Cassazione Civile, Ordinanza n. 33573/2024 del 20/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione a un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di euro 149.013 a titolo di indennità cd. "ex fissa" prevista dalle fonti collettive del settore giornalistico. Il giudice di merito aveva confermato l’accoglimento dell’opposizione, ritenendo che il fondo previdenziale operasse come fondo a ripartizione, privo di accantonamenti individuali esigibili dal singolo beneficiario, e che l’ente gestore avesse solo compiti di cassa e vigilanza. Il ricorrente ha proposto tre motivi: (1) violazione delle norme collettive istitutive del fondo, degli artt. 1363, 1366, 1370, 1229 e 2697 c.c., sostenendo che il fondo avesse natura di accantonamento nominativo individuale e che la prestazione fosse esigibile; (2) violazione della convenzione e del regolamento in relazione all’art. 1411 c.c., assumendo che la prestazione "ex fissa" costituisse contratto a favore di terzo, irrevocabile dopo l’accettazione del beneficiario; (3) violazione degli artt. 100, 105 e 91 c.p.c., contestando la condanna alle spese in favore dell’interveniente adesivo dipendente e deducendo tardività/inammissibilità dell’intervento, oltre a eccessività della liquidazione e mancata compensazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi richiamando un precedente conforme: il fondo presso l’INPGI per la prestazione sostitutiva della precedente indennità "ex fissa" deve essere qualificato come autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici rispetto all’INPGI, il quale opera come adiectus solutionis causa; l’ente, dunque, è tenuto all’adempimento solo nei confronti del fondo delegante e nei limiti della provvista del fondo, non verso i singoli terzi beneficiari. Quanto al terzo motivo, la Corte ha osservato che le questioni sulla legittimità e tempestività dell’intervento adesivo avrebbero dovuto essere dedotte in appello, sicché la relativa nullità si era convertita in motivo di gravame ai sensi dell’art. 161 c.p.c.; non avendolo fatto, si era formato giudicato interno. Le spese sono state compensate per il consolidarsi solo in corso di causa dell’orientamento poi seguito. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 27 CCNL per i dipendenti del settore giornalistico
richiamato dal ricorrente come fonte della disciplina della prestazione integrativa, ma interpretato dalla Corte in coerenza con il precedente che esclude un diritto diretto del singolo beneficiario verso l’ente gestore oltre i limiti della provvista del fondo.
art. 6, ultimo comma, della convenzione approvata con accordo sindacale dell’8.6.1994
invocato per sostenere la natura accantonativa individuale del fondo; la Corte lo ha letto nel sistema delle fonti nel senso della gestione del fondo quale centro autonomo rispetto all’INPGI.
art. 11, ultimo comma, del regolamento approvato con accordo sindacale dell’8.6.1994
richiamato insieme alle altre fonti collettive; la Corte non vi ha riconosciuto il fondamento di un diritto esigibile direttamente dal singolo nei confronti dell’ente oltre la provvista del fondo.
artt. 3, 4 e 5 della convenzione
utilizzati dal ricorrente per sostenere l’esistenza di accantonamenti individuali; la Corte ha aderito all’interpretazione contraria già affermata in precedenza.
artt. 3, 4, 5, 6, 7 e 11 del regolamento
richiamati per fondare la tesi del fondo a capitalizzazione individuale; la Corte ha invece ribadito la natura del fondo come autonomo rispetto all’ente previdenziale.
invocato per l’interpretazione sistematica delle fonti collettive; la Corte non ha accolto la lettura proposta dal ricorrente.
invocato per l’interpretazione secondo buona fede delle fonti; non ha inciso sull’esito, essendo stata seguita l’interpretazione già consolidata.
richiamato per sostenere un’interpretazione contro l’autore della clausola; la Corte non lo ha ritenuto idoneo a sovvertire il quadro ricostruttivo adottato.
citate dal ricorrente senza che la Corte ne traesse un principio favorevole alla tesi dell’esigibilità della prestazione.
richiamato in tema di onere della prova sulla natura del fondo e sulla liquidità della provvista; la Corte ha ritenuto infondati i motivi sostanziali senza accogliere la prospettazione del ricorrente.
invocato per qualificare la prestazione come contratto a favore di terzo; la Corte ha escluso tale ricostruzione, qualificando invece il rapporto nei termini di adiectus solutionis causa e di obbligazione verso il fondo, non verso i singoli beneficiari.
richiamato nel terzo motivo per contestare l’ammissibilità dell’intervento e la legittimazione alle spese.
invocato per censurare l’intervento adesivo dipendente della federazione sindacale.
richiamato per contestare la condanna alle spese in favore dell’interveniente.
la Corte afferma che le nullità dell’intervento dovevano essere dedotte con l’impugnazione, trasformandosi altrimenti in giudicato interno.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Quando una prestazione previdenziale o assistenziale è prevista da fonti collettive istitutive di un fondo, occorre distinguere tra il titolare della gestione e il soggetto effettivamente obbligato all’adempimento: la qualificazione del fondo come autonomo centro di imputazione può escludere l’azione diretta del singolo beneficiario oltre i limiti della provvista.
- La mera previsione di una prestazione in favore di una categoria di iscritti non consente, di per sé, di ricostruire il rapporto come contratto a favore di terzo; la verifica va compiuta alla luce della struttura complessiva dell’accordo e della funzione del soggetto gestore, potendo risultare un assetto in cui il gestore opera come adiectus solutionis causa.
- Le contestazioni sulla legittimità o tempestività di un intervento adesivo devono essere fatte valere nei gradi di merito mediante impugnazione delle relative nullità; in difetto, la questione si consolida in giudicato interno e non è utilmente riproponibile in cassazione.
- La censura sulle spese di lite segue la soccombenza rispetto alle parti ritualmente costituite; l’eventuale doglianza sull’ammissibilità dell’intervento va proposta tempestivamente, non potendo essere surrogata da una mera contestazione in sede di legittimità.
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