Cassazione Civile, Ordinanza n. 20288/2022 del 23/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dal fatto che la Corte d'appello aveva confermato la decisione di primo grado che riteneva dovuto, per gli anni oggetto di causa, l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS in capo a un ingegnere iscritto all'albo ma non a Inarcassa, perché già coperto da altra forma di previdenza obbligatoria in quanto dipendente pubblico. Il professionista aveva versato alla cassa professionale soltanto il contributo integrativo, ritenuto dalla Corte territoriale insufficiente a escludere l'iscrizione alla Gestione separata, poiché non idoneo a costituire una posizione previdenziale. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 26, L. n. 335/1995 e dell'art. 18, comma 12, D.L. n. 98/2011, conv. in L. n. 111/2011, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe illegittimamente esteso l'ambito soggettivo dell'obbligo di iscrizione, ignorando il principio di autonomia dei sistemi previdenziali delle libere professioni e prospettando dubbi di legittimità costituzionale dell'assetto così delineato. Era stata anche chiesta la sospensione/differimento dell'adunanza in attesa di riforme legislative, ma la richiesta è stata respinta.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura perché conforme a un orientamento ormai consolidato: gli ingegneri e architetti iscritti ad altre forme obbligatorie di previdenza, e quindi non iscrivibili a Inarcassa, restano tenuti all'iscrizione alla Gestione separata INPS se svolgono attività libero-professionale parallela. La Corte ha ribadito che, ai fini dell'esonero dall'iscrizione alla Gestione separata, rilevano solo versamenti contributivi idonei a generare una prestazione previdenziale correlata, mentre il contributo integrativo versato alla cassa professionale ha funzione solidaristica e non esonera dall'obbligo. Ha inoltre richiamato la successiva pronuncia della Corte costituzionale che ha escluso profili di irragionevolezza o illegittimità costituzionale del sistema, valorizzandone la funzione di chiusura delle lacune di copertura assicurativa. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2, comma 25, L. 8 agosto 1995, n. 335
La norma è richiamata come base del sistema previdenziale per i lavoratori autonomi professionisti e come premessa dell'obbligo di tutela previdenziale per i soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione.
art. 2, comma 26, L. 8 agosto 1995, n. 335
È la disposizione che istituisce la Gestione separata e viene interpretata in senso universalistico e di chiusura del sistema, imponendo l'iscrizione ai professionisti non coperti da altra assicurazione obbligatoria idonea.
art. 18, comma 12, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, conv. in L. 15 luglio 2011, n. 111
È la norma di interpretazione autentica richiamata dal ricorrente e valorizzata dalla Corte nel senso che l'esonero dall'iscrizione alla Gestione separata dipende solo da contributi suscettibili di generare una prestazione previdenziale, non dal mero versamento del contributo integrativo.
È il parametro processuale invocato per denunciare violazione di legge e falsa applicazione delle norme previdenziali.
È richiamato per la proposta definitoria e la trattazione in camera di consiglio.
È richiamato per il rinvio alla motivazione di precedenti conformi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 38 Cost.
È richiamato, in collegamento con la pronuncia della Corte costituzionale, come fondamento del principio di universalità delle tutele assicurative obbligatorie.
Massime di principio
- Nel sistema previdenziale dei liberi professionisti, l'iscrizione alla Gestione separata opera come meccanismo complementare e di chiusura per coprire le attività non assistite da una cassa categoriale o da altra forma di previdenza obbligatoria idonea.
- Ai fini dell'esonero dall'iscrizione alla Gestione separata non basta il mero versamento di un contributo alla cassa professionale: occorre che il versamento sia correlato a una posizione previdenziale e a una prestazione futura; il contributo integrativo, avendo funzione solidaristica, non è sufficiente.
- La scelta organizzativa della cassa professionale di escludere talune categorie di iscritti non impedisce, per riflesso, l'applicazione della Gestione separata, che può espandersi per assicurare la copertura previdenziale mancante.
- Non sussiste un illegittimo doppio obbligo previdenziale quando il professionista svolge un'unica attività ma, per effetto delle regole di iscrizione alle casse, non matura una copertura categoriale piena e resta quindi soggetto alla Gestione separata.
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