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Sentenza

Sentenza del 23/03/2023 n. 225 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria

Contributo unificato - motivi aggiunti - atto autonomamente lesivo - contributo unificato - debenza

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Disputa sulla debenza del contributo unificato per la proposizione di motivi aggiunti in un giudizio amministrativo. M s.r.l. aveva impugnato l'esclusione dalla gara (ricorso principale) e riteneva non dovuto alcun ulteriore contributo per i successivi motivi aggiunti, sostenendo che con essi non era stato ampliato l'oggetto del ricorso. La pubblica amministrazione (PCdM e TAR Liguria) sosteneva invece che i motivi aggiunti impugnavano un provvedimento distinto e autonomamente lesivo (l'aggiudicazione definitiva) e che, quindi, per essi era dovuto il contributo unificato.

La decisione

La Corte ha accolto l'appello degli Enti pubblici, riformando la decisione di primo grado: ha ritenuto dovuto il contributo unificato per la presentazione dei motivi aggiunti. Il Collegio ha ritenuto che i motivi aggiunti impugnavano un provvedimento diverso e dotato di autonoma potenzialità lesiva (l'aggiudicazione definitiva), determinando un considerevole ampliamento del thema decidendum e dunque la sussistenza dell'obbligo contributivo. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 43 c.p.a.

    Disciplina la figura dei motivi aggiunti; il ricorso con motivi aggiunti può comportare l'obbligo del contributo unificato se introduce l'impugnazione di provvedimenti autonomamente lesivi.

  • art. 13, commi 6-bis e 6-bis1, d.P.R. n. 115/2002

    Stabilisce la misura e le ipotesi di applicazione del contributo unificato; applicabile anche ai motivi aggiunti quando questi determinano un considerevole ampliamento dell'oggetto della controversia.

  • Corte di Giustizia UE, sentenza 6 ottobre 2015, C-61/14

    Principio interpretativo secondo cui l'esenzione dal contributo non può essere applicata quando i motivi aggiunti comportano un ampliamento significativo dell'oggetto del contendere; ha orientato la distinzione tra connessione forte (esenzione) e debole (contributo dovuto).

  • Cassazione, n. 25407/2022 e n. 23873/2020

    Giurisprudenza di cassazione richiamata per riaffermare che il contributo è dovuto quando i motivi aggiunti chiedono l'annullamento di provvedimenti autonomamente lesivi e la connessione tra cause è solo fattuale (connessione debole).

  • art. 40, comma 1, lett. b) c.p.a.

    Indica il contenuto necessario del ricorso (tra cui l'indicazione del provvedimento impugnato), implicando che normalmente ogni ricorso impugna un solo provvedimento; ciò è rilevante per valutare se i motivi aggiunti introducono una nuova domanda imponendo il contributo.

  • art. 32 c.p.a.

    Consente il cumulo di domande nel processo amministrativo; tuttavia il cumulo non esclude, di per sé, la necessità di valutare l'autonomia delle domande ai fini del contributo unificato.

  • Cass. ord. n. 1461 del 20/01/2017

    Richiamata sul tema dell'ammissibilità dell'appello: l'inammissibilità per difetto di specificità è limitata ai casi in cui manchi qualsiasi riferimento alle statuizioni impugnate o qualsivoglia censura argomentata.

Massime di principio

  • Il contributo unificato per motivi aggiunti è dovuto quando con i motivi si chiede l'annullamento di un provvedimento autonomamente lesivo diverso da quello impugnato col ricorso principale.
  • Occorre distinguere tra connessione 'forte' (rapporti di pregiudizialità/dipendenza: esenzione dal contributo) e connessione 'debole' (mero rapporto fattuale tra provvedimenti: contributo dovuto).
  • Non rileva che i motivi aggiunti riportino le stesse censure del ricorso principale: il criterio decisivo è l'oggetto della domanda (quale provvedimento è effettivamente impugnato), non l'identità delle censure sostanziali.
  • L'impugnazione "al buio" di un provvedimento non ancora adottato o non conosciuto non produce effetti concreti fino a che non sia effettivamente identificato; se i motivi aggiunti impugnano il provvedimento effettivamente adottato, deve valutarsi la sua autonomia lesiva ai fini del contributo.
  • In difetto di un rapporto di dipendenza/prevedibilità tra gli atti impugnati (prevedibile consequenzialità), il giudice è portato a ritenere l'ampliamento del thema decidendum e quindi la debenza del contributo unificato.
  • Nelle impugnazioni di merito, l'ammissibilità dell'appello richiede comunque una minima specificità delle censure; tuttavia le contestazioni sulla debenza del contributo si risolvono valutando la natura autonoma degli atti impugnati.

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