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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17633/2026 del 03/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un'esecuzione presso terzi promossa da una società creditrice nei confronti del debitore esecutato, titolare di un credito verso la committente di un contratto di appalto privato per la realizzazione al grezzo di un annesso rustico. La terza pignorata aveva dichiarato di non essere debitrice ma, anzi, creditrice del committente. In primo grado il tribunale aveva escluso il credito azionato dall'attrice verso la terza pignorata e, in via riconvenzionale, aveva condannato l'appaltatore a restituire un'eccedenza di somme già versate dalla committente. In appello, invece, è stata accolta la tesi dell'appaltatore: il contratto è stato risolto per inadempimento della committente e gli eredi di quest'ultima sono stati condannati al pagamento del residuo corrispettivo dell'appalto, comprensivo del prezzo a corpo e del compenso per le varianti e i noleggi. I ricorrenti per cassazione hanno censurato la sentenza di appello per motivazione apparente e per omesso esame del documento riepilogativo del 28.05.2009, sostenendo che tale elaborato tecnico, redatto dai tecnici delle parti, avrebbe dovuto impedire la ricostruzione operata dal giudice di merito; con il terzo motivo hanno inoltre contestato la liquidazione delle spese di lite, ritenuta troppo rigida e automatica sulla base dei parametri medi del d.m. 55/2014.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché diretti, in sostanza, a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità; ha escluso sia la motivazione apparente sia l'omesso esame di un fatto decisivo, rilevando che la Corte d'appello aveva invece esposto una motivazione chiara, coerente e specifica, dando conto del contratto a corpo, della diversa disciplina delle varianti e della congruità della quantificazione operata dal CTU. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, osservando che la liquidazione delle spese, nei limiti dei parametri vigenti e nel rispetto del principio per cui solo la parte totalmente vittoriosa non può essere condannata alle spese, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e con l'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il vizio di motivazione è configurabile soltanto nelle ipotesi estreme di anomalia motivazionale che rendono la motivazione inesistente, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria; non è invece ammesso un controllo sulla mera sufficienza o persuasività della motivazione.
  • L'omesso esame censurabile ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. riguarda un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non può consistere nella diversa lettura delle prove o nella mancata considerazione di singoli elementi istruttori quando il fatto rilevante sia stato comunque esaminato.
  • Quando un appalto privato è pattuito a corpo, il prezzo delle opere eseguite secondo progetto resta fisso e invariabile; le opere eseguite in variante vanno invece compensate autonomamente secondo il diverso criterio eventualmente concordato o, in difetto, secondo la loro autonoma quantificazione.
  • La valutazione del materiale probatorio e la scelta tra fonti di prova contrastanti appartengono al giudice di merito e non possono essere sostituite, in sede di legittimità, da una richiesta di nuova decisione sul fatto.
  • La liquidazione delle spese processuali rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, purché non siano poste a carico della parte integralmente vittoriosa e non si superino i limiti tariffari applicabili.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione presso terziAppaltoSpese di liteImpugnazioni
RamiEsecuzioniContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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