Cassazione Penale, Sentenza n. 27200/2022 del 14/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte di appello di Bari del 18/6/2021. Marino deduce vizio di motivazione, contraddittorieta e manifesta illogicita nella riforma della pronuncia assolutoria, sostenendo che la Corte avrebbe errato nel ritenere falso il contratto di locazione (per data e luogo) e quindi nel ritenere che egli fosse ancora in disponibilita del terreno all'atto del sequestro. Campanella contesta la valutazione probatoria della ricognizione fotografica, rilevando un presunto contrasto tra tale ricognizione e la comunicazione di notizia di reato del 27/7/2018 che menzionerebbe solo soggetti ignoti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Marino, ritenendo la motivazione della Corte di appello congrua e priva di manifesta illogicita: la condanna di Marino si fonda sulle dichiarazioni del proprietario Capurso (secondo cui il contratto era stato stipulato solo alcuni mesi prima del luglio 2018 e non il 9/5/2017 indicato nell'intestazione), e su elementi confermativi quali la mancata registrazione del contratto, l'assenza di verbale di restituzione e l'assenza di prova di diverso utilizzo del fondo. Quanto a Campanella, il ricorso e stato dichiarato inammissibile: la Cassazione ha ritenuto infondata la censura sulla ricognizione fotografica poiche la Corte di appello ha motivato che l'identificazione del Campanella era stata resa certa da foto tratte da Facebook e dall'Ufficio anagrafe, riconosciute dal militare intervenuto e confermate dalla corrispondenza con i soggetti fermati sul luogo. Per Campanella e stata disposta l'imposizione delle spese processuali e il versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.; per Marino il ricorso e stato respinto senza sanzioni aggiuntive.
Norme richiamate
Applicato per il concorso di persone nel reato, usato dalla Corte per inquadrare la partecipazione dei ricorrenti nei delitti contestati.
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, artt. 73 e 80, comma 2
artt. 73, 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Normativa sui reati in materia di stupefacenti; le norme sono state richiamate per la qualificazione e la determinazione della pena relativa alle condotte di coltivazione e detenzione di stupefacenti.
Codice di procedura penale, art. 616
Norma richiamata per l'imposizione delle spese e della somma a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; la Corte l'ha applicata per condannare Campanella al pagamento di euro 3.000,00.
Sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Corte cost., sent. 13/6/2000, n. 186
Giurisprudenza costituzionale richiamata per valutare la responsabilita dell'istante nell'aver proposto il ricorso e per motivare l'assenza di elementi che facciano ritenere condotta dolosa nella proposizione dell'impugnazione inammissibile.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione controlla la coerenza e la logica della motivazione e non procede a un rinnovato esame del merito probatorio; difetti di valutazione dei fatti devono essere manifesti e strutturali per determinare la cassazione.
- La Corte di appello puo riformare un'assoluzione se emergono elementi di fatto credibili e coerenti (es. testimonianza del proprietario, incongruenze formali nel contratto, assenza di registrazione e di atti di restituzione) che consentono di ritenere ancora vigente la disponibilita del bene al momento del sequestro.
- Le incongruenze in documenti privati (datazione, luogo) possono essere valorizzate come indizio di falsita quando sono contraddette da dichiarazioni credibili e da fatti concreti; la valutazione spetta al giudice di merito e la Cassazione verifica solo se la motivazione sia logica.
- La ricognizione fotografica e l'identificazione visiva sono ammissibili e possono essere ritenute probatorie se corredate da elementi di riscontro indipendenti (foto reperite su social, riscontri anagrafici, descrizioni concordanti, riconoscimento da parte di operante). Una comunicazione di notizia di reato iniziale che parla di 'soggetti ignoti' non preclude successivi accertamenti che consentano l'identificazione.
- Un ricorso che non si confronta con la motivazione di merito della sentenza impugnata puo essere dichiarato inammissibile; la declaratoria di inammissibilita puo comportare l'imposizione di spese e sanzioni (Cassa delle ammende) ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., salvo che non emergano elementi di mala fede o colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilita.
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