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Cassazione Civile, Ordinanza n. 41334/2021 del 23/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dal rigetto di un'istanza di rimborso presentata da un contribuente per ottenere la restituzione di maggiori ritenute IRPEF operate nel 2003 su somme percepite a titolo di incentivo all'esodo. Il contribuente sosteneva che la trattenuta, pari al 21,48%, fosse stata applicata in modo non conforme al principio di pari opportunità, alla luce di una sentenza della Corte di giustizia del 21 luglio 2005 che aveva dichiarato discriminatoria la disciplina fiscale che prevedeva aliquote diverse e differenti limiti di età tra uomini e donne. La CTR aveva respinto la pretesa ritenendo tardiva l'istanza di rimborso, proposta solo il 29 febbraio 2008, dunque oltre il termine decadenziale. Nel ricorso per cassazione veniva dedotta la violazione dell'art. 38 d.P.R. 602/1973, assumendo che la domanda di rimborso non dovesse ritenersi tardiva o che, comunque, dovesse operare un meccanismo di overruling/rimessione in termini in ragione del successivo intervento della Corte di giustizia.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha confermato che, in materia di rimborso di imposte indebitamente versate e poi dichiarate incompatibili con il diritto unionale, il termine di decadenza ex art. 38 d.P.R. 602/1973 decorre dalla data del versamento o della ritenuta e non dalla data della sentenza della Corte di giustizia che abbia dichiarato l'incompatibilità della norma nazionale con il diritto UE. Ha inoltre ribadito che, nel sistema tributario, il rimborso è soggetto a un regime speciale fondato su istanza di parte e su termini decadenziali rigorosi, non applicandosi la disciplina dell'indebito di diritto comune. Poiché l'istanza era stata presentata nel 2008 a fronte di una ritenuta del 2003, la domanda era tardiva. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione dell'Agenzia delle Entrate; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 38 d.P.R. 602/1973

    il termine decorre dalla data del versamento o da quella in cui la ritenuta è stata operata

    per il rimborso delle imposte sui redditi il termine decadenziale decorre dal pagamento o dalla ritenuta, non dalla successiva pronuncia che dichiari l'indebito unionale della pretesa fiscale.

  • art. 21, comma 2, D.Lgs. 546/1992

    la domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione

    norma residuale di chiusura del sistema tributario, richiamata per confermare la rigidità del termine di decadenza per le domande di rimborso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale

    in caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel sistema tributario, il diritto al rimborso di imposte indebitamente versate è soggetto a un regime speciale fondato su istanza di parte e a termini di decadenza rigorosi, che decorrono dal pagamento o dalla ritenuta e non dalla successiva pronuncia che riconosca l'indebito.
  • La declaratoria di incompatibilità di una norma fiscale con il diritto dell'Unione europea, anche se con effetti retroattivi, non riapre di per sé i termini decadenziali già maturati per chiedere il rimborso.
  • In materia di entrate tributarie, esigenze di certezza del diritto e stabilità dei rapporti esauriti prevalgono sulla possibilità di applicare analogicamente la disciplina dell'indebito di diritto comune.
  • L'eventuale riapertura di rapporti tributari ormai esauriti e la previsione di termini speciali per far valere il rimborso spettano al legislatore, non al giudice.
  • Ai fini del computo del termine decadenziale per il rimborso, il dies a quo va individuato nel giorno del versamento o della ritenuta, che non si computa nel termine iniziale.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiDecadenzaGiudicato

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