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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27616/2023 del 29/09/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia origina da rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra un'amministrazione statale e un dipendente dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2017. La Corte d'appello aveva dichiarato illegittimi i contratti per superamento del limite di durata di 36 mesi e aveva condannato il Ministero al pagamento di una indennità risarcitoria ex art. 32, comma 5, l. n. 183/2010, pari a quattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 c.c., dell'art. 36 d.lgs. n. 165/2001, dell'art. 5, comma 4-bis, d.lgs. n. 368/2001 e dell'art. 32 l. n. 183/2010, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe errato nell'accogliere la domanda risarcitoria senza considerare che la mancata stabilizzazione del lavoratore dipendeva da fatto e colpa dello stesso, il quale, al momento delle stabilizzazioni del personale per l'anno 2018, si trovava in stato di arresto e comunque in una condizione incompatibile con l'assunzione a tempo indeterminato; aggiungeva che i reati contestati erano connessi alle attività che il lavoratore, se assunto, avrebbe dovuto svolgere. Il lavoratore ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale condizionato, chiedendo l'esame della questione relativa all'illegittimità di due proroghe successive al 31/12/2011 per violazione dell'art. 4 d.lgs. n. 368/2001, da esaminarsi solo in caso di accoglimento del ricorso principale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale perché fondato su una questione nuova, non trattata nella sentenza impugnata e non adeguatamente dedotta come già prospettata nei gradi di merito. Ha rilevato che il Ministero non aveva assolto all'onere di specificare in quale atto del giudizio precedente avesse introdotto tale questione, onere necessario per consentire il controllo ex actis. Poiché il ricorso principale è stato dichiarato inammissibile, il ricorso incidentale condizionato è rimasto assorbito. La Corte ha inoltre condannato il Ministero alle spese del giudizio di legittimità e ha escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in ragione del regime di prenotazione a debito applicabile alle amministrazioni dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 2043 c.c.

    richiamato dal ricorrente come norma asseritamente violata, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per novità della questione, senza esame del merito della censura risarcitoria

  • art. 36 d.lgs. n. 165/2001

    richiamato dal ricorrente a sostegno della doglianza sulla disciplina del lavoro a termine nelle pubbliche amministrazioni; non esaminato nel merito per inammissibilità

  • art. 5, comma 4-bis, d.lgs. n. 368/2001

    richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina dei contratti a termine e delle proroghe; non esaminato nel merito per inammissibilità

  • art. 32 l. n. 183/2010

    richiamato dal ricorrente e già applicato dalla Corte d'appello per liquidare l'indennità risarcitoria; la Cassazione non interviene sul merito

  • art. 4 d.lgs. n. 368/2001

    richiamato nel ricorso incidentale condizionato per contestare due proroghe successive al 31/12/2011, questione rimasta assorbita

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    ritenuto non applicabile al Ministero, in quanto amministrazione dello Stato esonerata dal materiale versamento del contributo unificato per effetto della prenotazione a debito

Massime di principio

  • In sede di legittimità è inammissibile la censura che introduca una questione nuova, cioè non trattata nella sentenza impugnata, quando la parte non dimostri specificamente di averla già dedotta nei gradi di merito e non indichi l'atto processuale in cui ciò è avvenuto.
  • L'onere di autosufficienza del ricorso per cassazione impone, quando si deduce una questione non esaminata dal giudice di merito, di allegare e localizzare nei precedenti atti la precedente deduzione, così da consentire il controllo ex actis della Corte.
  • Il ricorso incidentale proposto in via meramente condizionata resta assorbito se il ricorso principale viene dichiarato inammissibile, poiché manca la condizione processuale prevista per l'esame delle censure subordinate.
  • Le amministrazioni dello Stato, quando operano in regime di prenotazione a debito, non sono tenute al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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