Cassazione Civile, Ordinanza n. 32894/2023 del 27/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal passaggio della gestione del servizio di igiene urbana del Comune di Gallipoli da una società affidataria cessata e poi fallita a una nuova società subentrante. Il lavoratore, che aveva ottenuto in precedenza una sentenza dichiarativa della nullità del termine apposto al rapporto con la precedente datrice, ha chiesto di essere riammesso e di vedersi ricostituito il rapporto alle dipendenze della società subentrante, invocando tre diverse basi: l'art. 2112 c.c. per sostenere che vi fosse stato un trasferimento d'azienda o comunque un passaggio di manodopera idoneo a far scattare la continuità del rapporto; l'accordo sindacale del 14 gennaio 2013, che secondo il ricorrente conteneva un obbligo di assunzione dei lavoratori interessati; e l'art. 6 del CCNL 2003 Ambiente, che prevedeva il passaggio diretto e immediato del personale nell'avvicendamento negli appalti. La Corte d'appello aveva escluso sia il trasferimento d'azienda, sia l'obbligo derivante dall'accordo sindacale, ritenendo quest'ultimo una mera disponibilità subordinata a condizione sospensiva non avverata, e aveva negato che la clausola contrattuale collettiva producesse automaticamente effetti traslativi o una cessione di azienda. Nel ricorso per cassazione sono stati proposti sei motivi: violazione dell'art. 2112 c.c. e della giurisprudenza unionale sul trasferimento in caso di cambio appalto; violazione dei criteri di interpretazione dell'accordo sindacale; omessa considerazione della pretesa rilevabile d'ufficio della condizione sospensiva; violazione dell'art. 1359 c.c. per mancato avveramento della condizione per fatto imputabile alla società; violazione dell'art. 111 c.p.c. e dell'art. 2112 c.c. quanto all'opponibilità della sentenza sulla nullità del termine; violazione dell'art. 6 CCNL 2003 e della disciplina sul passaggio del personale negli appalti. La Cassazione ha ritenuto infondati i primi cinque motivi, confermando che in concreto non era configurabile un trasferimento d'azienda e che l'accordo del 14 gennaio 2013 non imponeva, per il ricorrente, un autonomo obbligo di assunzione; ha invece accolto il sesto motivo, affermando che la clausola collettiva sull'avvicendamento negli appalti attribuiva un diritto soggettivo all'assunzione del personale in forza e non una mera facoltà, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d'appello in diversa composizione per nuovo esame alla luce di tale principio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i primi cinque motivi di ricorso, ma ha accolto il sesto motivo relativo all'art. 6 del CCNL 2003 Ambiente. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato alla Corte d'appello di Lecce, in diversa composizione, affinché riesamini la domanda del lavoratore verificando se, in base alla clausola collettiva applicabile, gli spetti il diritto all'assunzione e ai correlati effetti economici e normativi. La Suprema Corte ha ribadito che, nel caso concreto, non vi era stata prova di un trasferimento d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c., né l'accordo sindacale del 14 gennaio 2013 poteva da solo fondare il diritto alla ricostituzione del rapporto, ma ha riconosciuto che la disciplina collettiva del settore imponeva un obbligo di assunzione non riducibile a mera disponibilità.
Norme richiamate
Si applica solo se, nel cambio appalto, sia accertato in concreto il trasferimento di un'entità economica organizzata, con passaggio di beni o di un gruppo di lavoratori dotato di autonomia funzionale o know-how; in mancanza, non opera il trasferimento automatico del rapporto.
art. 29, comma 3, D.lgs. n. 276/2003
La nuova formulazione introdotta nel 2016 non è applicabile ai cambi appalto anteriori; essa non era comunque decisiva nel caso concreto.
La modifica normativa non si applica a un passaggio di appalto avvenuto nel 2013.
L'interpretazione dell'accordo sindacale è riservata al giudice di merito e non può essere censurata in cassazione con una mera contrapposizione di letture alternative, se non si deducono specifiche violazioni dei canoni ermeneutici o manifeste illogicità.
La censura di ultrapetizione/non corrispondenza tra chiesto e pronunciato non è accolta nel caso concreto.
La tesi dell'avveramento della condizione per comportamento impeditivo della parte interessata non è stata accolta, perché la clausola è stata letta come subordinata a una condizione sospensiva non verificatasi.
La sentenza resa in altro giudizio non era opponibile ai soggetti rimasti estranei al relativo processo.
art. 6 CCNL 2003 Ambiente
"L'impresa subentrante assume ex novo, senza effettuazione del periodo di prova, tutto il personale in forza a tempo indeterminato [...] addetto in via ordinaria allo specifico appalto/affidamento"
La clausola ha efficacia cogente e configura un vero e proprio diritto soggettivo all'assunzione del personale dell'impresa cessata, non una semplice disponibilità o un obbligo meramente negoziale a trattare.
art. 4 CCNL 1995
La giurisprudenza richiamata lo considera già idoneo a introdurre un obbligo di assunzione e non un mero obbligo a trattare, in funzione di tutela della continuità occupazionale.
Richiamato nel testo della clausola collettiva come ipotesi di personale da assumere senza periodo di prova.
Direttiva 2001/23/CE
È richiamata come fonte della tutela della continuità dei rapporti in caso di trasferimento di attività economica; la sua applicazione presuppone un trasferimento di entità economica che conservi la propria identità.
Norma procedurale richiamata per la definizione del ricorso in camera di consiglio.
Massime di principio
- Nel cambio di appalto, la continuità dei rapporti di lavoro non deriva automaticamente dal solo avvicendamento tra appaltatori: per applicare l'art. 2112 c.c. occorre un accertamento in concreto del trasferimento di un'entità economica organizzata che conservi la propria identità.
- Nei servizi labour intensive, il trasferimento di azienda può essere ravvisato anche quando il subentrante acquisisca una parte essenziale, per numero e competenze, del personale già impiegato, purché quel gruppo conservi autonomia funzionale.
- Le clausole collettive che disciplinano l'avvicendamento negli appalti possono introdurre un vero obbligo di assunzione del personale dell'impresa cessata e attribuire un diritto soggettivo ai lavoratori interessati; non possono essere degradate a mere manifestazioni di disponibilità se il testo e la ratio sono univoci.
- L'interpretazione degli accordi collettivi e delle scritture private è censurabile in cassazione solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione manifestamente illogica; non basta proporre una lettura alternativa più favorevole.
- La conversione del contratto a termine illegittimo opera con effetto ex tunc, sicché il rapporto va considerato unico e senza soluzione di continuità ai fini delle conseguenze connesse alla disciplina del trasferimento o dell'avvicendamento nell'appalto.
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