile o inefficace.
- La decadenza del diritto a procedere in riscossione (art. 25 DPR 602/73) può essere interrotta o resa non opponibile quando emergono atti e comportamenti che dimostrano conoscenza e contatto del contribuente con l'agente della riscossione.
- In caso di dubbio sulla regolarità della notifica PEC è opportuno richiedere immediatamente l'ostensione dei documenti (art. 22 L. 241/1990), acquisire i referti di notifica e gli header del messaggio PEC (per verificarne il dominio e la firma digitale) e proporre il ricorso nei termini perentori indicati dal D.lgs. 546/92.
- Le contestazioni tecniche circa la possibile alterazione o falsificazione di mittenti PEC richiedono prove tecniche specifiche (es. analisi degli header, log del provider) e non sono superabili con argomentazioni generiche sulla potenziale pericolosità dell'apertura dei messaggi.
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