Sentenza n. 432/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla procedura aperta per l'affidamento dei servizi di pulizie, sanificazione e servizi accessori presso gli scali di Verona Villafranca e Brescia Montichiari, nonché rigetto dell'istanza di riesame
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La stazione appaltante aveva escluso il RTI, risultato primo in graduatoria, ritenendo anomala e non sostenibile la sua offerta perché non avrebbe considerato un extracosto stimato in almeno 48.420 euro per il lavoro domenicale, superiore all'utile dichiarato. Il RTI sosteneva che, ai sensi degli artt. 38 e 40 del CCNL Multiservizi, il lavoro domenicale con riposo compensativo non comportasse una maggiorazione economica; deduceva inoltre che l'eventuale indennità o compensazione per il disagio domenicale fosse eventuale, di natura anche non economica e subordinata all'iniziativa e alla prova del singolo lavoratore. Contestava, quindi, la valutazione di anomalia, il mancato esame della possibilità di compensare l'extracosto mediante altre voci dell'offerta, il difetto di istruttoria e motivazione e la violazione del contraddittorio procedimentale, poiché la stazione appaltante avrebbe chiarito soltanto nel provvedimento di esclusione la specifica criticità relativa al quid pluris dovuto per il lavoro domenicale. In via subordinata contestava il rilievo attribuito all'accordo di ristrutturazione del debito e all'avviso di accertamento fiscale, nonché la mancata partecipazione della commissione giudicatrice alla verifica dell'anomalia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione e ha annullato gli atti di esclusione, imponendo alla stazione appaltante di rivalutare l'offerta dopo aver consentito al RTI di presentare giustificazioni specifiche sugli effettivi profili di criticità. Il primo motivo è stato respinto: l'esclusione non era fondata sulla violazione del CCNL o sul mancato rispetto dei minimi salariali, ma sulla ritenuta inattendibilità complessiva dell'offerta; inoltre, il lavoro domenicale deve essere compensato con un quid pluris anche quando sia previsto il riposo compensativo. Sono stati accolti il secondo e il terzo motivo. L'eventuale compensazione per il disagio del lavoro domenicale, pur costituendo un costo da considerare nella sostenibilità dell'offerta, non è un costo automaticamente determinabile in una specifica misura economica: deve essere verificato se sia stato incluso in altre voci dell'offerta o se siano state previste soluzioni compensative alternative, anche non economiche. La stazione appaltante non poteva limitarsi a confrontare l'extracosto con l'utile dichiarato, dovendo svolgere una valutazione globale dell'affidabilità dell'offerta. Inoltre, la richiesta di giustificativi, formulata in termini sostanzialmente generali, non aveva consentito al concorrente di individuare la specifica criticità poi posta a fondamento dell'esclusione; il contraddittorio non può ridursi all'esternazione delle ragioni dell'anomalia soltanto nel provvedimento finale. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse e comunque infondato, poiché i riferimenti alla ristrutturazione del debito e all'avviso di accertamento erano stati indicati ad abundantiam e non costituivano la ragione fondante dell'esclusione. Il quinto motivo è stato respinto: il RUP è l'organo competente alla verifica dell'anomalia e ha la facoltà, non l'obbligo, di avvalersi della commissione giudicatrice. Le spese sono state compensate, con condanna della stazione appaltante alla rifusione del contributo unificato.
Norme richiamate
sentenza in forma semplificata
Consente la definizione del giudizio in camera di consiglio, sentite le parti, quando la causa è matura per la decisione.
Applicato per il rito speciale relativo alle controversie in materia di contratti pubblici.
Individua la procedura aperta utilizzata per l'affidamento del servizio.
art. 41, comma 14, d.lgs. 36/2023
Richiamato in relazione alla stima del costo della manodopera indicato nella documentazione di gara.
art. 93, comma 1, d.lgs. 36/2023
Ai fini della selezione della migliore offerta nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, è nominata una commissione giudicatrice, che, su richiesta del RUP, svolge anche attività di supporto per la verifica dell'anomalia.
La commissione giudicatrice svolge attività di supporto alla verifica dell'anomalia solo su richiesta del RUP; la competenza resta in capo al RUP.
La verifica dell'anomalia deve accertare la sostenibilità e l'affidabilità complessiva dell'offerta; l'esclusione non richiede necessariamente una violazione del CCNL o dei minimi salariali, potendo fondarsi sull'inattendibilità complessiva dell'offerta.
art. 69 direttiva 2014/24/UE
Richiamato in relazione alla verifica delle offerte anormalmente basse e al contraddittorio con l'operatore economico.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
Richiamato quale fondamento dei doveri di collaborazione e correttezza nei rapporti tra stazione appaltante e concorrente.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina del riposo settimanale e del lavoro domenicale.
art. 38 CCNL Multiservizi
Prevede la disciplina della maggiorazione per il lavoro domenicale, secondo quanto dedotto e valutato nel giudizio.
art. 40 CCNL Multiservizi
per i lavoratori per i quali è ammesso il lavoro nei giorni di domenica con riposo compensativo in altro giorno della settimana, la domenica sarà considerata giorno lavorativo mentre sarà considerato festivo a tutti gli effetti il giorno fissato per il riposo compensativo
Consente l'organizzazione del lavoro domenicale con riposo compensativo, ma non esclude necessariamente l'obbligo di una compensazione ulteriore per la particolare penosità del lavoro domenicale.
Massime di principio
- Nella verifica dell'anomalia, il lavoro domenicale deve essere considerato ai fini della sostenibilità dell'offerta: anche quando il CCNL consenta il riposo compensativo in altro giorno, il lavoratore ha diritto a un quid pluris per la particolare penosità della prestazione, che può consistere in una compensazione economica o in benefici alternativi, secondo le circostanze concrete.
- La compensazione collegata al lavoro domenicale, quando non sia prevista dal contratto collettivo in una misura economica automatica, costituisce comunque un possibile extracosto da valutare nella verifica di anomalia, ma la stazione appaltante deve accertare se esso sia stato contabilizzato in altre voci dell'offerta oppure fronteggiato mediante soluzioni organizzative o benefici non economici.
- Il giudizio di anomalia è globale e non può fondarsi sul mero raffronto tra un singolo extracosto stimato e l'utile dichiarato: l'amministrazione deve verificare la complessiva attendibilità e affidabilità dell'offerta, considerando anche la possibile capienza o compensazione derivante dalle altre voci economiche.
- Nel subprocedimento di verifica dell'anomalia, il concorrente deve essere posto in condizione di conoscere gli specifici profili di criticità dell'offerta e di fornire giustificazioni pertinenti. Non è sufficiente formulare una richiesta generalizzata di chiarimenti per poi esplicitare soltanto nel provvedimento di esclusione la concreta ragione dell'inattendibilità.
- La verifica dell'anomalia compete al RUP, il quale può chiedere il supporto della commissione giudicatrice, ma non è tenuto a farlo in assenza di una diversa e vincolante previsione della lex specialis.
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