Cassazione Civile, Ordinanza n. 02158/2025 del 30/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento disciplinare intimato a un dipendente, in un procedimento ex L. n. 92 del 2012, per avere egli, durante il turno notturno, lasciato il posto di lavoro e poi essere stato sorpreso a dormire all’interno di un locale di servizio, in un contesto in cui gli erano affidati compiti di supervisione dei lavori svolti da una ditta subappaltatrice su un impianto navale. La Corte d’appello aveva ritenuto la condotta integrare una inescusabile negligenza, un abbandono del posto di lavoro con modalità furtive e la lesione irreparabile del vincolo fiduciario, reputando proporzionata la sanzione espulsiva anche alla luce della clausola del CCNL metalmeccanici richiamata per il personale addetto a sorveglianza, custodia e controllo. Nel ricorso per cassazione il lavoratore deduceva, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione del CCNL metalmeccanici, sostenendo che non vi fosse prova dell’assegnazione formale di mansioni di sorveglianza/custodia/controllo e che la condotta dovesse essere qualificata come mero momentaneo allontanamento, sanzionabile solo in via conservativa; con il secondo motivo censurava la statuizione sulle spese ex art. 91 c.p.c., assumendo che la fondatezza del primo motivo avrebbe dovuto travolgere anche la condanna alle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché, sotto la veste di violazione di legge, mirava in realtà a una diversa ricostruzione del fatto storico già accertato dalla Corte territoriale circa l’affidamento di compiti di sorveglianza e controllo al lavoratore; inoltre il motivo non si confrontava con la ratio decidendi effettiva, fondata non solo sul richiamo al CCNL ma soprattutto sulla valutazione complessiva della condotta come grave negligenza, caratterizzata da modalità furtive, idonea a rompere il vincolo fiduciario e a escludere la sproporzione della sanzione espulsiva. Il secondo motivo è stato ritenuto palesemente inammissibile perché la condanna alle spese era coerente con la soccombenza e la censura presupponeva erroneamente l’accoglimento del primo motivo. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, è stato dato atto della debenza dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La censura di violazione di legge non può essere utilizzata per contestare, in realtà, un accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
La condanna alle spese segue la soccombenza e non è viziata quando venga posta a carico della parte risultata soccombente.
art. 10 Titolo VII CCNL Metalmeccanici
L’abbandono del posto di lavoro da parte del personale specificamente affidato a mansioni di sorveglianza, custodia e controllo è sanzionato con il licenziamento, potendo la condotta integrare una rottura irreparabile del vincolo fiduciario.
art. 9 Titolo VII CCNL Metalmeccanici
La difesa del lavoratore invocava questa previsione per sostenere la riconducibilità della condotta a una sanzione conservativa, ma la Corte non l’ha ritenuta decisiva alla luce dell’accertamento in fatto e della gravità della condotta.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Ha introdotto la previsione richiamata dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Costituisce il parametro per il calcolo dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La censura per violazione di legge è inammissibile quando, sotto tale veste, mira a ottenere una rivalutazione del fatto storico già accertato dal giudice di merito.
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata; è inammissibile se attacca una motivazione solo apparente o secondaria, senza aggredire il nucleo decisorio della pronuncia.
- In materia disciplinare lavoristica, la proporzionalità della sanzione va valutata tenendo conto non solo della previsione collettiva astrattamente applicabile, ma anche della complessiva gravità della condotta, delle modalità di commissione e del venir meno del vincolo fiduciario.
- L’abbandono del posto di lavoro può essere integrato anche da un allontanamento breve, se oggettivamente incompatibile con gli obblighi di sorveglianza e con la protezione del bene affidato, restando irrilevante il motivo soggettivo dell’allontanamento.
- La condanna alle spese segue la soccombenza; la censura relativa alle spese è inammissibile se costruita sul presupposto, poi smentito, dell’accoglimento del ricorso.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato previsto dalla disciplina processuale vigente.
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