Cassazione Civile, Ordinanza n. 17633/2026 del 03/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un'esecuzione presso terzi promossa da una società creditrice nei confronti del debitore esecutato, titolare di un credito verso la committente di un contratto di appalto privato per la realizzazione al grezzo di un annesso rustico. La terza pignorata aveva dichiarato di non essere debitrice ma, anzi, creditrice del committente. In primo grado il tribunale aveva escluso il credito azionato dall'attrice verso la terza pignorata e, in via riconvenzionale, aveva condannato l'appaltatore a restituire un'eccedenza di somme già versate dalla committente. In appello, invece, è stata accolta la tesi dell'appaltatore: il contratto è stato risolto per inadempimento della committente e gli eredi di quest'ultima sono stati condannati al pagamento del residuo corrispettivo dell'appalto, comprensivo del prezzo a corpo e del compenso per le varianti e i noleggi. I ricorrenti per cassazione hanno censurato la sentenza di appello per motivazione apparente e per omesso esame del documento riepilogativo del 28.05.2009, sostenendo che tale elaborato tecnico, redatto dai tecnici delle parti, avrebbe dovuto impedire la ricostruzione operata dal giudice di merito; con il terzo motivo hanno inoltre contestato la liquidazione delle spese di lite, ritenuta troppo rigida e automatica sulla base dei parametri medi del d.m. 55/2014.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché diretti, in sostanza, a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità; ha escluso sia la motivazione apparente sia l'omesso esame di un fatto decisivo, rilevando che la Corte d'appello aveva invece esposto una motivazione chiara, coerente e specifica, dando conto del contratto a corpo, della diversa disciplina delle varianti e della congruità della quantificazione operata dal CTU. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, osservando che la liquidazione delle spese, nei limiti dei parametri vigenti e nel rispetto del principio per cui solo la parte totalmente vittoriosa non può essere condannata alle spese, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e con l'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
richiamato per la dichiarazione del terzo pignorato nell'ambito dell'esecuzione presso terzi
invocato come parametro della dedotta nullità per motivazione apparente
art. 111 Cost.
richiamato in relazione al dovere di motivazione
base del motivo di nullità della sentenza per motivazione apparente
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
la Corte ribadisce che, dopo la riforma del 2012, è sindacabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non la mera insufficienza della motivazione
art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83
richiamato come norma che ha riformulato l'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
conversione del d.l. n. 83/2012, rilevante per la nuova formulazione del vizio motivazionale
richiamato in relazione alla regolazione delle spese di lite
richiamato per la liquidazione del compenso professionale secondo i parametri forensi
richiamato per la liquidazione del compenso professionale secondo i parametri forensi
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
base del motivo di violazione di legge sulla liquidazione delle spese
richiamato per la declaratoria di inammissibilità del terzo motivo per contrasto con principi già consolidati
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il contributo unificato dovuto
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di motivazione è configurabile soltanto nelle ipotesi estreme di anomalia motivazionale che rendono la motivazione inesistente, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria; non è invece ammesso un controllo sulla mera sufficienza o persuasività della motivazione.
- L'omesso esame censurabile ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. riguarda un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non può consistere nella diversa lettura delle prove o nella mancata considerazione di singoli elementi istruttori quando il fatto rilevante sia stato comunque esaminato.
- Quando un appalto privato è pattuito a corpo, il prezzo delle opere eseguite secondo progetto resta fisso e invariabile; le opere eseguite in variante vanno invece compensate autonomamente secondo il diverso criterio eventualmente concordato o, in difetto, secondo la loro autonoma quantificazione.
- La valutazione del materiale probatorio e la scelta tra fonti di prova contrastanti appartengono al giudice di merito e non possono essere sostituite, in sede di legittimità, da una richiesta di nuova decisione sul fatto.
- La liquidazione delle spese processuali rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, purché non siano poste a carico della parte integralmente vittoriosa e non si superino i limiti tariffari applicabili.
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