Cassazione Civile, Ordinanza n. 31094/2025 del 27/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
Due soggetti che avevano affidato a un avvocato l'incarico di recuperare somme loro dovute in forza di due sentenze passate in giudicato hanno agito per ottenere l'accertamento della responsabilità professionale della legale. Le doglianze riguardavano, in sintesi, l'asserita negligenza nell'esecuzione del mandato: avvio di più procedure esecutive contro soggetti ritenuti non legittimati passivi, commissione di ulteriori errori procedurali e di diritto nelle esecuzioni, e omessa informazione sugli effetti preclusivi della sottoscrizione di un accordo conciliativo in una delle procedure. I clienti chiedevano il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. In primo grado la domanda risarcitoria era stata rigettata; era stata inoltre dichiarata inammissibile la domanda riconvenzionale dell'avvocata per il pagamento delle competenze professionali, perché proposta con forma ritenuta non consentita dalla disciplina speciale richiamata dal giudice di merito. La corte d'appello ha confermato il rigetto, valorizzando il mancato assolvimento dell'onere probatorio e, in particolare, l'assenza di prova del nesso causale tra le condotte contestate e il pregiudizio dedotto. In cassazione i clienti hanno proposto sei motivi: i primi tre e il quarto deducendo violazione di legge e/o omesso esame di fatti decisivi in relazione alla responsabilità dell'avvocato, all'errore nell'applicazione degli artt. 1176, 1218, 2236, 2697, 1223 e 2059 c.c.; il secondo motivo contestando specificamente il limite di responsabilità di cui all'art. 2236 c.c.; il quinto motivo lamentando il mancato esame della censura sull'omessa informazione circa l'accordo conciliativo; il sesto motivo deducendo ulteriori omessi esami di fatti decisivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi, secondi e quarti motivi perché, pur formalmente formulati come violazioni di legge, in realtà tendevano a ottenere un nuovo giudizio di merito e non si confrontavano con la ratio decidendi delle sentenze di merito, fondata sul mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte degli attori, in particolare quanto al nesso causale tra condotta professionale e danno. Ha dichiarato inammissibili anche il terzo, quinto e sesto motivo per effetto della preclusione derivante dall'art. 348-ter c.p.c., poiché la sentenza d'appello aveva confermato la decisione di primo grado per le stesse ragioni di fatto. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità in favore di ciascuna delle controricorrenti, con statuizione anche sull'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato quale parametro della diligenza professionale dell'avvocato, ma la censura è stata ritenuta non idonea a superare il difetto di prova del nesso causale e del danno.
Richiamato in tema di responsabilità da inadempimento del professionista; la Corte non ne ha ravvisato violazione, perché la doglianza mirava a un nuovo apprezzamento dei fatti.
Invocato per discutere il limite della responsabilità del professionista per problemi di particolare difficoltà; il motivo è stato ritenuto inammissibile e comunque non decisivo rispetto alla ratio decidendi.
Richiamato in relazione all'onere della prova; la Corte ha evidenziato che il giudice di merito aveva ritenuto non assolto l'onere probatorio, specie sul nesso causale.
Richiamato in tema di risarcimento del danno patrimoniale; la Corte non ha affrontato nel merito la quantificazione, per difetto di ammissibilità dei motivi.
Richiamato in relazione al danno non patrimoniale; la censura non è stata esaminata nel merito.
Usato come base formale dei motivi di ricorso; la Corte ha rilevato che le doglianze ex n. 3 erano in realtà richieste di rivalutazione del fatto, mentre quelle ex n. 5 erano precluse o comunque inammissibili.
Applicato per dichiarare inammissibili i motivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., poiché la sentenza d'appello aveva confermato quella di primo grado per le stesse ragioni di fatto.
Richiamato per la trattazione del ricorso in adunanza camerale.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis
Richiamato quale parametro del contributo unificato dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la denuncia di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio o un nuovo giudizio di merito: se il motivo mira sostanzialmente a contestare l'apprezzamento dei fatti compiuto dal giudice di merito, è inammissibile.
- In materia di responsabilità professionale dell'avvocato, il danneggiato deve allegare e provare non solo la condotta negligente, ma anche il nesso causale tra tale condotta e il pregiudizio lamentato; l'assenza di prova su questo punto consente il rigetto della domanda.
- Quando la decisione di appello conferma quella di primo grado per le stesse ragioni di fatto, i motivi di ricorso per cassazione fondati sull'omesso esame di fatti decisivi sono preclusi dall'art. 348-ter c.p.c. (oggi art. 360, comma 4, c.p.c.).
- La censura relativa alla presunta errata applicazione dell'art. 2236 c.c. non è scrutinabile se non si confronta con la ratio della decisione di merito, centrata sul difetto di prova dell'inadempimento causalmente rilevante e del danno.
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