Cassazione Civile, Ordinanza n. 26392/2023 del 12/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La lite nasce da un giudizio di cassazione dichiarato improcedibile perché la Corte aveva ritenuto non depositata, insieme al ricorso, la relata di notifica della sentenza impugnata. La sentenza oggetto di ricorso per revocazione era la n. 28248/2021, che aveva riguardato un contenzioso tributario su un avviso di intimazione di pagamento per oltre 34 milioni di euro: la CTR aveva accolto l’appello del contribuente contro il rigetto di primo grado. L’Agenzia propone revocazione ex artt. 391-bis e 395 n. 4 c.p.c., deducendo errore di fatto della Cassazione, perché la relata di notifica della sentenza d’appello sarebbe stata in realtà ritualmente depositata: nel ricorso originario sarebbe stata indicata come documento allegato, e la sentenza sarebbe stata trascritta e prodotta anche con la relata di notificazione eseguita dal difensore del contribuente. Sostiene inoltre che il contribuente non aveva contestato la data di notificazione e che, trattandosi di notifica a mezzo posta, l’avviso di ricevimento non era nella disponibilità della ricorrente. La Corte esamina però il contenuto degli atti del precedente giudizio e rileva incertezze e incongruenze: pagina del ricorso inesistente, indicazioni documentali discordanti, fascicolo depositato e poi ritirato, copia della sentenza depositata nel giudizio originario diversa da quella prodotta in revocazione e comunque priva della relata invocata. Conclude quindi che non è dimostrato con certezza che, nel giudizio definito con la sentenza revocanda, fosse disponibile la copia notificata della sentenza impugnata indispensabile per evitare l’improcedibilità.
La decisione
La Corte respinge il ricorso per revocazione. Ritiene inammissibili le censure fondate sulla mancata contestazione della data di notifica e sull’avviso di ricevimento, perché investono profili di diritto o comunque temi non decisi dalla sentenza revocanda. Inoltre ritiene non dimostrato l’errore di fatto, perché dagli atti non emerge con ragionevole certezza che nel fascicolo del precedente giudizio fosse presente la copia notificata della sentenza d’appello munita della relata rilevante. Ne consegue la conferma della precedente declaratoria di improcedibilità del ricorso per cassazione. Non viene pronunciata condanna alle spese per mancata attività difensiva dell’intimato.
Norme richiamate
La revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa solo per i motivi tassativamente previsti, tra cui l’errore di fatto ex art. 395 n. 4 c.p.c.
L’errore revocatorio sussiste solo quando la decisione sia fondata sulla supposizione dell’esistenza o dell’inesistenza di un fatto decisivo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti, purché il fatto non sia stato oggetto di controversia.
art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c.
La mancata produzione della copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notifica comporta l’improcedibilità del ricorso per cassazione.
art. 375, ultimo comma, c.p.c.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
Richiamato per il rito camerale del ricorso.
art. 111 Cost.
La Costituzione non impone ulteriori vincoli al sistema delle impugnazioni oltre alla ricorribilità per cassazione per violazione di legge nei casi previsti.
d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in l. 25 ottobre 2016, n. 197
Citato per le modifiche alle norme sul rito camerale in Cassazione.
Richiamata in relazione alla notificazione eseguita dal difensore del contribuente a mezzo posta.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 16, comma 3
Richiamato per la notificazione diretta a mezzo posta e per la necessità della ricevuta di consegna nelle forme previste.
art. 22, d.l. 30 marzo 2023, n. 34, conv. in l. 26 maggio 2023, n. 56
Richiamato in relazione al regime processuale applicabile all’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
art. 12, comma 5, d.l. 2 marzo 2012, n. 16
Citato per effetto della modifica operata dal d.l. n. 34/2023.
Massime di principio
- La revocazione della sentenza di Cassazione per errore di fatto è rimedio eccezionale e non può essere usata per censurare errori di diritto, violazioni di legge o errori di valutazione/interpretazione degli atti.
- L’errore di fatto revocatorio richiede una svista percettiva immediata, oggettivamente rilevabile dagli atti, decisiva e relativa a un fatto non controverso; non è sufficiente una diversa lettura del fascicolo o una rivalutazione del contenuto documentale.
- Nel giudizio di cassazione, la prova del deposito della copia notificata della sentenza impugnata può essere desunta dal ricorso o da altri elementi solo se tali elementi non rientrano nella disponibilità materiale della parte interessata, perché non può fondarsi la revocazione su documenti o indici che la parte poteva alterare o ritirare.
- Se la sentenza impugnata è stata dichiarata improcedibile per mancanza della relata di notifica, il ricorso per revocazione deve dimostrare in modo rigoroso che tale relata era effettivamente presente nel fascicolo al momento della decisione revocanda.
- La mancata contestazione da parte del controricorrente di un fatto processuale non consente, di per sé, di superare l’onere di deposito imposto dall’art. 369 c.p.c., quando il termine di impugnazione è indisponibile.
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