Cassazione Civile, Ordinanza n. 34036/2021 del 12/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dall'azione proposta da una persona che sosteneva di aver lavorato presso il negozio di parrucchiera della controparte, prima come apprendista e poi come parrucchiera, chiedendo differenze retributive, tredicesima mensilità e trattamento di fine rapporto. Il Tribunale aveva accolto la domanda in parte e la Corte d'appello aveva confermato la decisione ritenendo provato, tramite le deposizioni testimoniali e gli indici dell'onerosità del rapporto e della soggezione al potere organizzativo e di controllo della datrice, lo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato nonostante il vincolo di parentela tra le parti. In cassazione la soccombente ha dedotto, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., nonché dell'art. 116 c.p.c. e degli artt. 2727 e 2729 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente valutato le prove orali e che, in realtà, mancasse la prova del rapporto di lavoro subordinato; ha dunque chiesto una rivalutazione del materiale istruttorio e del merito della vicenda.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura, pur formalmente prospettata come violazione di legge e dell'art. 116 c.p.c., mirasse in sostanza a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove testimoniali già esaminati dai giudici di merito. Ha inoltre precisato che la violazione dell'art. 116 c.p.c. è configurabile solo se il giudice abbia utilizzato prove non dedotte o acquisite fuori dei limiti legali, oppure abbia attribuito valore di prova legale a elementi che non lo sono, non invece quando si contesti semplicemente la valutazione del materiale istruttorio. Ne è conseguita la condanna della ricorrente alle spese, con distrazione in favore del difensore antistatario della controparte, e l'ordine di versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La deduzione di violazione o falsa applicazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione del merito e delle prove compiuta dal giudice di appello.
La violazione della norma è configurabile solo se il giudice utilizza prove non dedotte, prove disposte d'ufficio fuori dai limiti di legge o attribuisce valore di prova legale a elementi che invece sono liberamente valutabili; non basta contestare l'apprezzamento del materiale istruttorio.
Il richiamo alle presunzioni è inconferente quando la censura mira soltanto a una diversa lettura delle risultanze probatorie e non individua un errore di sussunzione o di criterio giuridico.
La censura sulle presunzioni non può tradursi in una richiesta di nuovo esame del merito delle prove testimoniali e degli indizi valorizzati dal giudice di merito.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, va dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo che, sotto la veste formale di violazione di legge o di vizio motivazionale, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove già compiuta dal giudice di merito.
- La violazione dell'art. 116 c.p.c. non coincide con la mera contestazione dell'attendibilità o della sufficienza delle prove valutate dal giudice di merito; ricorre solo se il giudice abbia utilizzato prove non dedotte, prove illegittimamente acquisite o abbia attribuito efficacia di prova legale a elementi soggetti a libero apprezzamento.
- Il richiamo agli artt. 2727 e 2729 c.c. è inconferente quando la critica investe soltanto la ricostruzione fattuale della vicenda e non il corretto uso giuridico del ragionamento presuntivo.
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la mancata censura della reale base argomentativa della decisione rende il motivo inammissibile.
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