Cassazione Civile, Ordinanza n. 26613/2025 del 02/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da una sanzione disciplinare irrogata a un dipendente addetto allo sportello, accusato di avere pagato un vaglia postale di euro 32.000,00 risultato contraffatto senza rilevare l’assenza della stampa a rilievo del logo della società e quindi senza eseguire il controllo tattile del titolo. Il datore di lavoro, dopo l’attivazione del collegio di conciliazione da parte del dipendente, aveva chiesto al Tribunale l’accertamento della legittimità della sanzione prevista dal CCNL, sostenendo la tempestività della contestazione, la sussistenza dell’addebito e la proporzionalità della sospensione. La Corte d’appello aveva invece riformato la decisione di primo grado ritenendo non provata l’omissione del controllo tattile, valorizzando la natura soggettiva e non verificabile del controllo e ritenendo non decisivi gli altri elementi istruttori. Con il ricorso per cassazione la società ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un punto decisivo, la carenza motivazionale e la violazione/falsa applicazione del CCNL, sostenendo che la Corte territoriale avesse trascurato l’accertamento compiuto personalmente dal giudice di primo grado, dal quale emergeva l’assenza di ruvidità del logo, nonché la qualifica professionale del dipendente, operatore di sportello, che avrebbe dovuto avvedersi del difetto del titolo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza d’appello superasse il "minimo costituzionale" e fosse comprensibile nell’iter logico seguito per affermare la mancata prova dell’omesso controllo disciplinarmente contestato. Ha inoltre affermato che il vizio denunciato non ricorreva nella forma dell’anomalia motivazionale censurabile in cassazione e che, per il resto, le censure tendevano a sollecitare una rivalutazione del merito. In particolare, ha escluso che potesse integrare un omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. l’asserita mancata considerazione di un atto istruttorio del primo giudice, poiché tale atto non coincide con un "fatto storico decisivo". La società ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma del 2012 il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale; è denunciabile solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera insufficienza della motivazione né la richiesta di nuova valutazione del merito.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La sentenza deve esporre concisamente i motivi in fatto e in diritto, consentendo di comprendere le ragioni della decisione; la violazione integra nullità solo nei casi di motivazione assente o meramente apparente.
art. 116 Cost.
Richiamato quale base costituzionale dell’obbligo del giudice di rendere una motivazione effettiva e intelligibile.
art. 12 preleggi
Utilizzato per interpretare la riformulazione dell’art. 360, n. 5, c.p.c. in senso conforme alla riduzione del controllo di legittimità al minimo costituzionale.
art. 54 d.l. n. 83/2012, conv. in L. n. 134/2012
La riforma è letta come limitazione del vizio di motivazione denunciabile in cassazione ai soli casi di anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È posto a base dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
artt. 52, 53, 54 e 55 CCNL per il personale non dirigente di Poste Italiane spa
Sono richiamati come base contrattuale della sanzione disciplinare contestata.
art. 54, comma 3, lett. f), CCNL per il personale non dirigente di Poste Italiane spa
È indicato dal giudice di primo grado come previsione contrattuale che rendeva proporzionata la sanzione irrogata.
Massime di principio
- In sede di legittimità la censura ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo se investe un fatto storico, principale o secondario, decisivo e realmente trascurato dal giudice di merito; non è consentito contestare la valutazione delle prove o l’apprezzamento del materiale istruttorio.
- Il vizio di motivazione rilevante in cassazione si configura solo nelle ipotesi di anomalia costituzionalmente rilevante: mancanza assoluta di motivazione, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile.
- Quando la sentenza di merito rende intelligibile il percorso logico-giuridico seguito per la decisione, il controllo di legittimità non può trasformarsi in un nuovo giudizio sul fatto.
- Un atto istruttorio o un accertamento compiuto nel giudizio di merito non coincide, di per sé, con un "fatto storico decisivo" ai fini dell’art. 360, n. 5, c.p.c.
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