Cassazione Civile, Ordinanza n. 02160/2025 del 30/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato da una società a una dipendente. In sede di rinvio dopo una precedente cassazione, la Corte d'appello ha nuovamente respinto l'impugnativa del licenziamento, ritenendo che il calo del volume d'affari della società non fosse neutralizzato, ai fini del nesso causale, dall'assunzione di due lavoratrici con contratto a chiamata e a termine. La lavoratrice ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto la violazione dell'art. 384, commi 2 e 4, c.p.c., sostenendo che il giudice del rinvio non avrebbe rispettato il principio di diritto enunciato dalla precedente sentenza di cassazione e avrebbe errato nel valutare la sussistenza del giustificato motivo oggettivo; con il secondo ha denunciato la violazione dell'art. 3 l. n. 604 del 1966 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., lamentando l'omessa verifica dell'effettività e non pretestuosità della ragione organizzativa posta a base del recesso e del nesso causale tra tale ragione e il licenziamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il giudice di rinvio, investito da una cassazione per lacune motivazionali e non per un vincolo di puro diritto, poteva riesaminare i fatti già acquisiti e valorizzare gli elementi trascurati, giungendo a una nuova valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché, pur formalmente prospettato come violazione di legge, in realtà mirava a contestare gli accertamenti di fatto compiuti dai giudici di merito sull'effettività della ragione del recesso e sul nesso causale, senza dedurre una reale violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Se la cassazione precedente ha cassato la decisione per vizi di motivazione su punti decisivi, il giudice di rinvio può riesaminare liberamente i fatti già accertati e anche indagare altri fatti nei limiti delle preclusioni maturate; non è vincolato solo a un principio di diritto astratto come nei casi di cassazione per sola violazione di legge.
Il giustificato motivo oggettivo richiede la verifica dell'effettività della ragione organizzativa o economica e del nesso causale tra tale ragione e il licenziamento.
La violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o dichiara di non dover applicare la regola di giudizio sulle prove dedotte; non basta contestare la diversa valutazione del materiale istruttorio.
La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o nega il prudente apprezzamento quando dovuto; non è deducibile come violazione di legge il mero cattivo esercizio del prudente apprezzamento.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso va dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Costituisce il parametro per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto in caso di soccombenza del ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio, i poteri del giudice variano in base al tipo di cassazione: se l'annullamento deriva da vizi motivazionali, il giudice di rinvio può procedere a un nuovo esame dei fatti già acquisiti e valorizzare gli elementi trascurati, nei limiti delle preclusioni processuali.
- La censura per violazione dell'art. 115 c.p.c. è ammissibile solo quando si deduca che il giudice abbia utilizzato prove non introdotte dalle parti o abbia negato la regola di giudizio sulle prove dedotte; non è sufficiente contestare la ponderazione comparativa delle prove.
- La censura per violazione dell'art. 116 c.p.c. richiede la deduzione di un'errata attribuzione del valore legale o del criterio di valutazione della prova; non può essere veicolata per contestare il semplice cattivo apprezzamento del materiale probatorio.
- In materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il giudice deve verificare l'effettività della ragione organizzativa/economica e il nesso causale tra essa e il recesso, ma la relativa valutazione, se congruamente motivata, resta tipicamente sindacabile solo nei limiti del controllo di legittimità.
- Quando il ricorso è respinto, la parte soccombente è tenuta alle spese di lite e, ricorrendone i presupposti, all'ulteriore contributo unificato previsto dalla disciplina processuale.
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