Cassazione Civile, Ordinanza n. 13731/2025 del 22/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società ha proposto ricorso per revocazione, ai sensi degli artt. 391-bis e 395 n. 4 c.p.c., contro un'ordinanza della Corte di cassazione che aveva respinto il suo precedente ricorso relativo a un avviso di accertamento per omesso versamento IMU. Secondo la ricorrente, la Corte sarebbe incorsa in un errore di fatto perché avrebbe supposto, in modo erroneo e non corrispondente agli atti, che la società fosse un ente non commerciale rientrante tra gli enti di cui agli artt. 142 ss. TUIR; ciò avrebbe inciso sul giudizio in ordine all'applicabilità di una agevolazione/esenzione IMU di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 504/1992. Il Comune ha resistito con controricorso. La Corte ha però rilevato che il precedente provvedimento non si era fondato sulla natura commerciale o istituzionale della società, ma sull'assenza del presupposto richiesto dalla lettera g) dell'art. 7 cit., ossia lo svolgimento diretto delle attività agevolate; pertanto la censura mirava in realtà a rimettere in discussione un apprezzamento giuridico già compiuto, non un errore percettivo revocatorio.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che non fosse configurabile un errore di fatto revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c., perché la doglianza non evidenziava una svista materiale o percettiva su un fatto non controverso, ma contestava la ricostruzione giuridica e interpretativa della norma agevolativa già effettuata nel precedente provvedimento. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
è la base normativa della revocazione delle decisioni della Corte di cassazione, esperibile nei limiti dell'errore di fatto richiamato dall'art. 395 n. 4 c.p.c.
l'errore revocatorio deve essere un errore di percezione o una svista materiale su un fatto decisivo, non già un errore di valutazione o di diritto.
art. 7, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 504/1992
i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette
l'esenzione presuppone lo svolgimento diretto delle attività agevolate; in mancanza di tale requisito l'agevolazione non spetta.
art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992
richiamata solo per analogia nel precedente provvedimento, ma non posta a base della decisione oggetto di revocazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
consente di dare atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato quale parametro per l'ulteriore contributo unificato dovuto, se dovuto.
menzionati solo come disciplina degli enti non commerciali, rispetto alla quale la ricorrente ha negato di rientrare; la Corte ha rilevato che non era questo il fondamento della precedente decisione.
Massime di principio
- La revocazione della sentenza o ordinanza della Corte di cassazione è ammissibile soltanto se il dedotto errore consiste in una svista materiale o percettiva su un fatto decisivo che non sia stato oggetto di discussione tra le parti e che emerga in modo incontrovertibile dagli atti di causa.
- Non è configurabile errore revocatorio quando la censura investe, anche solo indirettamente, la valutazione giuridica compiuta dal giudice o l'interpretazione della norma applicata al caso concreto.
- L'esenzione o agevolazione tributaria prevista per determinati fabbricati richiede il rigoroso accertamento dei presupposti normativi espressamente richiesti, incluso, quando previsto, lo svolgimento diretto delle attività agevolate da parte del beneficiario.
- Una doglianza che attribuisca alla sentenza impugnata una ratio diversa da quella effettivamente adottata non integra errore di fatto revocatorio, se il giudice ha deciso sulla base di un differente presupposto giuridico già esplicitato nel provvedimento.
- In caso di inammissibilità del ricorso, seguono la condanna alle spese e l'eventuale applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla disciplina processuale.
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