Cassazione Civile, Ordinanza n. 20125/2026 del 16/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società, di un'intimazione di pagamento emessa dall'agente della riscossione e riferita a oltre venti cartelle di pagamento. In primo e secondo grado la contribuente aveva dedotto, tra l'altro, la tardiva costituzione dell'agente della riscossione e dell'Agenzia delle Entrate, l'omessa notificazione dell'intimazione, la nullità della sentenza di primo grado per omesso esame delle eccezioni e, nel merito, la prescrizione di parte dei crediti e degli accessori. La Corte tributaria regionale aveva accolto solo in parte le doglianze, dichiarando prescritti alcuni crediti e gli accessori relativi alle cartelle più risalenti. L'agente della riscossione ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la nullità della sentenza per motivazione apparente, sostenendo che la decisione si limitasse a richiamare astrattamente le regole sulla prescrizione senza confrontarsi con le difese delle amministrazioni; con il secondo ha dedotto l'omesso esame di un fatto decisivo, cioè l'esistenza di atti interruttivi della prescrizione che, a suo dire, avrebbero impedito la maturazione del termine estintivo per le cartelle dichiarate prescritte.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso che la sentenza impugnata fosse affetta da motivazione apparente, rilevando che la decisione di merito, pur sintetica, si fondava su dati temporali specifici e delimitava puntualmente l'effetto estintivo a due sole cartelle e agli accessori relativi alle cartelle notificate prima del 22 ottobre 2016. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha ritenuto inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché il ricorrente non aveva riportato il contenuto degli asseriti atti interruttivi né i loro estremi idonei a consentirne il controllo; inoltre lo ha reputato comunque infondato, osservando che la Corte territoriale aveva comunque effettuato una valutazione differenziata delle singole posizioni creditorie, incompatibile con un omesso esame di un fatto decisivo. Non sono state liquidate spese per mancata attività difensiva delle intimate e non è stato applicato il doppio contributo unificato.
Norme richiamate
richiamo al rito camerale per la trattazione del ricorso in cassazione
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
viene invocato per dedurre la nullità della sentenza per motivazione apparente
art. 111, comma 6, Cost.
la motivazione della sentenza deve essere presente e intellegibile
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
la sentenza è nulla se manca la motivazione o questa è meramente apparente
la motivazione deve consentire di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dal giudice
art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992
anche nel processo tributario la sentenza deve essere motivata
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il sindacato di legittimità sull'omesso esame riguarda solo un fatto storico decisivo realmente trascurato
art. 13, comma 1 quater, T.U. n. 115 del 2002
richiamato per escludere, nel caso concreto, l'assoggettamento al doppio contributo unificato
D.L. 30 marzo 2023, n. 34, art. 22, convertito dalla L. 26 maggio 2023, n. 56
norma richiamata per escludere l'obbligo del doppio contributo unificato per l'agente della riscossione
Massime di principio
- La motivazione è apparente solo quando manchi del tutto o si risolva in enunciazioni astratte prive di reale collegamento con i fatti di causa; non è sufficiente la sola sinteticità della motivazione se la decisione consente di ricostruire la ratio decidendi.
- Nel giudizio di cassazione, la censura di omesso esame di un fatto decisivo richiede che il fatto e i suoi elementi essenziali siano specificamente indicati nel ricorso; la parte non può limitarsi a un richiamo generico a documenti o atti del fascicolo di merito.
- In tema di prescrizione, gli atti interruttivi invocati dal ricorrente devono essere riportati o descritti in modo puntuale quanto a contenuto ed estremi, così da consentire al giudice di legittimità di verificarne l'efficacia interruttiva senza attività integrativa istruttoria.
- La valutazione del giudice di merito che differenzi l'efficacia prescrizionale rispetto a singole posizioni creditorie, anche in modo implicito ma intellegibile, non integra di per sé omesso esame di un fatto decisivo.
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