Cassazione Civile, Ordinanza n. 02226/2025 del 30/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
Il giudizio trae origine dalla domanda di un assicurato che aveva versato contribuzione prima nel Fondo lavoratori dipendenti dell'AGO e poi nella gestione separata. Egli chiedeva che la pensione di vecchiaia per lavoratori parasubordinati, riconosciutagli dall'INPS con decorrenza da ottobre 2014, fosse retrodatata al 1 aprile 2007. A sostegno della pretesa sosteneva di aver compiuto nel marzo 2007 l'età anagrafica richiesta dal sistema contributivo vigente all'epoca e invocava la clausola di salvaguardia dell'art. 1, comma 3, L. n. 243/2004, deducendo quindi l'inopponibilità del requisito più rigoroso introdotto successivamente. La Corte d'appello aveva però riformato la decisione di primo grado, rigettando la domanda. Nel ricorso per cassazione il pensionato ha denunciato violazione di legge, insistendo sulla tesi della decorrenza dal momento del raggiungimento del requisito anagrafico. L'INPS ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando l'impostazione della Corte territoriale. Ha ribadito che occorre distinguere tra il momento di maturazione del diritto alla pensione e il momento di decorrenza del trattamento: nel caso del computo della contribuzione ai sensi dell'art. 3 d.m. n. 282/1996, la decorrenza non coincide con il compimento dell'età pensionabile, ma con la domanda di pensione, perché la facoltà di computo si esercita solo mediante apposita istanza e solo da quel momento la contribuzione pregressa può essere utilizzata per la liquidazione del trattamento. La Corte ha inoltre richiamato la regola generale dell'art. 22, comma 5, L. n. 153/1969, secondo cui il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. Per tali ragioni ha escluso la retrodatazione richiesta. Ha altresì posto le spese di lite a carico del ricorrente e ha dichiarato dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 3 d.m. n. 282/1996
La facoltà di computo nella gestione separata richiede una specifica domanda; solo dalla domanda la contribuzione pregressa può essere utilizzata per la liquidazione della pensione, e la decorrenza del trattamento si collega a tale istanza.
art. 1, comma 3, L. n. 243/2004
È la clausola di salvaguardia invocata dal ricorrente per sostenere l'applicazione della disciplina previgente; la Corte, però, non l'ha ritenuta idonea a spostare la decorrenza del trattamento nel caso di specie.
art. 22, comma 5, L. n. 153/1969
il trattamento pensionistico «decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda»
La regola generale di decorrenza del trattamento pensionistico è dal primo giorno del mese successivo alla domanda, e non dal compimento dell'età pensionabile.
art. 16 L. n. 233/1990
Richiamato come parametro del cumulo di contributi tra diverse gestioni, a conferma della natura del computo come ipotesi di cumulo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel sistema pensionistico, va distinto il momento di maturazione del diritto dal momento di decorrenza della prestazione: la prima può dipendere dal perfezionamento dei requisiti, la seconda segue la regola speciale o generale applicabile alla domanda.
- Quando la disciplina prevede che una facoltà di computo o cumulo sia esercitata mediante apposita domanda, la contribuzione pregressa diventa utilizzabile ai fini della liquidazione solo dalla presentazione dell'istanza, non retroattivamente dalla data in cui erano già maturati i requisiti anagrafici.
- Se il trattamento pensionistico è ottenuto mediante computo/cumulo tra gestioni dell'AGO, opera la regola generale di decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla domanda, salvo diversa previsione espressa.
- La clausola di salvaguardia invocata per conservare la disciplina previgente non può essere utilizzata, in assenza di un diverso dato normativo, per anticipare la decorrenza della pensione rispetto alla domanda quando la prestazione è subordinata a un'istanza costitutiva della decorrenza.
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