Cassazione Civile, Ordinanza n. 01646/2023 del 19/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di una delibera condominiale del 24 maggio 2013, nella parte in cui addebitava alla condomina i costi per il rifacimento della centrale termica. In primo grado la domanda di annullamento/nullità era stata rigettata, ma il Tribunale di Roma, accogliendo l'appello del condominio, aveva ritenuto legittimo l'addebito delle spese. Nel ricorso per cassazione la condomina deduceva, con un unico motivo, violazione o falsa applicazione degli artt. 1117, 1118, 1123 e 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che il giudice di merito avesse errato nel considerare comune l'impianto di riscaldamento e nel fondare la decisione anche sul regolamento condominiale; lamentava inoltre che da oltre cinquant'anni ella fosse stata esclusa dalle spese ordinarie e straordinarie relative a quell'impianto e che lo spostamento della centrale termica avesse radicalmente trasformato il bene, rendendolo inutilizzabile per la sua unità immobiliare. Sotto altro profilo contestava l'applicazione dell'art. 1123 c.c., assumendo che la norma rilevante imponesse di considerare l'uso effettivo e non solo potenziale della cosa comune.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il Tribunale aveva fondato la decisione su due autonome rationes: la presunzione di condominialità dell'impianto ex art. 1117 c.c. e la disciplina del regolamento condominiale, che prevedeva il dimensionamento dell'impianto anche in funzione del locale di proprietà della ricorrente e le consentiva di installare i radiatori e allacciarsi all'impianto. Tali accertamenti non erano stati specificamente censurati. La deduzione sulla pretesa impossibilità tecnica di utilizzo del nuovo impianto era stata già esaminata e respinta dal giudice di merito per difetto di prova, con valutazione di fatto non sindacabile in cassazione. È stata inoltre ribadita la regola secondo cui il condomino che non utilizzi l'impianto di riscaldamento per mancanza o distacco delle diramazioni dalla propria unità immobiliare è comunque tenuto a contribuire alle spese di conservazione, trattandosi di bene comune. Quanto all'art. 115 c.p.c., la Corte ha richiamato il principio per cui la violazione è configurabile solo se il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dai poteri officiosi. Le spese sono state poste a carico della ricorrente e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Presunzione di condominialità dell'impianto di riscaldamento, salvo titolo contrario o specifiche risultanze incompatibili.
Richiamato dalla ricorrente, ma non ritenuto decisivo; non esclude l'obbligo di contribuzione alle spese del bene comune nei limiti affermati dalla giurisprudenza richiamata.
"nel caso in cui si tratti di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione all'uso che ciascuno può farne"
La Corte ribadisce che, in tema di impianto comune di riscaldamento, il condomino che non ne usufruisca per mancanza o distacco delle diramazioni resta tenuto alle spese di conservazione del bene comune.
Richiamato nel ricorso, ma la censura non supera il vaglio di inammissibilità perché non colpisce specificamente gli accertamenti di fatto del giudice di merito.
La violazione è deducibile solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dai poteri attribuitigli dalla legge.
Usato come parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione di legge.
Il ricorso è stato deciso in camera di consiglio non partecipata sulla base della proposta del relatore.
art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002
Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
art. 13 comma 1-bis D.P.R. n. 115/2002
Parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è sufficiente denunciare violazioni di legge in modo astratto: il ricorso è inammissibile se non si censurano specificamente tutte le rationes decidendi poste a base della sentenza impugnata.
- La contestazione sulla utilizzabilità concreta di un bene comune, quando sia stata già respinta dal giudice di merito per difetto di prova, non può essere trasformata in una censura di mero diritto davanti alla Cassazione.
- In materia condominiale, l'impianto di riscaldamento rientra nella presunzione di condominialità e il singolo condomino è tenuto a contribuire alle spese di conservazione anche se non sia allacciato o non ne faccia uso, salvo un titolo contrario o una diversa disciplina specificamente provata.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice fondi la decisione su prove non introdotte dalle parti o illegittimamente acquisite d'ufficio; non basta contestare la valutazione del materiale probatorio o la sua idoneità dimostrativa.
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