Cassazione Civile, Ordinanza n. 02155/2025 del 30/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento per giusta causa intimato da una società editoriale a una dipendente che fruiva dei permessi retribuiti ex art. 33 L. 104/1992 per assistere il padre disabile. Il datore di lavoro contestava che, in tre giornate indicate (12, 19 febbraio 2020 e 4 marzo 2020), la lavoratrice non si fosse dedicata in alcun modo all'assistenza del familiare, ma avesse svolto attività estranee alle finalità assistenziali, integrando così un abuso dei permessi. La Corte d'appello, in riforma del primo grado, aveva invece accertato che il padre risiedeva presso la stessa abitazione della figlia, che l'assistenza era stata effettivamente prestata nelle giornate contestate e che essa aveva coperto complessivamente oltre 22 ore, escludendo quindi lo sviamento della funzione del beneficio. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: errata applicazione dell'art. 33 L. 104/1992, invocando principi sul diverso istituto del congedo straordinario; nullità della sentenza per violazione dell'art. 115 c.p.c. per avere la Corte territoriale valorizzato una "fascia oraria" non risultante dagli atti; violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. per erronea distribuzione dell'onere della prova e cattiva applicazione delle presunzioni; omesso esame di un fatto decisivo relativo al telelavoro e agli orari di lavoro; violazione dell'art. 2119 c.c. perché sarebbe bastato anche un solo fatto idoneo a ledere il vincolo fiduciario; violazione dell'art. 2119 c.c. e dell'art. 18 L. 300/1970 per l'applicazione della tutela reintegratoria nonostante, secondo la società, tutti i fatti contestati fossero provati.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso principale della società. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, in tema di permessi ex art. 33 L. 104/1992, il nesso tra permesso e assistenza non richiede una rigida coincidenza con l'orario di lavoro né la compressione di ogni esigenza personale, ma esige che il tempo liberato sia funzionalizzato alla cura del disabile; l'assistenza va intesa in senso ampio e l'abuso sussiste solo se il permesso è usato per finalità diverse. Ha dichiarato inammissibili i motivi relativi al preteso travisamento della prova e alla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., chiarendo che tali doglianze non possono tradursi in una richiesta di riesame del merito; ha parimenti escluso la violazione dell'art. 2697 c.c., poiché l'onere di provare la fondatezza dell'addebito disciplinare gravava integralmente sul datore di lavoro; ha ritenuto inammissibile anche la censura sul telelavoro per difetto di decisività; ha dichiarato inammissibile il motivo sull'elemento soggettivo e sulla sufficienza di un solo addebito per novità della questione e perché la sentenza d'appello aveva escluso in radice l'abuso dei permessi; infine ha reputato infondato il motivo relativo all'art. 18 St. lav., ribadendo che, quando il giudice di merito accerta che l'uso dei permessi non integra abuso o sviamento, il fatto contestato è insussistente sotto il profilo disciplinare e si applica la tutela reintegratoria del comma 4 dell'art. 18. Il ricorso incidentale condizionato della lavoratrice è stato dichiarato assorbito. La società è stata condannata alle spese ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 33 L. n. 104/1992
i permessi assistenziali non richiedono una rigida coincidenza temporale con l'orario di lavoro e possono essere usati per tutte le attività necessarie all'assistenza del familiare disabile; l'abuso sussiste solo se il permesso è impiegato per fini estranei all'assistenza
art. 115 c.p.c.
la violazione si configura solo se il giudice decide su prove non introdotte dalle parti o dichiara di non dover osservare la regola del dispositivo; non basta la diversa valutazione delle prove
art. 116 c.p.c.
la violazione è deducibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello normativamente previsto o dichiara di valutarla con un criterio non consentito
art. 2697 c.c.
la censura è ammissibile solo se l'onere probatorio è stato posto a carico della parte sbagliata; non se si contesta la mera valutazione delle prove
art. 2729 c.c.
le doglianze sulle presunzioni non possono essere veicolo di rivalutazione del merito se non nei limiti del controllo di legittimità
art. 2119 c.c.
se il fatto contestato non è dimostrato come abuso dei permessi e risulta privo di rilievo disciplinare, non è integrata la giusta causa di licenziamento
art. 18, comma 4, L. n. 300/1970
quando il fatto contestato è ritenuto insussistente perché l'uso dei permessi non integra abuso, si applica la tutela reintegratoria
L. n. 92/2012
ha novellato l'art. 18 St. lav. nel regime applicato alla controversia
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis
richiamato come base di calcolo dell'ulteriore importo dovuto
Massime di principio
- I permessi ex art. 33 L. 104/1992 devono essere funzionalizzati alla prestazione di assistenza alla persona disabile, ma l'assistenza va intesa in senso ampio e non coincide con una mera presenza fisica presso l'abitazione del familiare o con la sola coincidenza temporale con l'orario di lavoro.
- L'abuso dei permessi assistenziali sussiste solo quando sia provato che il lavoratore li abbia utilizzati per finalità diverse dall'assistenza; la verifica è eminentemente fattuale e appartiene al giudice di merito.
- Nel giudizio di cassazione non è consentita una rivalutazione del compendio istruttorio sotto la veste di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. o di travisamento della prova; il travisamento della prova, quando deducibile, segue i rimedi tipici previsti dall'ordinamento.
- In tema di licenziamento disciplinare fondato sull'asserito abuso dei permessi ex L. 104/1992, l'onere di provare la fondatezza dell'addebito grava integralmente sul datore di lavoro.
- Se il giudice di merito accerta che la condotta del lavoratore nella fruizione dei permessi non integra abuso o sviamento dalla finalità legale, il fatto contestato è insussistente sotto il profilo disciplinare e non può sorreggere la giusta causa di licenziamento.
- rami":["Lavoro","Processo civile"],"materie":["Licenziamento","Impugnazioni"],"sottomaterie":["Giusta causa"],"istituti_giuridici":["Onere della prova","Buona fede e correttezza"]}}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}] }]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}] ]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}] }`}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}] ]}] }]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]}]{
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