Cassazione Civile, Ordinanza n. 14650/2023 del 25/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da due atti di contestazione di sanzioni irrogati a due società per omessa regolarizzazione di fatture relative a operazioni ritenute imponibili IVA per l'anno d'imposta 2008. L'Amministrazione finanziaria aveva qualificato come consulenza, e non come intermediazione, le prestazioni fatturate da una terza società alle contribuenti, ritenendo che le fatture imponibili dovessero essere regolarizzate dalle destinatarie. La CTR aveva confermato le sanzioni. In cassazione le società ricorrenti deducevano, con il primo motivo, nullità della sentenza per ultrapetizione ex art. 112 c.p.c., sostenendo che il giudice di merito avesse valutato nel merito l'esistenza soggettiva o oggettiva delle operazioni. Con il secondo motivo denunciavano violazione dell'art. 6, comma 8, d.lgs. n. 471/1997, assumendo che l'obbligo di regolarizzazione imposto al cessionario/committente riguarda solo il controllo formale della fattura e non anche la verifica sostanziale della corretta qualificazione fiscale dell'operazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, escludendo il vizio di ultrapetizione, perché la sentenza impugnata non aveva affermato l'inesistenza soggettiva o oggettiva delle operazioni, ma si era limitata ad aderire alla tesi dell'Ufficio circa l'obbligo di regolarizzazione. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che, fuori dall'ipotesi di reverse charge, il cessionario o committente è tenuto solo a verificare la regolarità formale della fattura, ossia il rispetto dei termini di ricezione e dei requisiti essenziali ex art. 21 d.P.R. n. 633/1972, senza dover riqualificare sostanzialmente l'operazione. Poiché non risultavano ulteriori questioni di fatto, la Corte ha cassato la sentenza e deciso nel merito accogliendo gli originari ricorsi delle società contribuenti, con condanna dell'Agenzia delle entrate alle spese del giudizio di legittimità e compensazione delle spese dei gradi di merito.
Norme richiamate
invocato come parametro del vizio di ultrapetizione; la Corte ha escluso che il giudice di merito lo avesse violato, perché non aveva deciso su un oggetto diverso da quello devoluto.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
norma processuale richiamata per denunciare la nullità della sentenza impugnata.
art. 6, comma 8, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
l'obbligo di regolarizzazione della fattura da parte del cessionario o committente implica solo un controllo formale della fattura irregolare o mancata, non una verifica sostanziale della corretta qualificazione fiscale dell'operazione; la deroga opera nel reverse charge.
art. 21 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato per individuare i requisiti essenziali della fattura ai fini del controllo formale richiesto al cessionario/committente.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
parametro del motivo di ricorso per violazione di legge sostanziale.
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
citato quale fonte dei requisiti essenziali della fattura IVA.
Massime di principio
- In tema di sanzioni IVA per omessa regolarizzazione della fattura, il cessionario o committente deve verificare soltanto la regolarità formale del documento, avendo riguardo ai termini di ricezione e ai requisiti essenziali della fattura, senza dover svolgere un sindacato sostanziale sulla corretta qualificazione fiscale dell'operazione.
- L'obbligo di regolarizzazione ex art. 6, comma 8, d.lgs. n. 471/1997 non può essere esteso a ipotesi in cui la pretesa sanzionatoria presupponga una riqualificazione giuridica dell'operazione non imposta al destinatario della fattura.
- La deroga all'orientamento sul mero controllo formale sussiste nel reverse charge, poiché in tale regime il cessionario è direttamente coinvolto negli adempimenti di fatturazione e versamento dell'imposta.
- Non sussiste ultrapetizione quando il giudice di merito si limita ad aderire alla tesi dell'Ufficio sul significato giuridico dei fatti dedotti, senza pronunciarsi su una diversa domanda o su un diverso oggetto del giudizio.
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