Cassazione Penale, Sentenza n. 20933/2026 del 05/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un imputato già condannato in appello per oltraggio a pubblico ufficiale ex art. 341-bis c.p. Dopo il rigetto del ricorso per cassazione da parte della Sesta Sezione, il difensore e procuratore speciale proponeva ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p., deducendo errore di fatto della sentenza di legittimità. In particolare sosteneva: 1) che la sentenza avesse erroneamente ritenuto decisiva, per escludere l'estinzione del reato per condotte riparatorie, la mancanza di spontaneità del risarcimento del danno, requisito non previsto dalla norma; 2) che la sentenza avesse affermato erroneamente l'inesistenza di precedenti sul tema, nonostante vi fossero pronunce che riconoscevano l'estinzione del reato anche quando la riqualificazione in oltraggio a pubblico ufficiale avvenisse a seguito della diversa qualificazione dei fatti originariamente contestati. Con memoria difensiva si ribadivano le stesse argomentazioni e si chiedeva l'annullamento del provvedimento impugnato.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso straordinario. Ha ritenuto che i motivi dedotti non integrassero errori di fatto rilevanti ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p., ma censurassero soltanto l'interpretazione della norma sostanziale e la valutazione dell'esistenza di precedenti giurisprudenziali, cioè errori di giudizio e non di percezione. In applicazione dei principi delle Sezioni Unite sull'errore di fatto nel giudizio di legittimità, la Corte ha quindi escluso la proponibilità del rimedio straordinario per contestare l'esegesi della norma e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma incriminatrice per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, richiamata come titolo del reato oggetto di condanna e del successivo tema della causa di esclusione della punibilità per condotte riparatorie.
Rimedio straordinario esperibile solo per errori di fatto nel giudizio di legittimità; non consente di censurare l'interpretazione della norma o valutazioni giuridiche.
Richiamato per il riassunto dei motivi del ricorso straordinario.
Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in conseguenza del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L'errore di fatto deducibile con il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. richiede una svista percettiva o un equivoco nella lettura degli atti interni al giudizio di cassazione, idoneo a determinare una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza l'errore.
- Non è deducibile come errore di fatto ciò che in realtà attiene all'interpretazione di norme sostanziali o processuali, alla loro presunta esistenza o alla loro portata applicativa: tali censure integrano errori di giudizio.
- Sono estranei al rimedio straordinario anche i rilievi che investono la valutazione della giurisprudenza richiamata dalla decisione impugnata, quando la critica mira sostanzialmente a contestare la soluzione di diritto adottata dalla Corte.
- Il ricorso straordinario non può essere utilizzato per rimettere in discussione l'esegesi della norma che regola la causa di non punibilità o di estinzione del reato, né per ottenere una nuova valutazione giuridica dei presupposti applicativi della stessa.
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