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Sentenza

Sentenza del 23/03/2023 n. 2014 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania

massima 4/2023 Domanda di rimborso IRBA - Disciplina transitoria a seguito abrogazione - Contrasto con normativa europea - Disapplicazione della normativa nazionale - Limiti.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha chiesto il rimborso dell'IRBA (imposta regionale sulla benzina per autotrazione) versata per gli anni 2018-2020, contestando la legittimità dell'imposta alla luce della normativa e giurisprudenza europea che richiedono una "finalità specifica" per imposte supplementari sui prodotti soggetti ad accisa. La normativa nazionale (art.1, comma 628, L.178/2020) aveva abrogato l'IRBA dal 1.1.2021 ma dichiarato "fatti salvi gli effetti delle obbligazioni tributarie già insorte", argomentazione usata dalla Regione per negare il rimborso.

La decisione

L'appello della contribuente è stato accolto. Il Collegio ha disapplicato la disposizione nazionale che preservava l'efficacia delle obbligazioni tributarie pregresse alla luce della prevalenza e dell'efficacia retroattiva dell'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia UE (che esclude che l'IRBA possa ritenersi dotata di "finalità specifica"). Accertata la disapplicazione, il giudice ha riconosciuto il diritto al rimborso richiesto dalla società, ritenendo soddisfatta la prova (anche mediante dichiarazione sostitutiva del revisore) che l'onere economico dell'imposta era rimasto nella sfera patrimoniale della ricorrente e non era stato trasferito ai consumatori; le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 1, comma 628, Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021)

    "Sono fatti salvi gli effetti delle obbligazioni tributarie già insorte."

    Norma nazionale che abroga l'IRBA dal 1.1.2021 ma intende preservare gli obblighi tributari sorti anteriormente; il Collegio l'ha ritenuta non applicabile quando contrasta con il diritto dell'Unione e la giurisprudenza della Corte di Giustizia.

  • Direttiva 2008/118/CE (art. 1, par. 2) / principio giurisprudenziale CGUE

    I prodotti sottoposti ad accisa possono essere oggetto di altre imposte indirette solo se aventi finalità specifiche.

    La Corte di Giustizia ha interpretato la direttiva nel senso che imposte supplementari sui prodotti soggetti ad accisa devono avere una destinazione o struttura che realizzi una "finalità specifica"; un'imposta finalizzata solo al bilancio generale (come l'IRBA) non soddisfa il requisito e quindi è incompatibile con la direttiva.

  • D.lgs. 21.12.1990, n. 398 (art. 17) e L.R. 24/12/2003 n. 28

    Fonti nazionali che avevano disciplinato l'istituzione e la riscossione dell'IRBA; contestate per incompatibilità con la disciplina europea sulle accise.

  • Giurisprudenza CGUE citata (es. C-553/13 Statoil Fuel & Retail; C-255/20)

    Ordinanze e sentenze della Corte di Giustizia che hanno chiarito i limiti alla possibilità per gli Stati membri di applicare imposte indirette addizionali su prodotti soggetti ad accisa e hanno fondato la disapplicazione della normativa nazionale confliggente.

  • Principio di prevalenza del diritto dell'Unione / Costituzione italiana (art. 11 e art. 117)

    Principio utilizzato dal Collegio per motivare la disapplicazione della norma interna in contrasto con l'interpretazione della Corte di Giustizia, confermando la possibilità per il giudice nazionale di non applicare norme incompatibili con il diritto UE.

Massime di principio

  • Se una imposta nazionale su prodotti soggetti ad accisa non è concepita con una "finalità specifica" (destinazione o meccanismo che realizzi uno scopo preciso) può essere disapplicata per contrasto con la direttiva 2008/118/CE, anche se la norma nazionale è stata successivamente abrogata con clausola di salvezza per gli obblighi già insorti.
  • La giurisprudenza della Corte di Giustizia ha efficacia retroattiva e "ultra partes": i giudici nazionali devono applicarne l'interpretazione anche ai rapporti sorti prima della pronuncia, salvo che i rapporti siano esauriti per prescrizione o cause simili.
  • Il diritto al rimborso per tributi riscossi in violazione del diritto UE può essere riconosciuto, ma è subordinato alla prova che il soggetto che chiede la restituzione ha effettivamente sopportato l'onere economico e non lo ha trasferito sul consumatore finale.
  • L'onere probatorio sul punto non è insopportabile: il contribuente può fornire un principio di prova (es. scritture contabili, fatture, dichiarazioni di revisori) e, una volta fornita tale prova, spetta all'amministrazione dimostrare l'avvenuta traslazione del tributo al consumatore.
  • Una disposizione nazionale che dichiara "salvi gli effetti" degli obblighi pregressi non impedisce necessariamente la disapplicazione da parte del giudice nazionale se la disposizione è incompatibile con il diritto UE interpretato dalla Corte di Giustizia.
  • In situazioni analoghe è opportuno: (a) verificare la compatibilità della norma con la direttiva 2008/118/CE e la giurisprudenza CGUE; (b) raccogliere e produrre documentazione contabile e dichiarazioni di professionisti per provare l'effettiva sopportazione dell'onere; (c) valutare termini di prescrizione e rischi processuali; (d) prepararsi a che l'amministrazione tenti di dimostrare la traslazione del tributo al consumatore.

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