Cassazione Civile, Ordinanza n. 18473/2024 del 05/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento con cui contestava a un'associazione sportiva dilettantistica il diritto a fruire del regime agevolato previsto dall'art. 148 TUIR e dalla l. n. 398/1991, ritenendo non dimostrati i requisiti richiesti, in particolare la concreta democraticità dell'ente e la regolare tenuta/produzione della documentazione sociale e contabile. La CTP aveva accolto il ricorso dell'associazione e la CTR aveva confermato. In cassazione l'Agenzia denunciava, con il primo motivo, nullità della sentenza per violazione dell'art. 148 TUIR, della l. n. 398/1991 e dell'art. 2697 c.c., lamentando che il giudice di merito si fosse limitato a valorizzare dati formali (statuto, atto costitutivo, libri sociali, verbali, bilancio, iscrizione CONI) senza accertare in concreto la democraticità dell'associazione, presupposto sostanziale dell'agevolazione, né la attendibilità della documentazione. Con il secondo motivo deduceva omessa pronuncia sul requisito della democraticità.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: ha affermato che, per beneficiare del regime agevolato degli enti associativi, non basta la presenza nello statuto delle clausole richieste, ma occorre anche un accertamento in fatto, con congrua motivazione, che l'attività sia svolta concretamente nel rispetto di tali clausole. Inoltre, l'onere della prova dei presupposti dell'agevolazione grava sull'ente che la invoca. Poiché la CTR si era fermata a elementi formali e non aveva adeguatamente verificato la democraticità effettiva né l'attendibilità e tempestività della documentazione prodotta, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione, anche per le spese. Il secondo motivo è rimasto assorbito.
Norme richiamate
L'agevolazione fiscale per gli enti associativi richiede non solo previsioni statutarie conformi, ma anche la verifica concreta del rispetto dei requisiti sostanziali, in particolare della democraticità dell'ente.
Il regime agevolato per le associazioni sportive dilettantistiche non può essere riconosciuto sulla sola base di elementi formali, ma presuppone la dimostrazione dei requisiti effettivi richiesti dalla disciplina agevolativa.
L'onere di provare i presupposti di fatto che giustificano l'agevolazione fiscale grava sul soggetto che invoca il beneficio.
L'atto privo dei requisiti essenziali del controricorso non consente alla parte intimata di compiere ulteriori attività processuali nel termine intercorrente fino all'adunanza camerale.
Nel giudizio di legittimità, la parte non validamente costituita con controricorso non può depositare memorie o documenti nel periodo successivo alla scadenza del termine per il controricorso.
Massime di principio
- Per il riconoscimento delle agevolazioni fiscali agli enti associativi non è sufficiente la regolarità formale di statuto e atto costitutivo: il giudice deve verificare in concreto che l'attività sociale si svolga nel rispetto delle clausole e dei requisiti richiesti dalla legge.
- Il requisito della democraticità dell'associazione costituisce un presupposto sostanziale dell'agevolazione e deve essere accertato sulla base di elementi effettivi, non con affermazioni apodittiche o sole risultanze documentali formali.
- Chi invoca un regime tributario di favore ha l'onere di dimostrarne tutti i presupposti di fatto, secondo l'art. 2697 c.c.; in difetto, l'agevolazione non può essere riconosciuta.
- Nel giudizio di cassazione, la parte intimata che non abbia proposto un controricorso valido non può svolgere attività processuale ulteriore, né con memorie né con documenti, salvo i limitati casi espressamente consentiti dalla disciplina applicabile.
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