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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02157/2025 del 30/01/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia riguarda il licenziamento per giusta causa intimato da una società a un proprio dipendente per il dedotto uso improprio di permessi retribuiti ex L. n. 104/1992 concessi per assistere la madre disabile. I giudici di merito avevano ritenuto provato, tramite accertamenti di un’agenzia investigativa, che il lavoratore, pur usufruendo di due ore di permesso giornaliero, in più giornate si allontanasse da casa per praticare attività ciclistica sportiva, utilizzando di fatto parte del tempo di permesso per finalità estranee all’assistenza. In Cassazione il lavoratore ha dedotto, con due motivi, da un lato la violazione delle norme sui controlli difensivi e sulla riservatezza, sostenendo l’inutilizzabilità delle informazioni raccolte dall’investigatore; dall’altro la violazione della disciplina dei permessi ex L. n. 104/1992, sostenendo che i fatti accertati non integrassero un abuso idoneo a giustificare il recesso.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché i precedenti invocati dal ricorrente riguardavano controlli effettuati con strumenti tecnologici e l’art. 4 St. lav. novellato, mentre nel caso concreto il controllo era stato svolto da un’agenzia investigativa; ha inoltre richiamato il consolidato orientamento secondo cui il controllo investigativo è legittimo se diretto ad accertare condotte illecite o fraudolente non coincidenti con il mero inadempimento della prestazione lavorativa, come l’uso abusivo dei permessi ex L. n. 104/1992. Ha poi rigettato il secondo motivo, affermando che l’utilizzo dei permessi per attività diverse dall’assistenza al familiare disabile integra giusta causa di licenziamento quando venga meno il necessario nesso causale tra permesso e assistenza; la valutazione concreta dell’abuso spetta al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua. Conseguentemente ha confermato la legittimità del licenziamento e ha condannato il ricorrente alle spese, oltre al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2119 c.c.

    La violazione grave della finalità del permesso e l’uso abusivo del beneficio possono integrare una giusta causa di licenziamento.

  • art. 18 St. lav.

    Viene richiamato come norma della tutela contro il licenziamento illegittimo, ma nel caso concreto il licenziamento è stato ritenuto legittimo.

  • art. 2 Cost.

    Richiamato nel motivo, in relazione ai profili di riservatezza e vita privata, ma non ritenuto decisivo nel caso concreto.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato nel motivo, senza specifica autonoma applicazione nella decisione.

  • art. 4 Cost.

    Richiamato nel motivo in relazione ai controlli sul lavoratore, ma la Corte rileva che il caso non ricadeva nell’ambito dei controlli tecnologici.

  • art. 160, comma 6, Codice della privacy

    Invocato dal ricorrente in tema di riservatezza, ma non ritenuto applicabile in modo decisivo dalla Corte.

  • art. 2702 c.c.

    Richiamato nel motivo, senza che la Corte ne faccia applicazione specifica nella motivazione.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel motivo, senza specifica applicazione autonoma nella decisione.

  • art. 245 c.p.c.

    Richiamato nel motivo, senza specifica applicazione autonoma nella decisione.

  • art. 3 L. n. 104/1992

    Definisce il presupposto della disabilità grave cui sono correlati i permessi assistenziali; la Corte ribadisce il nesso funzionale tra permesso e assistenza.

  • art. 33 L. n. 104/1992

    La fruizione del permesso richiede un diretto e rigoroso nesso causale con l’assistenza al familiare disabile; l’uso per finalità diverse integra abuso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Costituisce il parametro per la quantificazione dell’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Il controllo svolto da un’agenzia investigativa può essere legittimo quando non investe l’adempimento della prestazione lavorativa in sé, ma è diretto ad accertare condotte illecite, fraudolente o comunque estranee al mero inadempimento contrattuale.
  • L’uso dei permessi ex L. n. 104/1992 deve essere funzionalmente e causalmente collegato all’assistenza della persona disabile; quando tale nesso manca, si realizza un uso improprio del diritto, qualificabile come abuso o come grave violazione dei doveri di correttezza e buona fede.
  • La verifica dell’effettivo abuso nell’utilizzo dei permessi assistenziali è accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua e non illogica.
  • La giusta causa di licenziamento può essere integrata dalla sistematica destinazione dei permessi assistenziali a finalità personali o ricreative, quando la condotta tradisca la funzione solidaristica del beneficio e incida sul sacrificio organizzativo imposto al datore di lavoro.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causa
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaAbuso del diritto

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