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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25493/2021 del 21/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (curatela fallimentare)

La controversia

La controversia nasce dalla divisione di un immobile in comproprietà tra una persona fisica e il marito dichiarato fallito. Il fallimento chiedeva la divisione del bene, la resa del conto e la condanna della comproprietaria alla restituzione dei frutti percepiti. Il tribunale aveva ritenuto l’immobile indivisibile e lo aveva assegnato per intero alla comproprietaria, con obbligo di versare al fallimento una somma a titolo di eccedenza rispetto alla sua quota, oltre ad altre somme correlate al godimento del bene. La corte d’appello ha ridotto l’importo dell’eccedenza e ha respinto la domanda di ristoro danni proposta dal fallimento. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione delle norme sulla divisione, sostenendo che i debiti garantiti da ipoteca sul bene le fossero in realtà riferibili e che il valore del bene dovesse essere depurato dei pesi ipotecari; 2) violazione della disciplina fallimentare, perché, essendo l’immobile abitazione comune, nulla sarebbe dovuto fino all’assegnazione definitiva a titolo di indennità di occupazione; 3) omesso esame e violazione delle norme processuali sulla divisione, poiché la stima sarebbe stata superata e, comunque, dal conguaglio avrebbe dovuto detrarsi quanto speso per liberare il bene dalle ipoteche.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il secondo motivo inammissibile per difetto di pertinenza rispetto alla decisione impugnata e ha giudicato gli altri motivi infondati. Ha osservato che la corte di merito aveva già attualizzato il valore dell’immobile mediante supplemento di consulenza, sicché non vi era l’omesso esame denunciato. Ha inoltre rilevato che la deduzione relativa al pagamento dei debiti ipotecari non incideva sull’eccedenza dovuta ex art. 720 c.c., perché nella specie non vi era stata vendita all’incanto del bene ma assegnazione dell’intero immobile a uno dei condividenti, e perché le ipoteche non risultavano cancellate né i debiti erano stati pagati dalla ricorrente, ma da un terzo subentrato nei crediti e nelle garanzie. Ha aggiunto che il rimborso di eventuali esborsi per la liberazione del bene avrebbe potuto rilevare, in astratto, in sede di resa del conto tra condividenti, non già nella determinazione dell’eccedenza da porre a carico dell’assegnatario. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna statuizione sulle spese è stata pronunciata per la mancata costituzione sostanziale della curatela, ed è stato dato atto dell’obbligo della ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 720 c.c.

    Nell’assegnazione dell’immobile indivisibile a uno dei condividenti, l’eccedenza va posta a suo carico; la norma non consente di scomputare automaticamente dal conguaglio le spese sostenute per la liberazione del bene da ipoteche, tema eventualmente rilevante in sede di resa del conto.

  • art. 723 c.c.

    conguagli o rimborsi che si devono tra loro i condividenti

    Le pretese di rimborso tra condividenti per esborsi sostenuti nella gestione o liberazione del bene trovano rilievo nella resa del conto, non nella sola determinazione dell’eccedenza dell’assegnazione.

  • art. 784 c.p.c.

    È richiamato nel contesto della divisione giudiziale; la ricorrente lo invoca per sostenere l’incidenza dei pesi ipotecari sulla divisione.

  • art. 788 c.p.c.

    La disciplina richiamata dalla ricorrente riguarda la vendita del bene in divisione e la sorte di pesi e ipoteche, ma la Corte precisa che nel caso concreto non vi è stata vendita all’incanto bensì assegnazione dell’intero bene a uno dei condividenti.

  • art. 792 c.p.c.

    È richiamato dalla ricorrente per sostenere che il bene debba essere attribuito libero da pesi; la Corte esclude la pertinenza del richiamo nel caso di assegnazione senza vendita.

  • art. 47 R.D. 16 marzo 1942, n. 267

    La censura fondata su questa norma è stata ritenuta inconferente rispetto alla statuizione impugnata, perché la corte di merito aveva escluso il risarcimento del danno richiesto dal fallimento e non risultava una domanda reciproca della ricorrente.

  • art. 2871 c.c.

    La Corte esclude che la ricorrente potesse invocare la disciplina del terzo datore di ipoteca, poiché nel caso concreto ella era anche condebitrice e non mero terzo garante.

  • art. 360 c.p.c.

    La doglianza sul valore della stima e sull’omesso esame è scrutinata nei limiti del vizio denunciato, ma è respinta perché non individua un fatto decisivo non esaminato e si scontra con l’attualizzazione del valore compiuta in appello.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È applicato per dare atto dei presupposti dell’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.

Massime di principio

  • Nella divisione giudiziale di un immobile indivisibile assegnato a uno dei condividenti, l’eccedenza va determinata sul valore del bene assegnato, senza che il conguaglio possa essere automaticamente ridotto per il solo fatto dell’esistenza di ipoteche non cancellate, quando non sia stata disposta una vendita del bene.
  • Le regole sulla liberazione dei pesi e sulla concentrazione delle garanzie sul prezzo operano nella vendita divisionale, non necessariamente nell’ipotesi di assegnazione dell’intero bene a un condividente.
  • Il rimborso delle somme eventualmente anticipate per estinguere o liberare il bene da pesi non incide, di regola, sull’addebito dell’eccedenza ex art. 720 c.c., ma può rilevare nell’ambito della resa del conto tra condividenti ex art. 723 c.c.
  • Il richiamo alla disciplina del terzo datore di ipoteca è inconferente se il soggetto che invoca la detrazione del peso è anche coobbligato per il debito garantito.
  • La censura di omesso esame richiede l’indicazione di un fatto storico decisivo effettivamente non valutato; non è sufficiente contestare la valutazione del valore del bene quando il giudice di merito abbia già provveduto ad aggiornarla con una nuova consulenza.

Come è indicizzato

MaterieComunioneDivisione ereditariaOpposizioni esecutive
RamiDiritti realiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
IstitutiOnere della provaGiudicato

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